Slitta l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa. Il governo ha infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, pag. 3, del 24 agosto scorso il decreto-legge n. 118 del 24 agosto 2021. Quest’ultimo, che contiene misure urgenti in materia di crisi di impresa e risanamento aziendale e altre misure urgenti in materia di giustizia, ha spostato l’entrata in vigore del relativo Codice al 16 maggio 2022, salvo quanto previsto dai commi 1-bis e 2 dell’art. 389 del D.lgs. n. 14/2019. Il nuovo comma 1-bis prevede infatti che le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi d’impresa entreranno in vigore il 31 dicembre 2023.
In un comunicato, il Ministero della Giustizia spiega infatti che il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle misure di allerta è stato deciso “per sperimentare l’efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa”.
L’istituto della composizione negoziata della crisi, che è infatti nuovo ed è stato introdotto da questo decreto, si legge ancora ne comunicato, “rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, finalizzato al loro risanamento. Si tratta di un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza. Si accede tramite una piattaforma telematica. All’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori, necessarie per il risanamento dell’impresa”. In un altro comunicato del Ministero della Giustizia, dedicato proprio al nuovo istituto di composizione negoziata della crisi, si legge che l’istituto sarà operativo dal prossimo 15 novembre.
Più nel dettaglio, l’art. 2 del Decreto stabilisce che “l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. (…) L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa”.
Si tratta però dell’ennesimo rinvio per il Codice della crisi. La sua entrata in vigore era già stata spostata, nella primavera del 2020, al 1° settembre 2021 dal Decreto Liquidità (si veda altro articolo di BeBeez), andando oltre le aspettative del mercato, che immaginava una proroga di tutto il corpo normativo, ma solo sino al 15 febbraio 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). Una proroga a quella data era stata già prevista con riferimento alle sole segnalazioni agli Organismi di composizione della crisi d’impresa (Ocri), istituiti presso le Camere di Commercio, relative al superamento delle soglie di allerta (si veda art. 11 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e altro articolo di BeBeez). Nel novembre 2020 era poi stato emanato il Decreto legislativo del 26 ottobre 2020 n. 147, correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n.14), che aveva differito l’entrata in vigore delle prime norme del Codice al 20 novembre 2020, mentre per le altre norme c’era tempo sino appunto al 1° settembre 2021. Contestualmente, erano state attuate delle modifiche al Codice (si veda altro articolo di BeBeez).
Ricordiamo che la normativa che riforma la legge fallimentare ha infatti tra le principali finalità quella di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese. A questo fine, il codice introduce sistemi di allerta in grado di cogliere i segnali anticipatori della crisi al fine di affidare tempestivamente l’impresa alle cure di esperti. In particolare, la normativa prevede il monitoraggio di appositi indici che diano evidenza della sostenibilità o meno dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale o meno per l’esercizio in corso.