E’ stato finalmente pubblicato lo scorso 10 agosto in Gazzetta Ufficiale, dopo una lunghissima attesa, il decreto n. 114 del 25 maggio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della giustizia, che istituisce il Registro dei pegni mobiliari non possessori (si veda qui Fisco Oggi). Il decreto è entrato in vigore lo scorso 25 agosto.
L’attesa, si diceva, è stata lunga perché l’istituto del pegno non possessorio è stato introdotto con il decreto legge del 29 aprile 2016 in materia di procedure esecutive e concorsuali poi convertito nella legge n. 119/2016 il 30 giugno successivo (si veda altro articolo di BeBeez). Sinora, però, quella legge era rimasta inapplicata perché la norma del 2016 prevede che il pegno non possessorio venga iscritto in apposito registro istituito presso l’Agenzia dell’Entrate, ma quel registro doveva essere istituto a sua volta con un apposito decreto ministeriale, di cui per anni non c’è stata traccia.
L’istituto del pegno non possessorio prevede infatti che il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all’esercizio dell’impresa (per esempio un macchinario oppure uno stock di prosciutti o di vino) possa continuare a utilizzarlo nel processo produttivo, mentre nell’ordinamento precedente perdeva l’uso del bene gravato da pegno, che veniva fisicamente consegnato al creditore. Lo spossessamento ha quindi sinora reso difficile, se non impossibile, utilizzare come garanzia i beni che l’imprenditore utilizza nell’ordinaria attività (i macchinari, le merci destinate alla lavorazione e i prodotti), rendendo particolarmente gravoso l’accesso al credito garantito.
Il settore alimentare faceva e fa comunque in parte eccezione, perché da tempo è in vigore una normativa speciale che consente la costituzione della garanzia pignoratizia su alcuni prodotti alimentari senza privare l’imprenditore della loro disponibilità materiale e in deroga alla normativa. Per esempio i prosciutti a denominazione di origine tutelata costituiti in pegno possono rimanere presso il produttore, purché soggetti a marchiatura e previa iscrizione del pegno in appositi registri e dal 2001 l’ambito di applicazione della normativa sui prosciutti è stato estese anche ai prodotti lattiero-caseari.
Tuttavia, questa normativa speciale prevede l’applicazione di limiti stringenti, come il fatto che possono costituire il pegno solo operatori qualificati come produttori ai sensi della normativa sulla tutela della denominazione d’origine e aderenti ai consorzi. Invece il decreto del 2016 ha introdotto in via generalizzata il pegno mobiliare non possessorio, superando anche i limiti della normativa speciale sui prodotti di origine tutelata, con ciò agevolando la concessione, in qualsiasi forma, di finanziamenti alle imprese.
Alla pubblicazione del decreto, il mercato aveva quindi accolto con grande favore la novità, perché significava in sostanza il via libera a cartolarizzazioni e covered bond su qualunque asset un’azienda possa detenere a magazzino e che abbia un qualche prezzo di mercato di riferimento (si veda altro articolo di BeBeez). E infatti uno degli Occasional Papers – Questioni di Economia e Finanza di Banca d’Italia pubblicato nel settembre 2016 sul sistema delle garanzie dei crediti vigente in Italia, proprio alla luce delle norme appena varate allora in tema di pegno non possessorio, sottolineava che “complessivamente, il sistema delle garanzie disegnato dalle recenti modifiche si rivela più moderno e in linea con gli odierni traffici commerciali. L’auspicio è che si giunga a una celere implementazione delle nuove misure, creando le necessarie infrastrutture (es. registro del pegno non possessorio) e che siano rapidamente elaborati i tasselli mancanti, portando il nostro modello a competere, da pari a pari, con quello delle altre economie avanzate”.
Ma poi i tempi, come detto, si sono allungati a dismisura. Ancora nell’aprile 2018 si era in attesa che venisse istituito il Registro in questione e gli addetti ai lavori, società e banche, non avevano più avuto alcuna notizia in merito (si veda altro articolo di BeBeez).
Ora finalmente, con il decreto attuativo che istituisce il tanto atteso Registro, che ovviamente sarà informatizzato, il tutto si è sbloccato, ma nella realtà l’istituto non è ancora pienamente operativo. Come si legge all’art. 12 del decreto interministeriale appena pubblicato, infatti, “il sistema informatico di cui al presente regolamento è realizzato dall’Agenzia delle entrate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro trenta giorni dalla data di cui al periodo precedente sono adottate le previste specifiche tecniche“. Queste ultime saranno definite a loro volta nell’ambito di ulteriori provvedimenti attuativi. In particolare stiamo parlando delle specifiche per la redazione delle domande e dei titoli correlati, per la trasmissione al conservatore, per la registrazione dei titoli, per il versamento dei tributi e dei diritti dovuti oltre che della nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno.
Insomma, ci vorrà ancora un po’ di tempo perché davvero si ampli la possibilità di accesso al credito per gli imprenditori, consentendo loro di dare a garanzia di un credito, richiesto per le attività di impresa, un bene mobile (materiale o immateriale, presente o futuro), senza spossessamento. Ma la strada finalmente sembra in discesa.