A partire dal prossimo 20 settembre alle ore 12:00 e e fino alle ore 11:59 del giorno 2 novembre sarà possibile presentare le domande di accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria, istituito presso il MISE e finalizzato a sostenere la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati.
Lo si legge nel decreto del Direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella serata di venerdì 2 settembre, che precisa anche che le domande andranno presentate utilizzando la piattaforma informatica, che sarà raggiungibile dal sito web dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa spa – Invitalia.
Il Fondo, che ha una dotazione di 400 milioni di euro, è stato istituito dall’articolo 37 del decreto Sostegni (decreto legge 22 marzo 2021, n. 41) e disciplinato dall‘art. 14 comma 1 del decreto ministeriale 5 luglio 2021, opera ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto distato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 e la Commissione europea, con decisione dello scorso 16 agosto, ne ha autorizzato il regime di aiuti.
Possono beneficiare delle agevolazioni le grandi imprese, anche in amministrazione straordinaria, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico (con la sola esclusione del settore bancario, finanziario e assicurativo), così come individuate ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea e quindi le imprese con un numero pari o superiore a 250 dipendenti e che abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o un attivo di bilancio superiore ai 43 milioni, e che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:
- versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, determinata dalla presenza di flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero dalla sussistenza delle condizioni che valgono a qualificare l’impresa in difficoltà ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014);
- presentano prospettive di ripresa dell’attività;
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- hanno una sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
- non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- i cui legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono presentare un piano di rilancio, realistico e credibile, dell’azienda o di un suo, che illustri:
- le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la ripresa o la continuità dell’attività d’impresa;
- le prospettive di collocazione dell’impresa sul mercato, fornendo elementi giustificativi sullo stato di difficoltà temporaneo e sulla capacità di rimborso integrale del finanziamento eventualmente concesso;
- le azioni che saranno individuate per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea difficoltà finanziaria;
- le esigenze di liquidità per il prosieguo dell’attività, nonché le eventuali ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, ivi inclusi la cessione o rilevazione dell’impresa o di suoi asset.
Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato, da restituire in cinque anni, a un tasso pari al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione europea) disponibile al momento della notifica, incrementato del margine per il rischio di credito fissato in 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il secondo e terzo anno e 200 punti base per il quarto e quinto anno. L’importo complessivo non può essere superiore, alternativamente:
- al doppio della spesa salariale annua dell’impresa proponente per il 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di imprese create a partire dal 1°gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- al 25 per cento del fatturato totale dell’impresa proponente nel 2019.
L’importo del finanziamento concesso alla singola impresa o al gruppo di imprese beneficiare non può, in ogni caso, eccedere, 30 milioni di euro.
In occasione della pubblicazione del decreto attuativo el 5 luglio, il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, aveva commentato: “Condizioni eccezionali richiedono risposte speciali: è quello che ho sostenuto fin dal primo giorno al MSE rispetto alle conseguenze disastrose subite dal mondo dell’impresa a causa della pandemia. Per indole, natura e formazione non credo nelle misure assistenziali fine a sé stesse, ma ritengo che in un momento come questo, che ormai dura da un anno e mezzo, nessuno può essere lasciato solo. Il fondo speciale previsto dal decreto sostegni, il famoso articolo 37 che ho fortemente voluto, vuole proprio essere un ponte per tutte quelle imprese che si trovano in momentanea difficoltà ma che sono in grado di camminare sulle loro gambe nei momenti di normalità. Nel rispetto delle regole in vigore, la possibilità di prestiti agevolati è una risposta concreta e immediata che abbiamo voluto dare al mondo dell’industria che ce l’ha chiesto con determinazione”.
Ricordiamo che Giorgetti lo scorso marzo aveva anche firmato, d’intesa con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, il decreto che riorganizza le funzioni e la composizione della Struttura per le crisi d’impresa. Il decreto, potenzia l’organismo che supporta il vertice politico-amministrativo nella gestione dei tavoli di crisi, dotandolo di competenze professionali qualificate, funzionali a elaborare proposte operative e di intervento per il superamento delle crisi aziendali. L’obiettivo è individuare strumenti innovativi per favorire azioni di reindustrializzazione e riconversione delle aree colpite dalla crisi, nonché tutelare e salvaguardare i lavoratori coinvolti. La struttura avrà inoltre il compito di favorire l’attrazione di investimenti, sia attraverso investitori nazionali che internazionali, quale strumento per la risoluzione di crisi aziendali.
Lo scorso giugno, poi, Giorgetti ha firmato il decreto di nomina del coordinatore della Struttura per le crisi d’impresa, Luca Annibaletti. La nomina di Annibaletti, esperto di ristrutturazioni finanziarie aziendali, è avvenuta d’intesa con il ministro del Lavoro e al termine di una procedura di selezione per la quale sono pervenute al Ministero 166 candidature, di cui 138 con requisiti idonei.
Infine, ricordiamo che il decreto-legge n. 118 del 24 agosto 2021 ha spostato l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa al 16 maggio 2022, ma contemporaneamente ha introdotto il nuovo istituto della composizione negoziata della crisi (si veda altro articolo di BeBeez). Il nuovo istituto, ha spiegato in una nota il Ministero della Giustizia, “rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, finalizzato al loro risanamento. Si tratta di un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza. Si accede tramite una piattaforma telematica. All’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori, necessarie per il risanamento dell’impresa”. Il nuovo istituto sarà operativo dal prossimo 15 novembre.