La Banca d’Italia ha pubblicato il 27° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” e alcune modifiche della Circolare 272 in merito alla qualità del credito, con le quali recepisce il Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 relativo alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato e gli orientamenti sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07).
La consultazione era stata lanciata da Banca d’Italia il 6 marzo scorso e vi hanno risposto Abi, Assilea, Assofin, Assifact, Bper Banca e Unicredit (si veda qui il resoconto della consultazione).
Come noto, l’articolo 178 del Regolamento Ue n.575/2013 (Linee Guida EBA) disciplina la definizione di default prudenziale. In particolare, un debitore è considerato in stato di default quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a. condizione oggettiva (“past-due criterion”) – il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni consecutivi nel pagamento di un’obbligazione rilevante;
b. condizione soggettiva (“unlikeliness to pay”) – la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.
Le Linee Guida EBA in materia di default prudenziale integrano quanto previsto dal Regolamento Delegato Ue n. 171/2018, specificando, tra l’altro, i criteri di calcolo dei giorni di scaduto, gli indicatori qualitativi e quantitativi da considerare ai fini dell’identificazione del probabile inadempimento, i criteri minimali di uscita dallo stato di default e le regole di applicazione della definizione di default alle esposizioni creditizie retail.
Il Regolamento Delegato stabilisce i criteri in base ai quali un’esposizione creditizia scaduta va considerata rilevante e, quindi, in stato di default. In particolare, il Regolamento Delegato prevede soglie di rilevanza espresse:
i) in termini assoluti: 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le altre esposizioni. Le Autorità competenti possono fissare un ammontare inferiore;
ii) in termini relativi: 1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore (1 ) facenti capo agli intermediari creditizi e finanziari appartenenti a un medesimo perimetro di consolidamento prudenziale (non rilevano le esposizioni in strumenti di capitale); questa soglia è la stessa per le esposizioni al dettaglio e per le altre esposizioni
Banca d’Italia chiarisce che intende mantenere all’1% la soglia espressa in termini relativi, sebbene il regolamento Delegato stabilisce per l’autorità competente la possibilità di definire un valore diverso dall’1%, tra lo 0% e il 2,5%.
Banca d’Italia inoltre chiarisce che le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 31 dicembre 2020 per le banche e i gruppi bancari non significativi, le sim e i gruppi di sim (di seguito gli enti), sia in caso di utilizzo della metodologia standardizzata, sia in caso di utilizzo dei modelli avanzati di tipo IRB.
In particolare, viene precisato che “in linea generale le esposizioni creditizie devono continuare a essere rilevate nelle pertinenti categorie di attività deteriorate nelle quali le stesse si trovavano sino a quando non siano trascorsi almeno 3 mesi dal momento in cui non soddisfano più le condizioni per essere classificate come tali. Pertanto, un’esposizione creditizia classificata come ‘past due’ e successivamente regolarizzata deve continuare a essere classificata come ‘esposizione scaduta e/o sconfinante deteriorata’ negli schemi segnaletici non armonizzati durante tale periodo minimo di 3 mesi”.
Non sono state accolte le richieste di sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni, in considerazione della circostanza che l’allungamento del termine di continuità dello scaduto comporterebbe una minimizzazione dei default tecnici e del cure rate nel comparto immobiliare delle pmi e potrebbe controbilanciare gli effetti dovuti alla riduzione della soglia di rilevanza.
Questa misura da un lato incentiva una maggiore puntualità nei rimborsi dei debitori alle banche, che altrimenti devono aumentare l’assorbimento di capitale sulle esposizioni in ritardo nei pagamenti (past due). Dall’altro lato, potrebbe incrementare lo stock di past due, che ad oggi sono pari a 5 miliardi lordi su 189 crediti deteriorati totali e 4 miliardi netti su 90 miliardi netti di crediti deteriorati. “È probabile che il numero di esposizioni in default aumenti nel breve termine”, ha ammesso la Bce. “Tuttavia, si prevede che le banche che applicano attualmente una soglia più elevata adegueranno i processi di gestione del rischio di credito, riducendo così l’impatto sul numero di default nel medio-lungo termine”.
Inoltre dal 2021 non sarà più possibile compensare gli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dallo stesso debitore. Questo imporrà una maggiore attenzione alle scadenza da parte di banche, imprese e risparmiatori.