
di Alessandro Albano
Emergono nuovi dettagli sulla tassazione delle operazioni di buy-out effettuate con debito, cioè il leveraged buy-out (LBO). Rispondendo a un’istanza di interpello (Risposta n. 529/2022, pubblicata il 27 ottobre 2022) presentata dallo Studio Legale e Tributario Di Tanno Associati, con un team composto da Fabio Brunelli, Marco Sandoli e Stefano Cacace, l’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito diverse questioni in merito alla detraibilità dell’IVA sui costi di transazione sostenuti in un buy-out a leva (si veda qui il comunicato stampa) e in particolare ha dichiarato che l’IVA sui transaction cost è detraibile a certe condizioni.
Lo studio legale ha chiesto se la società costituita nell’ambito del processo di acquisizione, in un’operazione che coinvolge holding intermediarie e veicoli speciali a cui si rimanda al documento citato sopra, possa qualificarsi come soggetto IVA, rivestendo la qualifica di holding dinamica del gruppo, in considerazione dell’attività economica esercitata mediante la propria struttura operativa e, più in particolare, in considerazione dell’interferenza, diretta e indiretta, nella gestione delle società del gruppo, attuata mediante l’esecuzione, a favore di queste ultime, di prestazioni di servizi finanziari, tecnici e strategici, imponibili ai fini IVA.
Inoltre, nell’interpello alle autorità fiscali viene chiesto se la società, o TopCo, possa detrarre l’IVA assolta sui transaction cost e sugli altri costi inerenti la propria attività, ancorché sostenuti prima di iniziare a esercitare la predetta interferenza, e se se l’IVA detraibile relativa ai Transaction Cost vada calcolata escludendo (e quindi considerando integralmente indetraibile) quella specificamente afferente agli acquisti effettuati per la concessione del finanziamento intercompany, sul presupposto che tale operazione esente IVA non rientri nell’attività propria dell’Istante.
Ebbene, secondo il Fisco italiano, la società è legittimata a detrarre l’IVA sui transaction cost, “ancorché sostenuti prima di iniziare a fornire i predetti servizi”, in quanto “tale attività di interferenza nella gestione delle partecipate, ove concretamente svolta, configura secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia un’attività economica rilevante ai fini IVA sufficiente a qualificare TopCo some soggetto IVA”. L’Agenzia delle Entrate spiega, inoltre, che la percentuale di detrazione IVA dei transaction cost è influenzata “negativamente dagli interessi attivi esenti relativi ai finanziamenti erogati da TopCo a target e alle sue partecipate ai fini del rifinanziamento dell’indebitamento esistente al closing. Questi finanziamenti, viene precisato, rientrano comunque nell’attività di “interferenza” e dunque “concorrono al pro-rata di detraibilità dell’IVA della TopCo”.
Un’opinione che potrebbe avere rilevanti effetti nei casi di alcune grandi operazioni dall’elevato ricorso al debito, primo fra tutti l’opa su Atlantia lanciata da Edizione Holding e Blackstone, che prevede la contrazione, da parte della holding di Ponzano Veneto, di un prestito di circa 8,2 miliardi di euro (si veda altro articolo di BeBeez)