di Avv. Irene Picciano, partner dello Studio De Berti Jacchia Franchini Forlani
A poca distanza dall’entrata in vigore della nuova legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 124 del 04.08.2017, GU n 189 del 14.08.2017), che ha sostanzialmente rivisitato, in alcuni elementi fondamentali le disposizioni relative all’assetto di controllo delle farmacie, si assiste a un grande fermento sul mercato italiano in vista dei possibili futuri scenari aperti dal nuovo inquadramento.
L’apertura all’ingresso di società di capitale nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata e la rimozione del limite delle quattro licenze in capo a una identica società, unitamente alla soppressione dei requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie e alla possibilità che la direzione della farmacia gestita da una società sia affidata anche a un farmacista che non sia socio, sono tra i principali elementi di tale riforma che consentirà quindi l’apertura di tale canale a nuove forme di raggruppamenti. Ciò con l’obiettivo di stimolare le efficienze e la competitività di un mercato distributivo che rimane comunque, almeno in parte, ancora fortemente dipendente dalla incisiva regolamentazione, in materia di prezzi del comparto farmaceutico, eccezion fatta per i medicinali di automedicazione.
Se difatti consideriamo la composizione tra mercato “etico” e mercato “commerciale” in termini di incidenza media sul fatturato, gli studi evidenziano l’importanza sempre maggiore del mercato commerciale benchè con differente peso tra sud Italia (dove comunque si registra una maggiore dipendenza delle farmacie dal mercato etico per oltre il 60%) e le regioni settentrionali, dove questa percentuale diminuisce di diversi punti percentuali in favore del comparto commerciale, e all’interno di quest’ultimo, con incrementi significativi riportati, negli ultimi anni, dal settore della dermocosmesi e della nutraceutica.
Verosimilmente, è soprattutto questa parte commerciale del mercato distributivo, in cui i nuovi cluster merceologici assicurano la maggiore marginalità e nella quale i prezzi possono essere liberamente determinati dai farmacisti, quella destinata a generare le maggiori efficienze auspicate dalla riforma. In essa il ruolo della domanda rappresentato dalle nuove strutture societarie potrà fare la differenza nel rapporto distributivo diretto farmacie-produttori giocando, i grossisti, in questa comparto, un ruolo decisamente marginale.
E se gli operatori sono preoccupati dal rischio implicito della creazione di oligopoli tra società di capitali a vocazione puramente commerciale (nonostante il limite del 20% di controllo delle farmacie della medesima regione) e dalla conseguente “cannibalizzazione” del mercato a discapito delle farmacie più piccole e meno appetibili che rischierebbero di soccombere se non aderenti a gruppi d’acquisto, è bene sottolineare altresì il favorevole apporto di capitali freschi in un settore dove l’allungamento dei termini di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni (ora ridotto), unitamente all’erosione subita negli anni dalla marginalità delle farmacie per effetto del calo del prezzo dei farmaci, ha determinato un amento del ricorso al credito e a forme di finanziamento alternative o in casi peggiori l’implosione di alcune realtà.
E in queste dinamiche, la partecipazione al capitale potrebbe essere in molti casi proprio rappresentata dall’apporto degli stessi grossisti che sempre più spesso sono tra i maggiori creditori delle farmacie in difficoltà e potrebbero in tale modo divenirne finanziatori. Non è un caso difatti se la riforma ha escluso nel suo testo definitivo il riferimento alle attività di intermediazione (distribuzione) del farmaco, tra quelle incompatibili con la partecipazione alle società di capitale. Ma tale mercato appare anche di grande interesse per i gruppi internazionali e i fondi d’investimento considerando le marginalità che il settore è in grado di generare nel suo complesso.
Nonostante i timori, le misure previste dalla nuova legge annuale potrebbero, quindi, rappresentare un ulteriore passo per assicurare una maggiore dinamicità del mercato in cui le maggiori efficienze generate dai nuovi investimenti e dalla maggiore aggregazione del comparto siano in grado di tradursi in un abbassamento dei prezzi al consumo dei prodotti non etici così come peraltro già accaduto per effetto della prima riforma Bersani, laddove l’autorizzazione alla vendita di farmaci senza obbligo di prescrizione e da banco (OTC) negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, unitamente alla libera determinazione del prezzo di vendita di questi articoli da parte del titolare dell’esercizio, ha contribuito a modificare il canale distributivo e commerciale per alcune tipologie di farmaci e di altri prodotti legati alla cura delle persone e alla salute, favorendo l’ingresso nel mercato di nuovi attori (si veda ad esempio gli operatori della GDO e le parafarmacie private) e una maggiore concorrenza sui prezzi al pubblico con una positiva ricaduta sui consumatori stimata in un risparmio del 15% circa.
In questo scenario, iniziato undici anni fa, il prossimo tassello da valutare sulla base delle dinamiche risultanti dalla nuova riforma, potrebbe essere rappresentato dall’apertura alla vendita dei medicinali di fascia C con obbligo di ricetta fuori dalle farmacie, al fine di favorire la creazione di un mercato liberalizzato più ampio in cui ridurre le asimmetrie competitive che potrebbero diversamente venirsi a creare tra operatori della GDO e maggiori parafarmacie e nuovi gruppi societari al controllo di articolate catene di farmacie dislocate sull’intero territorio regionale e nazionale.