E’ entrato in vigore sabato 18 marzo il Decreto-legge 17 marzo n. 25 su Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech, pubblicato appunto venerdì 17 marzo in Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto è stato varato dal Consiglio dei Ministri di giovedì 16 marzo, su proposta del presidente Giorgia Meloni, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, e del Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti (si veda qui il comunicato stampa).
Il testo introduce le norme necessarie per dare attuazione al Regolamento (UE) 2022/858, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito o DLT pilot regime, cioè su un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni relative a strumenti finanziari e digitali e che è condiviso da dispositivi o applicazioni informatiche in rete e sincronizzato tra di essi. Il Regolamento UE prevede una disciplina comune delle forme di circolazione degli strumenti finanziari digitali basate su soluzioni tecnologicamente avanzate.
L’art. 33 del nuovo decreto, inoltre, introduce misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech), di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (si veda altro articolo di BeBeez), con la quale è stato introdotto nell’ordinamento un regime semplificato e transitorio (cosiddetta regulatory sandbox) per la sperimentazione delle attività di innovazione tecnologica digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo, al fine di consentire agli operatori fintech di testare soluzioni innovative dal punto di vista digitale, con un costante dialogo con le autorità di vigilanza. Nel dettaglio l’articolo recita: “Lo svolgimento, nell’ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l’esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all’ottenimento dell’autorizzazione o dell’iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell’attività medesima. (…) I provvedimenti per l’ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti dell’attività di partecipazione alla sperimentazione con riguardo alla tipologia e
alle modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni, ai volumi complessivi dell’attività”.
Tornando alla prima parte del decreto, come si legge nell’introduzione, la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale arriva a un soffio dall’ultima data utile del prossimo 23 marzo, per “conformarsi alla modifica dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2022/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito“. Una mossa, quella di introdurre una “disciplina in materia di emissione e la circolazione tramite il ricorso a tecnologie a registro distribuito (DLT)”, che il governo italiano ritene necessaria e urgente “al fine di evitare che gli operatori italiani si trovino in svantaggio competitivo rispetto ad altri operatori stabiliti in Stati membri”.
Nel dettaglio, l’art. 3 del decreto stabilisce che “l’emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d’Italia o dal Ministero dell’economia e delle finanze, nonché dagli ulteriori soggetti eventualmente individuati con il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera i)”. Inoltre, l’art. 18 stabilisce che, a parte i registri tenuti da Banca d’Italia o dal MEF, “l’emissione di strumenti finanziari digitali è consentita solo su registri tenuti da responsabili iscritti nell’elenco previsto all’articolo 19”. Quest’ultimo stabilisce che “possono essere iscritti nell’elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale”, in particolare “a) le banche, le imprese di investimento e i gestori di mercati stabiliti in Italia; b) gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia e a condizione che l’attività sia svolta esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia; c) gli emittenti con sede legale in Italia, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che intendono svolgere l’attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi”. Inoltre, “sono iscritti di diritto nell’elenco i depositari centrali italiani che intendono svolgere l’attività di responsabile del registro in via accessoria”. L’art. 20 stabilisce che l’istanza di iscrizione deve essere presentata alla Consob, che ne valuterà i requisiti di iscrizione entro 90 giorni deposito dell’istanza. Inoltre, recita l’art. 28, “La Consob determina con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell’elenco di cui all’articolo 19 e alle relative forme di pubblicità, anche istituendo sezioni diverse dello stesso”.
Il Regolamento sul DLT Regime Pilot fa parte del Finance Digital Package presentato dalla Commissione europea il 24 settembre 2020, insieme ad altre due proposte legislative: il Digital Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA, in approvazione da parte del Parlamento UE il prossimo aprile, dopo un precedente slittamento della data di approvazione da novembre 2002 a febbraio 2023, si veda altro articolo di BeBeez) e il Digital Operational Resilience Act (DORA, pubblicato sulla Gazzetta UE nel dicembre 2022 ed entrato in vigore lo scorso gennaio; qui gli ultimi aggiornamenti a seguito di un evento di inizio febbraio organizzato dalle tre Authority di vigilanza europea EBA, EIOPA ed ESMA).