Il Tribunale di Milano ha omologato nei giorni scorsi il concordato in continuità (ex art. 186-bis Legge fallimentare) di Spotlight srl, primario produttore di fari per teatri e architettura, nell’ambito del quale l’azienda è stata acquistata dai suoi stessi dipendenti, i quali ne sono divenuti proprietari mediante la costituzione di una società cooperativa, in quella che è definita un’operazione di workers buyout (WBO).
Advisor dell’operazione sono stati lo studio Osborne Clarke e Gabriele Tosi, commercialista di Busto Arsizio. L’operazione è stata condotta con il sostegno manageriale di TIM Management, che ha accompagnato la società fin dall’inizio del processo di ristrutturazione, e di Eureka centro servizi aziendali di Confcooperative Insubria (si veda qui il comunicato stampa di TIM e qui quello di Osborne Clarke)
La cooperativa ha beneficiato dei fondi messi a disposizione dalla Legge Marcora L. 49/1985) e gestiti da CFI – Cooperazione Finanza Imprese, investitore istituzionale partecipato dal Ministero dello Sviluppo Economico e specializzato nelle operazioni di workers buyout, e dell’investimento di Fondosviluppo (Fondo Mutualistico per la promozione della cooperazione di Confcooperative) e delle banche convenzionate conn il sistema cooperativo.
L’operazione di ristrutturazione è stata valutata con molta attenzione, in termini positivi, dal Tribunale di Milano (Presidente-Estensore, Alida Paluchowski), il quale ha omologato il concordato precisando espressamente che “il meccanismo di uscita dalla crisi passa attraverso il workers buy out che è favorito dal legislatore e sembra dare la necessaria serietà a tutta l’operazione”.
Con sede a San Giuliano Milanese (Milano), Spotlight è una società attiva nel settore dell’illuminazione, della scenografia e dello spettacolo sin dal 1969. Nel 2018, ultimo bilancio prima del concordato, la società aveva realizzato un fatturato di 4,4 milioni di euro con 19 dipendenti. La società era però gravata da debiti per circa 5 milioni Il piano di ristrutturazione e rilancio è stato basato sulla focalizzazione dell’attività aziendale sull’export. Al deposito della proposta di concordato si è affiancato anche il deposito di una proposta di trattamento dei crediti tributari e previdenziali ex art. 182-ter Legge fallimentare, mediante la quale si è proposto all’Erario il pagamento parziale e dilazionato dei crediti.
Il WBO è una soluzione innovativa di salvataggio delle aziende in crisi, che prevede una serie di operazioni di tipo societario e finanziario finalizzate all’affitto e/o all’acquisizione di una azienda (o di un suo ramo) da parte dei suoi stessi dipendenti, i quali, mediante la costituzione di una società cooperativa e corrispondendo il relativo prezzo, ne divengono affittuari e/o proprietari.
Tramite il WBO, infatti, viene richiesto ai dipendenti di investire le proprie risorse, ad esempio, tramite l’anticipazione di una parte del TFR vantato verso la società in crisi, per la costituzione della cooperativa, risorse a cui vanno poi ad aggiungersi quelle messe a disposizione dagli operatori istituzionali, nonché di assumersi la responsabilità della futura gestione della azienda, scommettendo sul suo stesso futuro.
Tale soluzione è stata introdotta nel 1985, come detto, dalla Legge Marcora, la quale ha per la prima volta istituito un concreto regime di aiuto finalizzato a sostenere la crescita di attività economiche e dei livelli occupazionali attraverso lo sviluppo di società cooperative. Tale legge ha previsto un Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali, prevedendo che le risorse dello stesso fondo venissero utilizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico per la partecipazione al capitale di società finanziarie appositamente costituite al fine di salvaguardare e incrementare l’occupazione mediante lo sviluppo di pmi cooperative. La Legge Marcora, come modificata dalla Legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 75, lettere a) e b), L. n. 232/2016), dispone poi che le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle società cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina dell’Unione europea in materia, per la realizzazione di progetti di impresa.
In sede di conversione in legge del decreto Rilancio (art. 39 comma 5-bis), il Parlamento ha assegnato 15 milioni di euro per il 2020 al Fondo crescita sostenibile (introdotto dal decreto-legge Sviluppo n. 83 del 22 giugno 2012, convertito nella legge n. 134 del 7 agosto 2012) per l’erogazione di finanziamenti agevolati diretti alla costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione. L’intervento prevede la concessione di finanziamenti agevolati alle cooperative, che si affiancano alla partecipazione delle società finanziarie partecipate dal MISE, appunto CFI-Cooperazione Finanza Impresa e la collega Soficoop, ai sensi della Legge Marcora, con l’obiettivo di assicurare loro un’adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini di mezzi propri sia di indebitamento a medio lungo termine. In considerazione della complementarità esistente tra i due interventi, il DM del 4 dicembre 2014 (Nuova Marcora) prevede che il finanziamento agevolato venga concesso dalle stesse società finanziarie partecipate dal MISE a cui è affidata l’attuazione degli interventi nel capitale proprio ai sensi della legge Marcora.
Oltre ai 15 milioni destinati al regime di aiuto, la legge di conversione del dl Rilancio stabilisce che gli enti di cui all’articolo 112, comma 7, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, cioè soggetti diversi dalle banche che, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti – possono continuare a concedere i finanziamenti alle nuove imprese e cooperative a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40mila euro per ciascun finanziamento.
“Salutiamo con soddisfazione il rilancio della Legge Marcora contenuto nelle disposizioni introdotte dal Parlamento nel testo originario del Dl Rilancio. Una Legge che a distanza di oltre 35 anni dalla sua emanazione conferma tutta la sua validità come strumento per sostenere la patrimonializzazione delle imprese cooperative e generare lavoro, occupazione, ricchezza”, ha commento Mauro Frangi, presidente di CFI (si veda qui il comunicato stampa), che ha aggiunto: “Ma, ancora più importante è l’emendamento introdotto all’articolo 26 del Dl Rilancio, che riconosce le peculiarità normative e operative delle imprese cooperative e come soggetto gestore, a fianco di Invitalia, dei fondi stanziati per la patrimonializzazione delle pmi cooperative. Una scelta che consolida la collaborazione tra Invitalia e CFI, già avviata con l’accordo sottoscritto nel gennaio 2018 per la promozione del Fondo agevolato a sostegno delle imprese sequestrate e confiscate alle mafie (Decreto MISE 4/11/2016), e favorisce la complementarietà della loro azione”.