Non arriverà il decreto interministeriale che doveva essere varato dal
Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal
Ministro dello Sviluppo Economico per dare attuazionea ad alcune previsioni del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 (cosiddetto Decreto Crescita) e che a livello di bozza conteneva una serie di modifiche relative al
Fondo Centrale di Garanzia pmi. Lo ha detto chiaro il sottosegretario al MISE
Alessia Morani, lo scorso martedì 29 settembre, intervenendo alla Cameraper rispondere a un’interpellanza parlamentare avanzata dall’on.
Giulio Centemero (Lega) lo scorso 31 marzo (si veda
qui il testo integrale dell’interpellanza e nelle foto in pagina il testo della risposta del MISE), precisando che la conversione in legge del Decreto Liquidità lo scorso luglio ha in sostanza superato tutte le questioni, rendendo inutile la pubblicazione dell’atteso decreto interministeriale.
In realtà, però, qualcosa ancora manca.
Nella sua interpellanza, Centemero sottolineava il fatto che a oggi “
non risulta ancora cedibile la garanzia concessa dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in caso di vendita ad altro investitore dei minibond durante la sua vita: ne consegue che, se oggi un soggetto richiede la garanzia al Fondo di garanzia ai sensi del decreto legislativo n. 662 del 23 dicembre 1996 e poi cede lo strumento garantito, l’acquirente perde la suddetta garanzia”. Questo tema era stato effettivamente sottolineato dagli addetti ai lavori anche in occasione del
Caffé di BeBeez dello scorso luglio sui
basket bond (si veda
qui altro articolo di BeBeez).
Per essere precisi, come sottolinea la risposta del MISE all’interpellanza, la
cedibilità della garanzia a terzi (solo soggetti abilitati all’erogazione o acquisto di crediti, quindi banche, fondi, spv, ma non investitori privati professionali) era già prevista dal Decreto Crescita del 2019 e sarebbe nella sostanza applicabile già oggi, senza la necessità di decreti attuativi.
Nella pratica, però, questo oggi ancora non si può fare, perché questa novità deve essere recepita dal regolamento del Fondo di Garanzia. Secondo quanto risulta a
BeBeez, questa modifica non era stata ancora fatta semplicemente per una questione di praticità, visto appunto che era in arrivo il decreto che avrebbe introdotto una serie di altre modifiche al funzionamento del Fondo, oltre che ribadire il concetto di cedibilità a terzi, e quindi si voleva operare un’unica volta sul regolamento.
Per la verità l’interpellanza di Centemero andava ancora oltre, perché chiedeva che “la garanzia, in caso di cessione a terzi a seguito di vendita del titolo sul mercato secondario, restasse in vita anche nei confronti di qualsiasi altro investitore, anche privato, purché legittimato all’acquisto dal regolamento Consob (n. 8592/13): in questo particolare momento storico sarebbe assai prezioso ricorrere anche allo stock di risparmio delle famiglie italiane per finanziare le imprese e la garanzia domestica (o una garanzia europea) potrebbe fare la differenza”.
Nel frattempo il Decreto Liquidità ha effettivamente modificato una serie di cose nell’operatività del Fondo Centrale (si veda
altro articolo di BeBeez), in particolare prevedendo l’innalzamento dell’importo massimo garantibile da 2,5 a 5 milioni di euro. Quello che però il Decreto Liquidità non ha toccato è il fatto che la
richiesta di garanzia possa essere fatta a monte dall’azienda emittente o dal suo advisor su tutto l’ammontare dei minibond in emissione, che poi vada a distribuirsi tra i vari investitori. Oggi, infatti, la procedura è più complicata, perché è necessario che ogni investitore faccia richiesta per la sua quota di garanzia.
E appunto questo era un altro dei temi che erano stati sottolineati al
Caffé di BeBeez di luglio e che era stato inserito nella bozza di decreto, così come Centemero aveva ricordato nella sua interpellanza a marzo. Si leggeva in proposito: “Ulteriore previsione riguarda la possibilità di realizzare una delibera preventiva da parte del Fondo (a istanza dell’emittente o del suo advisor) sull’intero valore nominale dell’emissione considerata, permettendo agli investitori di ritrovarsi la garanzia già concedibile a semplice richiesta, in modo tale da evitare la duplicazione delle richieste istruttorie, man mano che gli investitori dovessero richiedere la garanzia;
la suddetta pre-delibera implicherebbe di considerare l’emissione come un unicum ex ante (lato emittente) e non come tanti interventi parziali ex post (lato investitori), allorquando gli investitori uno ad uno dovessero richiedere al Fondo di essere coperti dalla garanzia sulla sola quota parte dell’emissione che intendessero sottoscrivere”.