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Investimenti, che cosa c’è e cosa non c’è nell’Investment compact

bebeezbybebeez
22 Gennaio 2015
in Dati e analisi
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Matteo Renzi
Matteo Renzi

Il Consiglio dei ministri presieduto da Matteo Renzi ha approvato nella serata del 20 gennaio l’atteso  Decreto legge che introduce disposizioni urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (cosiddetto Investment compact, scarica qui il comunicato stampa).

Oltre alla riforma delle banche popolari (si veda altro articolo di BeBeez), il decreto prevede le seguenti novità;

1. Verrà costituita una società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese italiane.

“La misura è volta a promuovere la costituzione di una società di servizio per la ristrutturazione, il riequilibrio finanziario e il consolidamento industriale di imprese italiane in temporanee difficoltà patrimoniali e finanziarie, ma con buone prospettive industriali ed economiche.

Si tratterebbe pertanto di uno strumento caratterizzato da natura e finalità diverse rispetto ai Fondi partecipati e promossi dalla Cassa Depositi e Prestiti – F2i, Fondo strategico italiano, Fondo italiano d’investimento – che sono tenuti a investire in aziende non solo prospetticamente, ma anche correntemente in utile. Il capitale della Società sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali attraverso l’emissione di azioni, alcune delle quali possono godere anche della garanzia dello Stato. Alle azioni non garantite sono attribuiti maggiori diritti di governance. Gli azionisti che detengono titoli garantiti sono tenuti a riversare allo Stato una quota dei dividendi a titolo di premio sulla garanzia ottenuta.

Il periodo massimo entro il quale effettuare la cessione o il trasferimento delle partecipate è stabilito in 7 anni dall’investimento (prorogabili a 10). La Società è tenuta a distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti”.

 

2. La Sace potrà erogare credito.

“Al fine di rafforzare l’attività di Sace a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione dell’economia italiana, Sace potrà essere autorizzata a svolgere l’esercizio del credito diretto (ovvero a costituirsi come banca). Tale attività dovrà essere svolta previa autorizzazione della Banca d’Italia, nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali in materia”.

Si tratta di una norma introdotta a sorpresa. In pratica, come accade in Francia, Germania e altri Paesi, Sace potrà effettuare finanziamenti diretti oltre a garantire i crediti all’esportazione.

 

3. Viene introdotta la categoria delle pmi innovative.

“Si introduce la categoria di pmi innovative. costituita dalle pmi non quotate con bilancio certificato e in possesso di almeno due tra i seguenti tre requisiti: spese in R&S (ricerca e sviluppo) almeno pari al 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione; impiego di personale altamente qualificato in misura almeno pari a un quinto della forza lavoro complessiva; detentrici, licenziatarie o depositarie di un brevetto o un software registrato alla SIAE. Alle pmi innovative si applica la disciplina delle start-up innovative, a eccezione delle disposizioni in ambito di diritto fallimentare e di regolamentazione del mercato del lavoro”.

Quest’ultima previsione pare quindi potersi interpretare anche a vantaggio dell’equity crwodfunding. Sinora, infatti, soltanto le startup innovative potevano avvantaggiarsi delle piattaforme web di raccolta di capitali sulla base dei regolamenti Consob (si veda altro articolo di BeBeez), mentre in questo modo spare si possa allargare la platea delle aziende target.

Non solo. Le pmi innovative potranno avvantaggiarsi anche degli incentivi fiscali sinora appannaggio delle sole start up innovative. In particolare  le società e le persone fisiche che investono in pmi innovative avranno gli stessi vantaggi previsti per gli investimenti in startup innovative (siu veda altro articolo di BeBeez).

 

4. Si modifica la tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e marchi.

“Si potenzia il Patent box, con piena inclusione anche dei marchi commerciali tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale. In questo modo il Patent box diventa una potente misura di attrazione di investimenti qualificati nella valorizzazione del capitale immateriale, dei marchi e dei modelli industriali, facendo del nostro Paese una potenziale piattaforma per investimenti ad alto contenuto di conoscenza. Viene anche ampliato il campo di applicazione oggettiva del Patent box aprendo alla possibilità di includere, entro limiti prestabiliti, le attività di valorizzazione della proprietà intellettuale gestite e sviluppate in outsourcing con le società del gruppo”.

I vantaggi fiscali in questione sono rappresentati da una detassazione parziale (fino al 50%, che scende al 30% nel 2015 e al 40% nel 2016) per i redditi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, di brevetti, opere dell’ingegno e know how, nonché per tutti i marchi.  L’agevolazione è condizionata allo svolgimento, da parte delle imprese beneficiarie, di attività di ricerca e sviluppo sui beni immateriali, realizzata internamente oppure attraverso convenzioni con Università ed enti assimilati.

 

5. Si elimina la ritenuta del 26% anche per i fondi di credito che lavorano a leva.

“Al fine di consentire alle imprese italiane di beneficiare di tutti gli strumenti finanziari di cui beneficiano i loro competitor europei, allineando al contempo la normativa italiana a quella di altri Paesi europei (quali Germania e Francia), la proposta tende innanzitutto ad ampliare l’esenzione della ritenuta a tutti i proventi percepiti dai fondi che possono fare credito diretto alle imprese, eliminando la limitazione che prevedeva l’esenzione solo per i fondi che non facevano ricorso alla leva finanziaria.

La limitazione legata al fatto che i fondi non debbano utilizzare la leva finanziaria riduce notevolmente l’accesso alla liquidità presente a livello internazionale dato che la maggior parte dei credit funds si finanziano anche con il debito per ottimizzare la propria struttura del capitale”.

Si ricorda, infatti, che  il Decreto legge 91, convertito in legge lo scorso agosto, aveva introdotto tra le altre cose anche la possibilità per gli enti creditizi, le assicurazioni e i fondi specializzati di erogare direttamente credito alle imprese. Tuttavia era stato previsto che solo i soggetti che non facessero ricorso alla leva finanziaria costituiti in Paesi Ue fossero esentati dalla ritenuta alla fonte del 26% sugli interessi e i proventi derivanti dai finanziamenti a medio-lungo termine, così come già accadeva per i soggetti italiani.(si veda altro articolo di BeBeez).

 

6. Si prevede la possibilità per banche e intermediari finanziari di utilizzare la provvista automa in alternativa a quella della CdP per erogare finanziamenti alle pmi.

“La norma svincola il plafond sulla legge Sabatini alla provvista CDP, consentendo alle banche di utilizzare provvista autonoma. In tal modo la procedura di erogazione dei finanziamenti della Sabatini dovrebbe farsi più veloce e, alle attuali condizioni di mercato, anche più conveniente.

Il testo corregge l’attuale sistema dei finanziamenti agevolati previsti dalla cosiddetta “Sabatini bis” per l’acquisto o il leasing di beni strumentali. In pratica i contributi dello Stato che consentono alle imprese di abbattere il tasso di interesse potranno essere riconosciuti alle piccole imprese anche al di fuori del plafond della Cassa depositi e prestiti”.

 

Il decreto, però, non comprende una serie di norme che erano altrettanto attese dal mercato e in particolare:

1. Sono state rinviate le norme sul rafforzamento del tax ruling per i grandi investitori.
Come dichiarato in conferenza stampa il 20 gennaio al termine del Consiglio dei ministri dal Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, la norma è rinviata a un prossimo intervento normativo. La norma stralciata riguardava gli investimenti sostenuti da società che intendessero avviare piani di investimento pluriennali di almeno 500 milioni di euro in cinque anni. L’accordo avrebbe consentito di neutralizzare l’effetto di eventuali cambiamenti della normativa fiscale e amministrativa, in modo da evitare effetti retroattivi tali da pregiudicare l’equilibrio economico e finanziario dei progetti.

2. Non è stata prevista per ora la possibilità di strutturale i cosiddetti industrial development bond.
Si era parlato dell’introduzione di nuovi strumenti finanziari, battezzati industrial development bond, che sarebbero potuti essere emessi da reti d’imprese dotate di soggettività giuridica e tributaria, con un taglio minimo di 5 milioni di euro, finalizzati a determinati progetti di investimento che riguardano la filiera o il distretto (si veda altro articolo di BeBeez). Anche questa norma è rinviata ad altro intervento normativo.

3. Rinviato l’ampliamento dell’attività del Fondo centrale di garanzia anche alle cartolarizzazioni.
L’attività del Fondo di garanzia per le pmi sarebbe dovuta essere estesa anche alle cartolarizzazioni, associando quindi alle tranche mezzanine la garanzia statale necessaria per poterle cedere alla Banca Centrale Europea (si veda altro articolo di BeBeez). Per il momento non se ne è fatto nulla, ma anche in questo caso si tratta di una norma che resta nelle intenzioni del governo.

Tags: Consiglio dei ministricreditocrowdfundinginvestment compactpmi innovativestartup

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