Articolo pubblicato su BeBeez Magazine n. 13 del 23 settembre 2023, estratto dal paper “La Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale dei crypto-assets: La DAC 8“.
di Antonio Lanotte,
Chartered Tax Advisor and Senior Auditor – Advisory Board at Vernewell Group – Lecturer Vernewell Academy; Panel of Experts – EUBOF; Advisory Council – Blockchain for Europe; Tax Technology Committee – CFE Bruxelles (clicca qui per la bio).
Il Parlamento europeo ha approvato lo scorso 13 settembre il nuovo testo della Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa (DAC), sulla base del testo votato dall’Ecofin lo scorso maggio e che amplia il campo d’azione della direttiva anche allo scambio di informazioni sui cripto-asset. La direttiva nella sua nuova versione, nota come DAC8, aggiorna quindi di nuovo il testo scritto originariamente nel 2011 per facilitare la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali e lo scambio di informazioni solo in relazione ai redditi da lavoro, ai redditi da pensione e ad alcuni altri pagamenti. L’ultimo aggiornamento precedente risale al 2021 (DAC7 o Direttiva UE 2021/514), che ha introdotto nuove regole per migliorare le procedure di cooperazione, inckudendo la segnalazione di vendite e servizi effettuati tramite piattaforme digitali.
Ora la DAC8 fa un ulteriore passo avanti e stabilisce in particolare i requisiti per i fornitori di servizi di crypto-assets in materia di rendicontazione fiscale. In base al testo appena approvato, gli Stati membri devono mettere in atto un sistema che obblighi i fornitori di servizi di crypto-assets a riferire sulle transazioni su base annuale; inoltre, dovrebbe essere incoraggiato lo scambio di buone pratiche nazionali tra le autorità fiscali. La rendicontazione deve essere relativamente dettagliata. Gli investitori, i contribuenti e le piattaforme dovranno confermare che tutti sono consapevoli degli obblighi e dei diritti e di ciò che questo comporta. Le società che offrono servizi di crypto-assets dovranno segnalare le transazioni dei loro clienti alle autorità nazionali, sia per le transazioni nazionali sia per quelle transfrontaliere. Il tutto, comunque, a partire dal 2026.
Si tratta di un intervento reputato necessario dalle Autorità UE data la crescita esponenziale del valore del mercato dei crypto-assets negli ultimi 10 anni e considerato il fatto che la frode, l’evasione e l’elusione fiscale rappresentano una sfida importante per la UE. Si stima infatti che gli Stati membri perdano fino a 170 miliardi di euro all’anno a causa della frode, dell’evasione e dell’elusione fiscale. Qui di seguito un’analisi dettagliata delle novità della direttiva.
Un po’ di background
I crypto-assets sono una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto, che può essere trasferita e conservata elettronicamente, utilizzando la tecnologia del libro mastro distribuito (Distributed Ledger Technologies o DLT) o tecnologie simili (come la blockchain). Il Regolamento dell’UE sul mercato dei cripto-asset (Regolamento (UE) 2023/1114 o MiCA) (si veda altro articolo di BeBeez , ndr) rappresenta una svolta per il settore dei cripto-asset dell’UE: Germania, Austria e Francia, tra gli altri, hanno già istituito regimi di licenza per i crypto-assets. L’Irlanda ha creato un semplice requisito di registrazione antiriciclaggio. Altri non hanno alcun quadro normativo in materia di crypto-assets.
Con l’entrata in vigore del MiCA , le società offshore non regolamentate non potranno più rivolgersi ai consumatori dell’UE. Come già spiegato in un approfondimento pubblicato su BeBeez Magazine n. 12 dello scorso 9 settembre, le società di crypto-assets regolamentate dal MiCA guadagneranno una quota di mercato significativa nell’UE rispetto ai concorrenti offshore non regolamentati. La chiarezza normativa in materia di crypto-assets, nel bel mezzo dell’incertezza globale, potrebbe attirare capitali, talenti e aziende che desiderano avviare il processo di tokenizzazione. Questo settore emergente potrebbe diventare un’opportunità per il rilancio economico e tecnologico dell’UE.
Per la tassazione dei crypto-assets a livello internazionale, è utile rivedere il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) del 10 ottobre 2022, pubblicato dall’OCSE. Questo documento sfrutta i quadri normativi e fiscali esistenti, come lo standard comune di rendicontazione dell’OCSE e le regole della Financial Action Tax Force (Raccomandazioni generali del 2012, Raccomandazioni sulle valute virtuali del 2019, Aggiornamenti del 2021), che ha stabilito lo standard globale per le procedure di conoscenza dei clienti (know your customer o KYC).
La Direttiva DAC8
L’obiettivo principale della direttiva è garantire la coerenza tra le norme dell’OCSE e dell’UE per aumentare l’efficacia dello scambio di informazioni e ridurre al contempo gli oneri amministrativi. Il DAC 8 aderisce agli standard di rendicontazione CARF e OCSE. Richiederà ai fornitori di servizi di crypto-assets di raccogliere informazioni sui trasferimenti e di conformarsi alle nuove norme di rendicontazione, compresi i requisiti più severi per la segnalazione dei Tax Identification Numbers o TINs.
I fornitori di servizi di crypto-assets (CASP – Crypto Asset Service Providers) e gli operatori di crypto-assets (CAO – Crypto Asset Operators) sono entrambi inclusi nella direttiva, una distinzione rispetto ad altre normative europee come il regolamento MiCA e il pacchetto antiriciclaggio. I CASPs coperti dal MiCA possono esercitare la loro attività nell’Unione attraverso il passaporto (licenza), una volta ottenuta l’autorizzazione in uno Stato membro .
Al fine di promuovere la cooperazione amministrativa in questo campo con le giurisdizioni non appartenenti all’Unione, i CAOs che sono situati in giurisdizioni non appartenenti all’Unione e forniscono servizi agli utenti di crypto-assets dell’UE, come i fornitori di servizi NFT o gli operatori che forniscono servizi su base di sollecitazione inversa, dovrebbero essere autorizzati a comunicare alle autorità fiscali di una giurisdizione non dell’Unione le informazioni sugli utenti di crypto-assets residenti nell’Unione, nella misura in cui le informazioni comunicate corrispondono a quelle previste dalla presente direttiva e nella misura in cui esiste un effettivo scambio di informazioni tra la giurisdizione non dell’Unione e uno Stato membro.
I CASPs autorizzati ai sensi del MiCAR potrebbero essere esentati dall’obbligo di comunicare tali informazioni negli Stati membri in cui detengono l’autorizzazione, se la segnalazione corrispondente avviene in una giurisdizione non dell’Unione e nella misura in cui esiste un accordo efficace con l’autorità competente qualificata .
Il TIN (Tax Identification Number) è essenziale per gli Stati membri per far coincidere le informazioni ricevute con i dati presenti nelle loro banche dati nazionali, facilitando l’identificazione dei soggetti passivi interessati e l’accertamento delle imposte corrette. Pertanto, è importante che gli Stati membri richiedano l’indicazione del TIN nel contesto di scambi relativi a conti finanziari, accordi preventivi transfrontalieri di ruling, reports country-by-country, accordi transfrontalieri notificabili e informazioni sui venditori su piattaforme digitali e crypto-assets. Tuttavia, quando il TIN non è disponibile, tale obbligo non può essere adempiuto dalle autorità competenti degli Stati membri .
La Commissione ha il diritto di produrre relazioni e documenti utilizzando le informazioni scambiate in forma anonima, in modo da tenere conto del diritto alla riservatezza dei contribuenti e in conformità al Regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. La pubblicazione di statistiche anonime e aggregate per Paese, anche sulle aliquote effettive, su base annuale per tutti gli Stati membri contribuisce a migliorare la qualità dei dibattiti pubblici sulle questioni fiscali .
Infine, per garantire un adeguato livello di efficacia in tutti gli Stati membri nell’attuazione della direttiva 2014/107/UE del Consiglio e della direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, in particolare, è necessario stabilire livelli minimi di sanzioni in relazione a due comportamenti considerati gravi: la mancata segnalazione dopo due solleciti amministrativi; e quando le informazioni fornite contengono dati incompleti, errati o falsi, che compromettono in modo sostanziale l’integrità e l’affidabilità delle informazioni segnalate . Pertanto, una serie di sanzioni minime per la mancata conformità sono considerate elevate, soprattutto per i fornitori di servizi di crypto-assets dichiaranti più piccoli .
Conclusioni
Il DAC8 è necessario per diversi motivi. I crypto-assets sono una tecnologia relativamente nuova, per cui è importante che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per ottenere le informazioni necessarie a garantire che questi nuovi assets siano trattati più o meno allo stesso modo degli assets tradizionali e per stabilire condizioni di parità con una tassazione equa. Prima del DAC 8 non esisteva uno scambio di informazioni sui crypto-assets. Per questi motivi gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2026, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, informando immediatamente la Commissione, comunicando immediatamente il testo di tali disposizioni.
Per i periodi d’imposta che iniziano il 1° gennaio 2027 o successivamente, gli Stati membri assicurano che il TIN delle persone fisiche o giuridiche dichiarate, rilasciato dallo Stato membro di residenza, se disponibile, sia incluso nella comunicazione delle informazioni . L’informazione è importante per i crypto-assets perché la loro negoziazione su una piattaforma di solito non avviene nel Paese di residenza del trader . Il DAC 8 è quindi un sistema importante per mettere in atto i mezzi per ottenere queste informazioni dalle autorità fiscali. Inoltre, ai fini dell’adempimento degli obblighi di comunicazione, ciascuno Stato membro stabilisce le norme adeguate per richiedere a un CAO di registrarsi all’interno dell’Unione. L’autorità competente dello Stato membro di registrazione attribuisce un numero di identificazione individuale a tale operatore di crypto-asset.