“I gestori di sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility o MTF) avranno “la possibilità di chiedere che l’MTF gestito sia registrato dalla Consob come ‘mercato di crescita per le pmi’. A tal fine sono individuati i requisiti che l’Autorità di vigilanza deve accertare per procedere alla registrazione”. Lo dice l’art. 69 del testo per consultazione del decreto legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze che dovrà recepire la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio Ue e applicare il Regolamento n. 600/2014 relativi ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II-MiFIR) e il Regolamento n. 909/2014 relativo al regolamento titoli e ai depositari centrali. La consultazione pubblica terminerà il prossimo 9 giugno.
Ora, che questa norma di legge rappresenti una rivoluzione non si può certo dire, tuttavia è evidente che il governo intende sottolineare che il supporto alla crescita delle piccole e medie imprese potrebbe passare anche per gli MTF, che si potranno sviluppare anche al di fuori di quelli gestiti attualmente da Borsa italiana e cioé l’Aim per l’equity e l’ExtraMot Pro per il debito.
Più nel dettaglio, la bozza di decreto stabilisce che la Consob, su domanda del gestore di un sistema multilaterale di negoziazione, registra un sistema come mercato di crescita per le pmi se sono soddisfatti certi requisiti, che sono:
- il sistema multilaterale di negoziazione deve disporre di regole, sistemi e procedure efficaci, atti a
garantire che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) almeno il 50 % degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul
sistema sono pmi, sia al momento della registrazione come mercato di crescita per le pmi e sia
successivamente, con riferimento a ciascun anno civile;
b) sono stabiliti criteri appropriati per l’ammissione e la permanenza alla negoziazione degli
strumenti finanziari sul sistema;
c) al momento dell’ammissione alla negoziazione di uno strumento finanziario sul mercato sono
state pubblicate informazioni sufficienti per permettere agli investitori di effettuare una scelta
consapevole in merito all’investimento. Tali informazioni possono consistere in un appropriato
documento di ammissione o in un prospetto se i requisiti di cui alla direttiva 2003/71/CE sono
applicabili con riguardo a un’offerta pubblica presentata insieme all’ammissione alla negoziazione
dello strumento finanziario sul sistema multilaterale di negoziazione;
d) sul mercato esiste un’adeguata informativa finanziaria periodica, messa a disposizione
dall’emittente o da altri per suo conto, che comprenda quantomeno la relazione finanziaria annuale
sottoposta a revisione;
e) gli emittenti, le persone che esercitano responsabilità di direzione e le persone ad esse
strettamente legate, come individuati rispettivamente dai punti 21, 25 e 26 dell’art. 3, paragrafo 1
del regolamento (UE) n. 596/2014, rispettano i requisiti loro applicabili dettati dal citato
regolamento;
f) le informazioni regolamentate riguardanti gli emittenti sono conservate e divulgate
pubblicamente;
g) esistono sistemi e controlli efficaci tesi a prevenire e individuare gli abusi di mercato secondo
quanto prescritto dal regolamento (UE) n. 596/2014.
- Il gestore di un mercato di crescita per le pmi può prevedere requisiti aggiuntivi a quelli previsti
dal comma 2. - La Consob può revocare la registrazione di un sistema multilaterale di negoziazione come
mercato di crescita per le PMI su richiesta del gestore ovvero quando il sistema non rispetta i
requisiti previsti dal comma 2. - La Consob comunica tempestivamente all’AESFEM le registrazioni come mercati di crescita per
le PMI e le relative revoche. - Uno strumento finanziario di un emittente ammesso alla negoziazione su un mercato di crescita
per le pmi può essere negoziato anche su un altro mercato di crescita per le pmi solo se l’emittente
è stato preventivamente informato e non ha sollevato obiezioni. In tal caso l’emittente non è
soggetto ad alcun obbligo relativo alla governance societaria o all’informativa iniziale, continuativa
o ad hoc con riguardo a quest’ultimo mercato di crescita per le pmi.
Tutto questo potrebbe avere conseguenze in tema di collocamento di quote del capitale di startup e pmi non innovative che oggi non possono utilizzare lo strumento dell’equity crowdfunding che è riservato solo a startup e pmi innovative. Tuttavia forse, conclude Penna di Legance, «è più ragionevole immaginare un’evoluzione in senso complementare all’equity crowdfunding».
Su questa linea, Fabrizio Barini, responsabile del business development di Intermonte sim, ha commentato a MF Milano Finanza: “Penso che questa normativa possa essere utile per favorire lo sviluppo di un mercato secondario delle quote di startup e pmi innovative anche nell’interesse dei portali”, ha commentato che ha aggiunto: “L’intermediario, sembrerebbe anzi recuperare un ruolo di una certa importanza, ovvero quello di potere fare mercato, considerato che l’aggiornamento del regolamento Consob sull’equity crowdfunding, ha invece esteso una parte delle attività riservate dalla Mifid per la verifica di adeguatezza anche ai portali”.
Se infatti le piattaforme di equity crowdfunding grazie al nuovo regolamento Consob potranno operare molto più velocemente senza chiedere agli investitori di aprire un nuovo conto corrente presso un intermediario preciso, l’intermediario può trovare un suo ruolo in questo nuovo settore, come gestore appunto di un eventuale mercato secondario che si potrà venire a creare grazie alla possibilità per gli investitori di intestargli fiduciariamente le quote delle startup e delle pmi sottoscritte (si veda altro articolo di BeBeez).