E’ stato pubblicato sul sito web di Banca d’Italia la bozza di “schema delle disposizioni di vigilanza in materia di concessione di finanziamenti da parte delle società di cartolarizzazione dei crediti”, in attuazione dell’art. 1, comma 1-ter, della Legge n. 130/1999, introdotto dall’art. 22, comma 6, del cosiddetto Decreto Competitività (D.L. n. 91/2014) (si veda altro articolo di BeBeez).
Il documento (scarica qui il documento), che è in consultazione sino al prossimo 5 maggio, ricorda che il Decreto 91 ha introdotto la possibilità per gli spv di concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese (e quindi si parla qui di finanziamenti alle imprese), purché:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario iscritto nell’albo ex art. 106 TUB, i quali possono svolgere altresì i compiti previsti dall’articolo 2, comma 3, lettera c) della legge n. 130/1999 (servicing);
b) i titoli emessi dagli spv per finanziare l’erogazione dei finanziamenti siano destinati a investitori qualificati, come definiti ai sensi dell’articolo 100 del TUF;
c) la banca o l’intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell’operazione (cosiddetta retention).
A quest’ultimo proposito, la Banca d’Italia ha il compito di stabilire, con proprie disposizioni di attuazione, le modalità con cui il requisito di retention deve essere rispettato dalle banche e dagli altri intermediari che selezionano i prenditori dei finanziamenti erogati da uno spv.
Bankitalia spiega che la nuova disciplina di legge stabilisce un requisito di retention autonomo e distinto da quello contenuto nella disciplina prudenziale delle cartolarizzazioni. Tuttavia l’Autorità di vigilanza ha scelto di fondare la disciplina della nuova operazione di finanziamento da parte degli spv sulla disciplina della retention contenuta nella regolamentazione prudenziale delle banche, per consentire agli intermediari di avvalersi di tecniche di retention già note e sperimentate, con conseguenti benefici in termini di semplicità di applicazione e di parità competitiva.
Quanto ai controlli sulla conformità delle operazioni di cartolarizzazione, ivi compreso il requisito di retention, questi sono di competenza del servicer dell’operazione e, nell’ottica del mantenimento della “vigilanza equivalente” tra tali soggetti, Bankitalia fa presente che “le disposizioni di vigilanza ,ora poste in consultazione per le banche, si applicheranno agli intermediari finanziari che si iscriveranno nell’Albo previsto dall’art. 106 TUB come risultante dalla riforma del Titolo V TUB”.
Pertanto, spiega Banca d’Italia, “le disposizioni che fanno riferimento a tale tipologia di intermediari potranno trovare applicazione solamente dopo che la riforma stessa sarà stata completata”. Banca d’Italia precisa quindi che “è esclusa la possibilità per gli intermediari attualmente iscritti nell’Elenco generale di cui all’art. 106 TUB e nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB di svolgere l’operatività prevista dal decreto “competitività”.