Le criptoattività o criptoasset sono le “attività diverse dagli strumenti finanziari di cui all’art. 1 comma 2 TUF e da prodotti di investimento di cui al comma 1, lettere w-bis.1, w-bis.2 e w-bis.3 (per i quali vale la normativa in vigore del Testo Unico della Finanza e della direttiva Mifid, ndr), consistenti nella rappresentazione digitale di diritti connessi a investimenti in progetti imprenditoriali, emesse, conservate e trasferite mediante tecnologie basate su registri distribuiti (quindi non solo su blockchain, ndr), nonché negoziate o destinate a essere negoziate in uno o più sistemi di scambi”.
Lo ha detto lo scorso giovedì 2 gennaio Consob nel suo Rapporto finale sulle offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività, pubblicato dopo che lo scorso 5 giugno si è chiusa la consultazione pubblica sul Documento per la discussione, che si era aperta lo scorso 19 marzo (si veda altro articolo di BeBeez) e a cui era seguita anche un’audizione pubblica tenutasi il 21 maggio 2019 a Milano presso l’Università Bocconi. La consultazione si è chiusa con 61 risposte pervenute (di cui 8 esponenti del mondo accademico, 4 associazioni di categoria, 7 da associazioni di categoria fintech, 2 operatori di mercato incumbent, 12 operatori di mercato fintech, 25 studi legali/professionali, tra cui GIM Legal e DWF, e 3 persone fisiche).
Una volta definite le criptoattività, in tema di ICOs e gli scambi di criptoasset Consob precisa che “l’eventuale introduzione di una nuova disciplina, diversa da quella prevista per il crowdfunding, richiederebbe un’ulteriore previsione di meccanismi di disclosure e misure organizzative volte a fornire analoghe forme di tutela”. Quindi, ritiene pertanto di “poter confermare l’approccio delineato nel documento di consultazione”.
Nel Documento di consultazione Consob diceva che “gli operatori meglio posizionati per poter offrire professionalmente assistenza nella realizzazione delle offerte di cripto-attività a un numero potenzialmente indeterminato di investitori appaiono, in ambito domestico, i gestori di portali di equity crowdfunding. Ma si potrebbe anche prevedere che soggetti diversi, purché in possesso di requisiti soggettivi richiesti alla categoria dei gestori di portali di crowdfunding, possano gestire piattaforme per la specifica offerta cripto-attività e delle initial coin offering”.
Detto questo, Consob nel Documento per consultazione diceva che sarebbe da prevedere un’apposita disciplina per lo svolgimento delle offerte in sede di emissione delle cripto-attività (…) con lo scopo di raggiungere un pubblico vasto di acquirenti/investitori. La citata disciplina avrebbe quindi a oggetto la tutela dei potenziali acquirenti, quantomeno con riferimento alle caratteristiche dei soggetti emittenti cripto-attività e alla messa a disposizione di adeguate informazioni in merito ai progetti imprenditoriali per i quali gli stessi verrebbero sollecitati”. Consob, però. precisava anche che non riteneva necessario creare una situazione di regole rigide e che riteneva invece più “utile prevedere un regime che in virtù di un meccanismo di opt-in consenta al promotore dell’iniziativa (emittente/offerente/proponente) di scegliere l’impiego di una piattaforma dedicata (rispondente ai requisiti sopra tratteggiati), al fine di rivolgersi alla platea degli investitori in un contesto regolamentato. Di conseguenza, le offerte promosse al di fuori delle piattaforme regolate resterebbero comunque legittime (a meno di non presentare aspetti valutabili sotto il profilo dell’abusivismo ai sensi del TUF ove il token integri la nozione di prodotto finanziario). Tali offerte, tuttavia, sarebbero chiaramente riconoscibili dalla generalità del pubblico come non assistite dalle stesse tutele approntate dal regime applicabile a quelle che, per volontà dell’emittente/offerente/proponente, accedano invece al circuito regolato”.
In particolare, aggiunge Consob nel Rapporto finale, “si ritiene opportuno adottare una soluzione che assicuri al contempo la liquidità dell’investimento in cripto attività e l’affidabilità della piattaforma di scambio. A tal fine è necessario prevedere che il token oggetto di offerta sia ammesso alla negoziazione in un sistema di scambio di cripto-attività iscritto nel registro tenuto dalla Consob ovvero in un sistema di scambio di cripto-attività avente sede in un Paese diverso dall’Italia purché sia sottoposto ad un regime di regolamentazione e vigilanza che abbia caratteristiche che si pongono in linea con quanto previsto dalla normativa italiana e purché, in relazione al sistema di scambi medesimo, la Consob abbia stipulato un apposito accordo di cooperazione con la corrispondente Autorità estera competente”.
Gli emittenti di criptoasset possono essere: società, persone fisiche, network di sviluppatori di prodotti. In ogni caso Consob ritiene che “un approccio idoneo a bilanciare l’esigenza di non introdurre eccessivi oneri, ma di avere presidi di tutela degli investitori, sia quello di non prevedere requisiti organizzativi/patrimoniali, concentrando invece l’attenzione sulla trasparenza”. In particolare si dovrebbe prevedere almeno:
“a) la pubblicazione di un documento iniziale per l’offerta con informazioni minime (sul modello dei diffusi White Paper) contenente elementi sull’operazione (utilità dei token, impego delle risorse, rendimenti ecc.), sulle cripto-attività (numero, valorizzazione, sistemi di incentivi, negoziabilità ecc.) e sulle piattaforme di exchanges su cui le cripto-attività saranno negoziate; b) la pubblicazione di aggiornamenti annuali del predetto documento iniziale (White Paper);
c) la pubblicazione di aggiornamenti straordinari del predetto documento iniziale (White Paper) in occasione di eventi eccezionali idonei a mutare in forma rilevante l’iniziativa”.
Le piattaforme di scambio, ai fini dell’iscrizione e permanenza nel registro Consob, dovranno soddisfare requisiti specifici in materia di compliance, business continuity, due diligence, monitoraggio delle transazioni, informazioni sulle cripto-attività e di cybersecurity, che saranno modulati in relazione alle caratteristiche, al modello di servizio e di organizzazione della piattaforma di negoziazione. Le criptoattività potranno essere scambiate anche da soggetti già autorizzati alla gestione di portali di crowdfunding e di piattaforme di negoziazione di strumenti finanziari.
Sui sistemi di scambio registrati presso la Consob potrà essere effettuata anche una Initial Exchange Offering (IEO). Quest’ultima rappresenta un modello alternativo di offerta di token, dove l’emittente/offerente/proponente raccoglie capitali presso il pubblico offrendo in vendita i token direttamente su un exchange. La IEO sarà ammessa purchè siano disponibili adeguate informazioni per gli investitori in merito alle caratteristiche dei token e dell’offerta.
Infine, per quanto concerne i wallet (servizi di portafoglio digitale), ossia i sistemi che consentono la custodia e il trasferimento del token per conto terzi, anche attraverso la detenzione delle chiavi crittografiche private, al fine di detenere, conservare e trasferire cripto-attività, Consob, come novità rispetto a quanto proposto nel Documento in consultazione, suggerisce di istituire due registri separati: uno per i sistemi di scambi di criptoattività e uno per i fornitori di servizi di portafoglio digitale. Potrebbero prestare i servizi di portafoglio digitale coloro che già svolgono un’attività di organizzazione di sistemi di scambi di cripto-attività ma anche chiunque rispetti i requisiti che dovrebbero appositamente essere dettati ai fini dell’iscrizione al registro tenuto dalla Consob.
La proposta normativa prevede l’iscrizione nell’apposito registro di fornitore di sistemi di portafoglio digitale per i soggetti dotati di:
- regole e procedure relative all’identificazione dei clienti;
- misure volte a proteggere adeguatamente le criptoattività ed a garantirne la segregazione e conservazione, nonché regole e procedure idonee con riguardo all’investimento delle risorse finanziarie;
- misure per consentire il regolamento efficiente delle operazioni di negoziazione relative alle criptoattività da esso custodite;
- procedure per identificare e gestire i rischi connessi con lo svolgimento dei servizi;
- idonei presidi di organizzazione e funzionamento, incluso in materia di continuità operativa e sicurezza informatica;
- adeguate procedure per la gestione dei conflitti di interesse;
- risorse finanziarie sufficienti per la sana e prudente gestione.