La Consob ha pubblicato lo scorso 20 giugno per consultazione una proposta di modifica del Regolamento sull’equity crowdfunding per recepire le ultime novità normative sul settore. Le risposte alla consultazione dovranno pervenire entro il prossimo 20 luglio (si veda qui il documento completo).
Come noto, la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto la possibilità per le piattaforme di ospitare campagne di raccolta di strumenti di debito emessi da pmi, sebbene sottoscrivibili soltanto da investitori professionali, a differenza di quanto è invece previsto per le quote di capitale in offerta nelle campagne di raccolta di capitale di rischio (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel dettaglio, la nuova norma è ora contenuta nel comma 236 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio, che ha modificato l’articolo 1, comma 5-novies del Testo Unico della Finanza che riguarda la definizione di “portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali” al fine di includere anche la “raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese”.
Non solo. Il comma 238 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio ha introdotto il nuovo comma 1-ter all’articolo 100-ter del TUF, che prevede che la sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito sia riservata agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob e sia effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio.
La consultazione di Consob riguarda in particolare quest’ultima questione e chiarisce innanzitutto che per gli strumenti di debito emessi da srl la questione non si pone, perché le norme del codice civile non permettono che soggetti diversi dagli investitori i professionali possano sottoscriverli, mentre invece questo è possibile nel caso di strumenti emessi da spa (si veda la tabella riassuntiva in pagina).
In relazione quindi a strumenti di debito emessi da spa, la Consob propone due opzioni. La prima opzione prevede semplicemente di lasciare le cose come stanno, quindi di non esercitare la delega offertale dalla Legge di Bilancio e non permettere la sottoscrizione di bond sulle piattaforme da parte di investitori diversi da quelli professionali. La seconda opzione prevede invece l’esercizio della delega e quindi l’identificazione di ulteriori categorie di soggetti rispetto agli investitori professionali.
Tale opzione, spiega Consob, “consente di perseguire le finalità della norma, purché vengano rispettati i presidi a tutela degli investitori retail. Si tratta, in sostanza, di individuare categorie di investitori che, pur non essendo qualificabili o non avendo voluto essere qualificati come professionali, presentino un determinato livello di competenza, esperienza e capacità di assorbire potenziali perdite. Al fine di individuare tali soggetti sono state passate in rassegna le figure intermedie individuate dal legislatore nell’ambito della normativa finanziaria.
In sintesi, la proposta di Consob è quella di prevedere che la sottoscrizione di obbligazioni emesse da spa sia riservata, oltre che agli investitori professionali, anche:
1. alle particolari categorie di investitori già contemplate, ad altri fini, dal Regolamento Crowdfunding (art. 24, comma 2) e, in particolare, oltre agli investitori professionali di diritto e su richiesta: a) le fondazioni bancarie, b) gli incubatori di start-up innovative previsti all’art. 25, comma 5, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 1794 , c) gli investitori a supporto delle piccole e medie imprese che hanno i requisiti di cui al medesimo art. 24, comma 2, del Regolamento Crowdfunding.
L’estensione a tali categorie si giustifica, secondo Consob, “in base al fatto che si tratta di categorie di investitori già specificamente individuate e dotate di particolari requisiti cui la Consob ha già riconosciuto un ruolo differenziato nell’ambito delle offerte di equity crowdfunding. In particolare, il Regolamento Crowdfunding dispone che, ai fini del perfezionamento delle offerte, almeno il 5% degli strumenti finanziari offerti sia sottoscritta da tali categorie di soggetti che assumono il ruolo di anchor investor”.
Gli investitori in questione, cioé appunto quelli individuati dal Regolamento Crowdfunding (art. 24, comma 2), nel 2017 hanno sottoscritto 52 offerte su portali di equity crowdfunding per un totale di 12 milioni di euro e nel 2018 ne hanno sottoscritte 133 per 40 milioni. I dati mostrano che la categoria di investitori che ha partecipato più attivamente a tali offerte è stata quella degli investitori a supporto delle piccole e medie imprese e, pertanto, dice Consob, “si può supporre che tale categoria potrà supportare lo sviluppo anche delle emissioni obbligazionarie offerte tramite portali di crowdfunding. Inoltre, anche se in misura inferiore rispetto agli investitori a supporto delle piccole e medie imprese, è possibile ipotizzare che anche le fondazioni bancarie e gli incubatori di start-up svolgeranno un ruolo nello sviluppo del mercato”.
2. a coloro che detengono un portafoglio finanziario, inclusi i depositi di denaro, per un controvalore superiore a 250 mila euro;
3. a coloro che si impegnano a investire almeno 100 mila euro in offerte della specie e dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l’impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all’impegno o all’investimento previsto;
4. agli investitori retail, nell’ambito dei servizi di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti. Infatti, nell’ambito del primo servizio, regolato da un rapporto di mandato tra il cliente e l’intermediario finanziario, quest’ultimo è tenuto a valutare l’adeguatezza dell’investimento rispetto al profilo di rischio, agli obiettivi e alle disponibilità patrimoniali e finanziarie dell’investitore retail.
Peraltro Consob calcola che “integrare tra i soggetti che possano sottoscrivere campagne di crowdfunding aventi ad oggetto obbligazioni emesse da piccole e medie imprese anche gli investitori retail nell’ambito del servizio di gestione di portafogli, potrebbe avere un impatto significativo su tale mercato, atteso che la massa in gestione presso banche e sim di pertinenza di investitori retail, alla data del 31/12/2018, era pari a circa 80 miliardi di euro“. E non è tutto. “Ricorrendo il vaglio di adeguatezza anche per il servizio di consulenza in materia di investimento e in coerenza con quanto previsto anche dal Regolamento ELTIF, si intende consentire la sottoscrizione di obbligazioni/titoli di debito tramite portali di crowdfunding anche ai clienti retail che nell’ambito di un servizio di consulenza abbiano ricevuto una specifica raccomandazione di investimento”, dice ancora Consob.
Tutto questo perché dall’analisi delle norme italiane ed europee “emerge l’intenzione del legislatore di consentire la sottoscrizione di strumenti finanziari, connotati da un maggior profilo di rischio, a una categoria intermedia di investitori che, pur non essendo qualificabili come professionali, abbiano un rilevante patrimonio finanziario e siano pertanto classificabili come clientela retail di tipo wealthy.
Non sarà invece estesa l’opportunità di sottoscrivere titoli di debito ai business angel, in quanto i requisiti previsti non consentirebbero di qualificarli come investitori particolarmente esperti o qualificati, né, allo stesso modo, sembra che possano essere ricondotti al segmento della clientela wealthy. E questo perché l’articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del TUF definisce i business angel come “gli investitori a supporto dell’innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno 40.000 euro nell’ultimo triennio”.