Nuove regole europee per semplificare le cartolarizzazioni di crediti deteriorati sarebbero in arrivo a breve. E’ una voce che circola insistente tra gli addetti ai lavori, dopo che lo scorso luglio la Commissione europea ha pubblicato una proposta di Regolamento del Parlamento Ue e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 e una proposta di Regolamento del Parlamento Ue e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di Covid-19.
Il punto da cui parte la Commissione è che “è essenziale che le banche possano continuare a erogare prestiti alle imprese anche nei prossimi mesi, una volta passato lo shock immediato della crisi della COVID-19. È quindi importante predisporre o migliorare tutti gli strumenti che consentono alle banche di mantenere, o addirittura rafforzare, la loro capacità di erogare prestiti all’economia reale e in particolare alle pmi. Le cartolarizzazioni possono svolgere un ruolo determinante al riguardo in quanto, trasformando i prestiti in titoli negoziabili, potrebbero liberare capitali bancari per l’erogazione di ulteriori prestiti e consentire a una gamma più ampia di investitori di finanziare la ripresa economica”.
Il problema, però, prosegue la Commissione, è che il nuovo quadro generale per le cartolarizzazioni in vigore dal gennaio 2019, così come previsto dal Regolamento Ue 2017/2402 (regolamento sulle cartolarizzazioni1 ) e dal R egolamento Ue n. 575/2013 (regolamento CRR2 ), “non contempla le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio e non è del tutto adatto allo scopo per quanto riguarda le cartolarizzazioni delle esposizioni deteriorate“.
Quindi è necessario fare qualcosa ora, senza attendere i tempi tecnici del riesame globale, previsto entro gennaio 2022, durante il quale saranno introdotte le modifiche legislative eventualmente necessarie. Ecco perché la Commissione ha deciso di muoversi prima e mettere mano ai due regolamenti su alcuni punti precisi già ora, vista la loro utilità per la ripresa economica. “Se si aspettassero il riesame del quadro nel 2022 e le eventuali modifiche legislative, è probabile che gli opportuni adeguamenti giuridici potrebbero essere introdotti solo nel giro di qualche anno, impedendo quindi di utilizzare le cartolarizzazioni nel modo più efficiente per promuovere la ripresa economica nei prossimi mesi”, si legge infatti nella proposta della Commissione.
Ora, detti regolamenti, ove modificati secondo quanto previsto dalle proposte della Commissione, potrebbero favorire un ulteriore sviluppo del mercato cartolarizzazioni di NPE. Lo ha sottolineato a BeBeez Norman Pepe, managing partner di Italian Legal Services, studio legale italo-inglese specializzato in cartolarizzazioni, precisando che “la nuova normativa sembrerebbe promuovere le cartolarizzazioni di NPE in più tranche sotto vari profili nonché favorire un ampliamento della platea di soggetti potenzialmente interessati a fornire financing a supporto di queste operazioni”. In particolare, ha aggiunto Pepe, “nel nuovo quadro regolamentare potrebbero essere le banche medio-piccole, nella loro veste di originator, a trovare convenienza a investire nelle tranche senior delle cartolarizzazioni dei loro stessi crediti per sostenerne i valori di cessione, secondo una logica di base non molto dissimile da quella della GACS ma a costi e con complessità notevolmente inferiori rispetto a quella”.
A un approfondimento sul tema è dedicata la newsletter mensile di ILS, pubblicata nei giorni scorsi.
Nelle sue proposte la Commissione tiene conto dell’opinione della European Banking Authority sul trattamento regolamentare delle cartolarizzazioni di NPE, pubblicata nell’ottobre 2019, ed interviene a poche settimane di distanza dalla pubblicazione del documento per la consultazione pubblicato lo scorso giugno dal Comitato di Basilea (il termine per consultazione era il 23 agosto).
In particolare, le modifiche più rilevanti proposte dalla Commissione al quadro regolamentare relativo alle cartolarizzazioni di crediti deteriorati sono cinque:
- Introduzione di una definizione specifica di cartolarizzazione di crediti deteriorati, che al momento non esiste a livello normativo europeo. Si propone che si definisca tale una cartolarizzazione di un portafoglio in cui il valore delle esposizioni deteriorate che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (introdotto dal Regolamento del parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019) rappresenti almeno il 90 % del valore complessivo del portafoglio al momento della cessione.
- Modifica della modalità di mantenimento del rischio (risk retention). Si propone che la risk retention, cioé la percentuale del valore della cartolarizzazione che deve restare sui libri dell’originator, sia calcolata sul valore netto del portafoglio cartolarizzato calcolato come la differenza tra il valore nominale lordo al momento della cessione del credito e lo sconto pattuito con l’acquirente al momento dell’acquisto del credito. Si tratta di una modifica cruciale rispetto alla situazione attuale, che calcola invece la retention sul valore nominale del portafoglio. D’altra parte, sottolinea la Commissione, l’uso dei valori nominali per il mantenimento del rischio va oltre l’obiettivo perseguito, in quanto non tiene conto dello sconto sul prezzo al quale sono trasferite le attività sottostanti e non rappresenta il rischio di perdita effettiva per gli investitori.
- Possibilità che sia il servicer a soddisfare la condizione di risk retention (servicer as risk retainer). Il servicer può agire come risk retainer al posto dell’originator o dello sponsor della cartolarizzazione. Il ragionamento alla base di questa modifica è che lo special servicer, in genere ha un interesse superiore alla rinegoziazione delle attività e al recupero di valore rispetto al cedente, per cui i suoi interessi sono maggiormente allineati a quelli degli investitori.
- Esonero dall’obbligo di verifica relativo ai criteri per la concessione del credito. L’art. 9 del Regolamento Ue 2017/2402 prevede infatti: “Il cedente, il promotore e il prestatore originario applicano alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri, solidi e ben definiti, per la concessione di crediti che applicano alle esposizioni non cartolarizzate. A tal fine per l’approvazione e, se del caso, la modifica, il rinnovo o il rifinanziamento dei crediti si applicano le stesse precise procedure. Il cedente, il promotore e il prestatore originario devono aver predisposto sistemi efficaci per applicare tali criteri e procedure al fine di assicurare che la concessione di crediti sia basata su una valutazione approfondita del merito di credito del debitore tenendo debitamente conto dei fattori pertinenti al fine di verificare la prospettiva che il debitore adempia alle proprie obbligazioni ai sensi del contratto di credito”. La Commissione Ue, quindi, propone che le cartolarizzazioni di crediti deteriorati non ricadano nella previsione di questa norma perché “di fatto, gli obblighi devono tener conto delle circostanze specifiche dell’acquisto delle attività e del tipo di cartolarizzazione. Non sempre, in questi casi, è possibile stabilire con certezza le circostanze in cui sono state create le attività, ma è comunque possibile esercitare la dovuta diligenza sulla qualità e sulle prestazioni delle attività, al fine di adottare una decisione di investimento ragionevole e informata”.
- Diversa ponderazione delle cartolarizzazioni di crediti deteriorati. Ai fini del capitale di vigilanza degli enti creditizi, si propone che le tranche senior delle cartolarizzazioni con valore netto uguale o inferiore al 50% del valore lordo (c.d. cartolarizzazioni di NPE “qualificate”) siano soggette a una ponderazione fissa del 100%, indipendentemente dalla dimensione della tranche. Su quest’ultimo punto la Commissione spiega che “il quadro attuale non include le caratteristiche specifiche della cartolarizzazione di esposizioni deteriorate, determinando in tal modo un eccesso di requisiti patrimoniali per questa categoria di esposizioni, in particolare nel quadro del metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni c.d. “advanced” (SEC-IRBA) e del metodo standardizzato per le cartolarizzazioni. L’eccessiva prudenza del quadro è dovuta al fatto che esso è stato concepito in funzione esclusiva dei fattori specifici di rischio dei crediti non deteriorati. Si propone pertanto di modificare il trattamento delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, prevedendo un metodo semplice e sufficientemente prudente, basato su un fattore di ponderazione del rischio forfettario del 100 % applicabile al segmento di rango più elevato delle cartolarizzazioni di NPE “qualificate” e sull’applicazione di una soglia minima del 100 % ai fattori di ponderazione del rischio di qualsiasi altro segmento di cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, che restano soggette al quadro generale per il calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio.