E’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con le ulteriori misure di contenimento del contagio da coronavirus, che prevede in sostanza per tutto il territorio italiano lo stop alle attività commerciali diverse dai servizi essenziali, quali farmacie, negozi di generi alimentari, servizi di trasporti e gestione dei rifiuti, oltre che ovviamente i servizi sanitari (si veda qui la Gazzetta Ufficiale). Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi e l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
L’annuncio, dato ieri in serata in diretta tv da Conte, segue l’annuncio diffuso nel pomeriggio relativo a un pacchetto di misure si sostegno all’economia da 25 miliardi di euro. “Abbiamo appena deliberato lo stanziamento di una somma straordinaria, 25 miliardi”, ha detto ieri il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, precisando che corrispondono a “20 miliardi in termini di indebitamento netto” ovvero “a 25 miliardi di stanziamenti. Le risorse stanziate saranno utilizzate in parte nel primo decreto che stiamo preparando e che contiamo di approvare in settimana, venerdì in cdm, con risorse per 12 miliardi”.
Il dettaglio delle misure andrà definito nei prossimi giorni. Ma intanto sul tavolo del governo si accumulano le proposte presentate dai rappresentanti dell’impreditoria e della finanza.
In particolare Confindustria e il Consiglio Nazionale dei commercialisti ed esperti contabili hanno avanzato una serie di proposte per il governo, con l’obiettivo di evitare crisi di liquidità ai danni di imprese, professionisti e dipendenti all’atto di versamento di tributi e contributi (si veda qui il documento completo).
Nel dettaglio, gli esperti propongono la sospensione di versamenti e adempimenti tributari, contributivi e assistenziali e relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, compresi quelli relativi alle ritenute e ai tributi locali, e, alla scadenza, previsione di un periodo congruo di rateazione dei pagamenti sospesi.
Sul fronte dei tributi, suggeriscono di sospendere i termini di versamento delle entrate tributarie e non, derivanti da cartelle di pagamento oltre alla riscossione coattiva con le relative azioni cautelati ed esecutive, anche in caso di impugnazione. Le somme dovute a seguito dei controlli dell’Agenzia delle Entrate andrebbero dilazionate. Altre tasse che sarebbe opportuno sospendere sono plastic tax, suga tax, oltre alla maggiorazione IRES sui concessionari autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviari.
Inoltre, gli esperti consigliano di sospendere anche la riscossione dei pagamenti relativi alle definizioni agevolate, come saldo e stralcio ed eventuale riapertura di tali definizione. Ai fini dell’estensione a 10 anni delle dilazioni dei pagamenti agli agenti della riscossione, suggeriscono di riconoscere la sussistenza della “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dalla legge.
Per quanto riguarda i processi e i contraddittori, gli esperti consigliano di sospendere tutti i termini processuali tributari e di impugnazione di atti e sentenze, oltre che il termine di 90 giorni per i contraddittori presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito degli accertamenti tributari. Inoltre, propongono il rinvio delle udienze già fissate e la moratoria nella fissazione di nuove udienze per i processi tributari.
Per quanto riguarda i crediti tributari, suggeriscono: un incremento ad almeno un milione di euro del limite annuo; maggiori risorse per lavorare le pratiche per rimborsarli; di eliminare il requisito della dichiarazione annuale da cui emerge il credito di imposta da compensare, per importi superiori a 5.000 euro annui.
Per quanto riguarda i redditi dichiarati, si propone la riduzione della base imponibile su cui commisurare la ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF per i lavoratori autonomi che dichiarano ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. Inoltre, si suggerisce di: considerare il 2020 un “periodo di non normale svolgimento delle attività” ai fini degli indici di affidabilità fiscale (ISA); ridurre i ricavi e redditi minimi delle società di comodo e in perdita sistematica; diminuire del 50% la base imponibile IMU per i fabbricati utilizzati delle imprese che svolgono attività interdette dai provvedimenti dell’autorità pubblica.
Per quanto riguarda i bilanci, si suggerisce di prorogare a 180 giorni dal termine dell’esercizio per l’approvazione dei conti per le aziende, con una proroga anche per i bilanci degli enti pubblici. Gli esperti consigliano anche di sospendere l’obbligo di ricostituzione del capitale sociale e rimozione della causa di scioglimento delle società per perdite, estendendo a tutte le società la disciplina prevista per le startup.
Infine, si suggerisce la sterilizzazione dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, e dei conseguenti adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.
In un altro documento, il Consiglio Nazionale dei commercialisti ed esperti contabili propone ulteriori interventi (scarica qui il documento), tra i quali l a sospensione di tutti i termini connessi alle procedure concorsuali ed esecutive in corso; in particolare, sospensione di tutti i termini di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione da effettuare nell’ambito delle procedure di cui agli articoli 67, comma terzo, lett. d), 160 quarto e sesto comma, 182 bis, 182 septies fall. (oltre a quelli previsti all’articolo 10, lett.a) e b). Sul tema del differimento delle udienze e della sospensione dei termini, si veda anche la scheda di analisi dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio pubblicata ieri dal Consiglio Nazionale Forense. I commercialisti propongono poi l’estensione generalizzata della proroga al 15 febbraio 2021, già prevista per le segnalazioni relative alle soglie di allerta (si veda art. 11 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e altro articolo di BeBeez), a tutti gli istituti e a tutte le scadenze del Codice della crisi, che attualmente avrebbero efficacia dal 15 agosto 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Infine, propongono anche la modifica delle attuali disposizioni di vigilanza riguardo le moratorie (c.d. forbearance), al fine di non consentire la classificazione delle posizioni oggetto di moratoria come deteriorate (anche in centrale rischi).
Inoltre, i commercialisti propongono l’istituzione di un fondo di garanzia per piani di sviluppo, rilancio e riconversione delle attività di impresa e di lavoro autonomo attestati da commercialisti e l’estensione ai prestiti al 31 gennaio 2020 della possibilità (già prevista con la moratoria di novembre 2018) di chiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti fino a un anno. La richiesta è già stata accolta da ABI che ha firmato un accordo con molte associazioni imprenditoriali (si veda qui il comunicato stampa). Peraltro nell’ambito del medesimo accordo, si legge nella nota di Abi, “per favorire la realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento delle scadenze dei finanziamenti, l’Abi e le Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie sono impegnate a promuovere, presso le competenti Autorità europee e nazionali, una modifica delle attuali disposizioni di vigilanza riguardo le misure di tolleranza (c.d. forbearance), necessaria in una situazione emergenziale, come quella attuale”, proprio come chiesto dai commercialisti.
Tornando ai dettagli della moratoria, la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing. Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. Il 93% (in termini di totale attivo) delle banche in Italia aderisce alle nuove moratorie sottoscritte da ABI e dalle associazioni Si vedano qui il comunicato stampa, qui l’elenco delle banche che hanno aderito all’accordo e qui il modulo per fare richiesta di moratoria.