Pochi giorni fa il Decreto Semplificazioni è stato convertito in legge e ha introdotto nella normativa italiana il concetto di blockchain e di smart contract, assegnando loro quindi validità giuridica (si veda altro articolo di BeBeez), ma non si parla né di ICOs (Initial Coin Offering) né di ITOs (Initial Token Offering).
Invece San Marino è andato oltre, con un decreto specifico sulle blockchain e sulle ITOs (si veda qui il comunicato stampa).
Il Decreto Delegato Blockchain, che è stato approvato il 26 febbraio dalla Repubblica di San Marino, è stato presentato ieri a Palazzo Giureconsulti di Milano. La legge è stata promossa dalla Segreteria di Stato per l’Industria della Repubblica di San Marino e San Marino Innovation, l’Agenzia per l’Innovazione della Repubblica, che si sono avvalse di un Comitato scientifico, che include i professionisti dello Studio Gattai, Agostinelli & Partners, dello Studio Loconte & Partners, il cofondatore di Conio, Vincenzo Di Nicola, e il direttore IT di Cerved, Flavio Mauri.
Il Decreto Delegato Blockchain, oltre a riconoscere la tecnologia blockchain, disciplina l’emissione di due categorie di strumenti digitali (token): i token di utilizzo (che consentono l’accesso futuro ai prodotti e servizi offerti da un’azienda e, pertanto, non costituiscono un investimento né soggiacciono alle regole proprie delle attività di investimento) e i token di investimento (security token, strumenti digitali il cui valore deriva da un asset sottostante, cioé azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli di debito dell’emittente, che possono essere scambiati).
In questa prima fase la nuova disposizione non disciplina le criptovalute (token di pagamento o payment token), che nella visione del governo sanmarinese a oggi rappresentano una fetta residuale del mercato di riferimento e che non possono prescindere dalle regole del mercato monetario e dei servizi di pagamento.
“La blockchain per la Repubblica di San Marino non è sinonimo di criptovalute e speculazione, ma della possibilità di effettuare transazioni con testimoni numerosi, anonimi e scelti in modo casuale”, ha spiegato Sergio Mottola, presidente di San Marino Innovation. Ecco perché il Decreto Blockchain regolamenta solo i token di pagamento e investimento, non l’emissione di criptovalute, e non parla di ICO (Initial Coin Offerings), ma di ITO, concentrandosi sul token. La legge stabilisce che chiunque può emettere token a San Marino e collocarli nei paesi comunitari e non, attenendosi ai principi guida sugli strumenti finanziari.
Vale la portabilità, per cui le emissioni di token a giurisdizione straniera possono essere riconosciute anche a San Marino, se rispondono ai requisiti della sua normativa. Quando un ente blockchain emette i token di investimento o di utilizzo con una ITO, se sono offerti ai soli investitori professionali, deve presentare whitepaper e nota di sintesi, scritti con un linguaggio non tecnico. Se i token sono destinati al pubblico di risparmiatori (offerta superiore a 8 milioni di euro; rivolta ad almeno 150 investitori; con taglio unitario inferiore ai 100mila euro), è necessario anche allegare un prospetto informativo.
Per quanto riguarda l’antiriciclaggio, le operazioni con i token sono soggette a una disciplina rafforzata. Dal punto di vista fiscale, sono assimilate alle operazioni con valute estere, che hanno una disciplina particolare per il monitoraggio fiscale. Quelle con i token di investimento sono assimilate a operazioni con titoli di debito sottostanti (azioni, obbligazioni ecc). Il Decreto prevede inoltre l’esenzione fiscale per i redditi generati con le operazioni con i token all’interno della Repubblica di San Marino, con l’obiettivo di attrarre gli investimenti con la leva fiscale. Se il reddito sarà trasferito in un altro Stato, potrebbe invece essere tassato. Infine, la Repubblica di San Marino ha introdotto i trust per la gestione dell’emissione dei token. I trust potranno essere istituiti in aggiunta o in alternativa a una società di diritto sammarinese che emette i token e avranno il compito di gestire l’emissione dei token e i rapporti con gli investitori, ponendosi come unico interlocutore nei confronti dell’emittente.
Andrea Zafferani, Segretario di Stato per l’Industria, l’artigianato e il Commercio, il Lavoro, le Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino, ha ricordato che la Repubblica di San Marino ha avuto difficoltà a far crescere l’innovazione e quindi ha scelto di spingerla attraverso la facilità e velocità nella regolamentazione, come nel caso del Decreto Blockchain. “Il nostro obiettivo è quello di far crescere il settore dell’innovazione che è al centro della nostra nuova strategia di sviluppo. Vogliamo rendere il nostro Paese un hub tecnologico a livello internazionale e un partner legislativo per tutti coloro che vorranno sviluppare i propri progetti blockchain nella nostra realtà, potendo ritrovarvi un terreno fertile e un quadro giuridico ideale”.
Emanuela Campari Bernacchi e Valentina Lattanzi dello Studio Legale Gattai, Agostinelli & Partners e Stefano Loconte, fondatore dello Studio Loconte & Partners, hanno spiegato che nella stesura della legge sono partiti dallo studio della disciplina internazionale dei mercati più maturi sulla blockchain: Usa, Svizzera, Europa. Per quanto riguarda l’Europa, hanno preso in considerazione le linee guida di Eba ed Esma, a loro volta risultato di una survey con autorità dei paesi membri. La normativa di Singapore e quella europea ha suddiviso i token a seconda del sottostante in: token di pagamento (le criptovalute), di utilizzo (consentono di accedere a prodotti o servizi di un’azienda), di investimento (security token, il cui valore deriva da un asset sottostante che può essere scambiato).