È stato finalmente pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo varato dal Ministero dell’Economia e dal Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso maggio, che disciplina le modalità di accesso agli incentivi fiscali per gli investimenti in startup e pmi innovative, effettuati sia da persone fisiche sia da società (si veda qui il comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico).
Il provvedimento, da una parte potenzia gli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio nelle startup innovative (si passa a una aliquota unica del 30%, eliminando quelle precedentemente in vigore, che variavano da un minimo del 19 al 27%) e dall’altra estende appunto gli incentivi a tutte le pmi innovative.
Gli incentivi fiscali agli investimenti in startup e pmi innovative consistono:
- per le persone fisiche, in una detrazione dall’imposta sul reddito (Irpef) pari al 30% dell’ammontare investito, per un conferimento massimo di 1 milione di euro;
- per le società di capitali in una deduzione dall’ammontare imponibile a fini Ires pari al 30% dell’investimento, con soglia fissata a 1,8 milioni di euro.
Sono pertanto agevolabili gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 diretti verso startup e pmi innovative, regolarmente iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle imprese. Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in startup e pmi innovative sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di fondi e altre società che investono prevalentemente in startup e pmi innovative. La fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione (holding period) per un minimo di tre anni.
La Commissione Europea aveva dato il suo via libera agli incentivi per le pmi innovative lo scorso dicembre 2018 (si veda qui il comunicato stampa del MISE), sancendo la conformità degli incentivi agli orientamenti europei sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Per garantire piena conformità con la legislazione europea in materia di aiuti di Stato, le modalità di fruizione dell’incentivo per le pmi innovative prevedono alcune differenze rispetto a quanto previsto per le startup, in particolare per le imprese attive sul mercato da più di sette e dieci anni.
La definitiva attuazione dell’incentivo richiedeva l’emanazione di un decreto attuativo del MEF, di concerto con il MISE. Decreto che è appunto appena stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Per effetto del Decreto si si definiscono pmi innovative ammissibili ai fini dell’incentivo fiscale (si veda qui la Scheda di sintesi del MISE sulla policy del governo in tema di pmi innovative e qui la Scheda di Sintesi del MISE in tema di policy sulle startup innovative):
- le pmi innovative che hanno effettuato la loro prima vendita commerciale da meno di 7 anni;
- le pmi innovative sul mercato da più di 7 ma meno di 10 anni, qualora esse non abbiano ancora dimostrato in misura sufficiente il potenziale di generare rendimenti;
- indipendentemente dall’età, le pmi innovative che intendono procedere a un investimento iniziale per il finanziamento del rischio, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni.
Come noto, poi, la Legge di Bilancio 2019 (art. 1 comma 218 ha ulteriormente ampliato la portata degli incentivi (si veda altro articolo di BeBeez), prevedendo per le persone fisiche una detrazione Irpef al 40% su investimenti fino a un milione di euro e per persone giuridiche una deduzione dall’imponibile Ires pari 40% dell’ammontare investito in tutti i casi, aumentata al 50% se l’investitore acquisisce l’intero capitale sociale della startup innovativa. A sua volta, però, queste novità normative avranno bisogno del via libera della Commissione Ue e di un decreto attuativo.
Nella sua configurazione originaria, valida per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2016, le aliquote dell’incentivo ammontavano al 19% per gli investimenti da parte di persone fisiche e al 20% per le persone giuridiche, salvo le maggiorazioni rispettivamente al 25% e al 27% nel caso di investimenti in startup innovative a vocazione sociale o in ambito energetico, per cui dal 2017 si applica l’aliquota unica al 30%. Il tutto con un holding period previsto era pari solo a due anni.