
Nella sua interpellanza, Centemero sottolineava il fatto che a oggi “non risulta ancora cedibile la garanzia concessa dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in caso di vendita ad altro investitore dei minibond durante la sua vita: ne consegue che, se oggi un soggetto richiede la garanzia al Fondo di garanzia ai sensi del decreto legislativo n. 662 del 23 dicembre 1996 e poi cede lo strumento garantito, l’acquirente perde la suddetta garanzia”. Questo tema era stato effettivamente sottolineato dagli addetti ai lavori anche in occasione del Caffé di BeBeez dello scorso luglio sui basket bond (si veda qui altro articolo di BeBeez).

Per la verità l’interpellanza di Centemero andava ancora oltre, perché chiedeva che “la garanzia, in caso di cessione a terzi a seguito di vendita del titolo sul mercato secondario, restasse in vita anche nei confronti di qualsiasi altro investitore, anche privato, purché legittimato all’acquisto dal regolamento Consob (n. 8592/13): in questo particolare momento storico sarebbe assai prezioso ricorrere anche allo stock di risparmio delle famiglie italiane per finanziare le imprese e la garanzia domestica (o una garanzia europea) potrebbe fare la differenza”.
Nel frattempo il Decreto Liquidità ha effettivamente modificato una serie di cose nell’operatività del Fondo Centrale (si veda altro articolo di BeBeez), in particolare prevedendo l’innalzamento dell’importo massimo garantibile da 2,5 a 5 milioni di euro. Quello che però il Decreto Liquidità non ha toccato è il fatto che la richiesta di garanzia possa essere fatta a monte dall’azienda emittente o dal suo advisor su tutto l’ammontare dei minibond in emissione, che poi vada a distribuirsi tra i vari investitori. Oggi, infatti, la procedura è più complicata, perché è necessario che ogni investitore faccia richiesta per la sua quota di garanzia.
E appunto questo era un altro dei temi che erano stati sottolineati al Caffé di BeBeez di luglio e che era stato inserito nella bozza di decreto, così come Centemero aveva ricordato nella sua interpellanza a marzo. Si leggeva in proposito: “Ulteriore previsione riguarda la possibilità di realizzare una delibera preventiva da parte del Fondo (a istanza dell’emittente o del suo advisor) sull’intero valore nominale dell’emissione considerata, permettendo agli investitori di ritrovarsi la garanzia già concedibile a semplice richiesta, in modo tale da evitare la duplicazione delle richieste istruttorie, man mano che gli investitori dovessero richiedere la garanzia;
la suddetta pre-delibera implicherebbe di considerare l’emissione come un unicum ex ante (lato emittente) e non come tanti interventi parziali ex post (lato investitori), allorquando gli investitori uno ad uno dovessero richiedere al Fondo di essere coperti dalla garanzia sulla sola quota parte dell’emissione che intendessero sottoscrivere”.
la suddetta pre-delibera implicherebbe di considerare l’emissione come un unicum ex ante (lato emittente) e non come tanti interventi parziali ex post (lato investitori), allorquando gli investitori uno ad uno dovessero richiedere al Fondo di essere coperti dalla garanzia sulla sola quota parte dell’emissione che intendessero sottoscrivere”.
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