La Consob, chiusa la consultazione pubblica con il mercato, ha adottato il Regolamento sull’emissione e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale (si vedano qui il Regolamento, qui la relazione illustrativa sugli esiti delle consultazione e qui i contributi pervenuti).
L’adozione del Regolamento era stata prevista dal cosiddetto Decreto Fintech, cioé il Decreto-legge 17 marzo n. 25 su Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (si veda altro articolo di BeBeez). Il decreto, convertito in legge, è entrato in vigore ieri 16 maggio (si veda altro articolo di BeBeez).
Ricordiamo che il testo introduce le norme necessarie per dare attuazione al Regolamento (UE) 2022/858, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito o DLT pilot regime, cioè su un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni relative a strumenti finanziari e digitali e che è condiviso da dispositivi o applicazioni informatiche in rete e sincronizzato tra di essi. Il Regolamento UE prevede una disciplina comune delle forme di circolazione degli strumenti finanziari digitali basate su soluzioni tecnologicamente avanzate.
In particolare, il Decreto prevede che l’emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali siano eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d’Italia o dal Ministero dell’economia e delle finanze, nonché dagli ulteriori soggetti eventualmente individuati. il testo convertito in legge affidava appunto a Consob d’intesa con Banca d’Italia il compito di adottare un Regolamento attuativo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione e quindi entro il 15 luglio 2023, che definisse una serie di disposizioni sulla materia tra cui, inter alia, i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell’elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale ed eventuali ulteriori strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto legge come convertito.
Il Regolamento Consob appena varato, si legge nella newsletter settimanale dell’Authority pubblicata lunedì 11 dicembre, definisce quindi i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell’elenco dei responsabili del registro e alle relative forme di pubblicità; disciplina le modalità di presentazione della domanda di iscrizione dei responsabili del registro e la procedura per l’iscrizione nell’elenco, individuando le possibili cause di sospensione e richiedendo una relazione tecnica che include un’analisi dei rischi; disciplina l’attività del responsabile stabilendo il contenuto minimo delle informazioni sulle modalità operative del registro. Il Regolamento conferma l’impianto prospettato al mercato in sede di pubblica consultazione, sia pure con modifiche e integrazioni con particolare riguardo al procedimento di iscrizione nell’elenco, al contenuto dell’elenco tenuto dalla Consob e alla documentazione da predisporre in sede di richiesta di iscrizione nell’elenco.
La relazione illustrativa spiega che nei casi non ricompresi nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 858/2022 che ha istituito un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT (Regolamento Pilot Regime), per le emissioni di strumenti finanziari in forma digitale, il legislatore nazionale ha previsto la necessità di avvalersi di registri per la circolazione digitale tenuti da responsabili del registro iscritti in un apposito elenco della Consob.
Possono rivestire la qualifica di responsabile del registro i soggetti individuati all’articolo 19, commi 1 e 2, del Decreto FinTech:
a) le banche, le imprese di investimento e i gestori di mercati stabiliti in Italia;
b) gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del TUF, e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia, esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia;
c) gli emittenti diversi dai precedenti che intendono svolgere l’attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi;
d) i soggetti stabiliti in Italia diversi dai precedenti (che intendono svolgere l’attività per conto terzi);
e) gli ulteriori soggetti eventualmente individuati con regolamento dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia;
f) i depositari centrali italiani che intendono svolgere l’attività di responsabile del registro in via accessoria, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 909/2014.