È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, del 22 febbraio 2024 attuativo della disciplina in materia di presunzione legale relativa alla non configurabilità di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un veicolo di investimento non residente, che si avvale di servizi di supporto all’attività di investimento svolti da altri soggetti (investment management exemption) (si vedano qui il comunicato stampa del MEF e qui il testo del decreto).
Il tema è particolarmente interessante per gli operatori di private capital. Ricordiamo che il comma 255 dell’art. 1 della Legge di Bilancio per il 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), ha modificato l’art. 162 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), introducendo appunto una speciale presunzione legale, cosiddetta investment management exemption, che prevede che, a determinate condizioni, non si configuri una stabile organizzazione personale in Italia di un veicolo di investimento estero. E questo anche nel caso in cui il veicolo di investimento in questione si avvalga, in Italia, di asset manager italiani o esteri, che prestano servizi di supporto all’attività di investimento, come per esempio la conclusione di contratti. Ciò significa che in questi casi gli asset manager sono considerati “agenti indipendenti” del veicolo di investimento estero e quindi non configurano una stabile organizzazione personale.
Detto questo, perché la norma potesse essere applicata, era necessario un decreto attuativo, che il mercato aspettava con grande interesse, come ricordato di recente anche dal presidente di AIFI, Innocenzo Cipolletta (si veda altro articolo di BeBeez). AIFI aveva suggerito in particolare di riformulare, chiarendole, le condizioni a cui si subordina la non configurabilità di una stabile organizzazione delle strutture d’investimento che si avvalgono di asset manager o advisor localizzati in Italia.
La bozza di decreto era stata posta in pubblica consultazione lo scorso autunno, consultazione poi terminata il 27 ottobre (si vedano qui lo schema di decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze; qui il Dossier della Camera pubblicato lo scorso 20 novembre e qui la bozza di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sul quale si è chiusa la consultazione lo scorso 3 novembre).
Ora il decreto precisa che i veicoli di investimento soggetti a vigilanza, con patrimonio raccolto presso una pluralità di investitori, con gestione delle risorse in autonomia, nell’interesse degli investitori in base aduna politica di investimento predeterminata, garantiscono sia l’indipendenza del veicolo di investimento rispetto agli investitori, sia l’indipendenza dell’asset manager dal veicolo d’investimento. OICVM e FIA, pertanto, possono essere considerati veicoli di investimento indipendenti al fine della normativa e quindi soggetti per i quali vale la presunzione legale relativa alla non configurabilità di una stabile organizzazione.
In sostanza, si legge oggi su Private Capital Today, la nota quotidiana di AIFI, “il testo recepisce le richieste di AIFI in merito all’individuazione dei requisiti di indipendenza dei veicoli di investimento non residenti. Si tratta di disposizioni che stabiliscono un safe harbour con l’obiettivo di attrarre i capitali internazionali nel nostro Paese e di evitare il rischio derivante dalla possibile configurazione di una stabile organizzazione in capo alla struttura d’investimento che si avvale di asset manager o advisor localizzati in Italia”.
Si tratta di “una attesa buona notizia”, ha commentato Simone Strocchi, presidente e managing partner di Electa Ventures, che ha spiegato: “Un risultato positivo della pubblica consultazione della fine dello scorso anno, utile a declinare un inquadramento dell’investment management exemption (ime) introdotta con legge di Bilancio 2023, favorevole allo sviluppo e al coinvolgimento di professionalità e di società di advisory italiane, oggi davvero essenziali per mantenere ed espandere competenze e sensibilità italiane a complemento di attività di investimento di capitali internazionali in imprese e infrastrutture nazionali”.