Si avvicina finalmente il momento del varo del Regolamento europeo sulle piattaforme fintech di equity crowdfunding e di lending per le imprese.
Come noto, l’obiettivo della nuova normativa è istituire la possibilità per le piattaforme di equity e lending crowdfunding dedicate alle imprese di ottenere un passaporto europeo in modo da poter sollecitare il pubblico risparmio e finanziare imprese in tutti i Paesi membri Ue, al di sopra dei regolamenti locali.
Lo scorso 20 luglio, il Consiglio europeo ha pubblicato la sua posizione sulla proposta di nuovo Regolamento formulata dalla Commissione nel marzo 2018 (si veda qui altro articolo di BeBeez), dopo una consultazione pubblica che si è conclusa a novembre 2017 (si veda qui altro articolo di BeBeez). Sulla proposta della Commissione avevano a loro volta preso posizione nel luglio 2018 il Comitato per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo (si veda altro articolo di BeBeez) e successivamente l’intero Parlamento europeo in prima lettura nel marzo 2019.
La norma più problematica della Proposta di regolamento per gli European Crowdfunding Service Providers for Business pubblicata dalla Commissione europea era quella che limitava la raccolta a un solo milione di euro per progetto, per dodici mesi (art. 2.2.d). E infatti a questa norma è stata messa mano nel corso delle valutazioni successive di Parlamento e Consiglio.
Da parte sua la Commissione Ue lo scorso 31 luglio ha preso atto della posizione del Consiglio, dicendo che, pur comportando una serie di modifiche alla sua proposta, resta fedele agli obiettivi originari (si vedano qui la Posizione del Consiglio in prima lettura e qui la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo). Ora il Regolamento deve essere adottato dal Parlamento europeo in seconda lettura prima di poter essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed entrare in vigore.
La Commissione Ue nella sua comunicazione di fine luglio ha segnalato in particolare che “nella posizione adottata in prima lettura il 27 marzo 2019 il Parlamento europeo ha suggerito modifiche alla proposta della Commissione, in particolare:
• conferire il potere di autorizzare i fornitori di servizi di crowdfunding e di vigilare sugli stessi alle autorità nazionali competenti anziché all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati proposta dalla Commissione;
• estendere la portata dei servizi consentiti alla consulenza in materia di investimenti e alla gestione del portafoglio;
• innalzare la soglia per l’emissione di offerte di crowdfunding a 8 milioni di euro“.
Sempre la Commissione ha poi segnalato che “in linea con l’accordo politico, la posizione del Consiglio in prima lettura presenta un elenco di modifiche della proposta della Commissione, tra cui:
• istituire un quadro armonizzato a livello dell’Ue, conferendo alle autorità nazionali competenti i compiti di concedere autorizzazioni e vigilare, che sostituisca il regime dell’Ue facoltativo proposto inizialmente dalla Commissione per i servizi di crowdfunding prestati da fornitori di servizi di crowdfunding. Sono lasciati all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati pochi compiti selezionati, tra cui la preparazione delle misure di esecuzione, la mediazione vincolante e la raccolta dei dati;
• innalzare la soglia di emissione a 5 milioni di euro, con una deroga temporanea di 24 mesi per gli Stati membri i cui prospetti prevedono una soglia inferiore a 5 milioni di euro;
• estendere l’ambito di applicazione per includere gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding (azioni delle società a responsabilità limitata);
• estendere l’ambito di applicazione dei servizi al fine di includere la gestione individuale di portafogli prestiti;
• operare una distinzione tra investitori sofisticati e non sofisticati, nonché introdurre misure supplementari per la protezione degli investitori non sofisticati”.