Si apre oggi la prima finestra temporale per la presentazione delle richieste di ammissione alla sandbox regolamentare per il fintech, che si chiuderà il prossimo 15 gennaio 2022, così come stabilito da Banca d’Italia, Consob e IVASS, a seguito dell’entrata in vigore lo scorso luglio del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dello scorso 30 aprile 2021, n. 100 che disciplina le modalità di svolgimento della sperimentazione in Italia di attività di tecno-finanza (FinTech) (si veda qui il comunicato stampa di Banca d’Italia). La sandbox consentirà di sperimentare soluzioni innovative, potendo beneficiare di un regime semplificato transitorio e in costante dialogo con le Autorità di settore. In questa prima finestra non sono state previste limitazioni in termini di numero massimo e area tematica dei progetti ammissibili.
Ricordiamo che lo scorso luglio era stato appunto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo della legge sulla sandbox fintech (Regolamento recante attuazione dell’articolo 36, commi 2-bis e seguenti, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech (si veda altro articolo di BeBeez), che attua appunto la delega contenuta nel DL Decreto Crescita n. 34/2019 (si veda altro articolo di BeBeez), che all’art. 36 (commi da 2-bis a 2-decies) prevedeva appunto la “creazione di uno spazio tecniconormativo sperimentale e temporaneo per le imprese del settore finanziario che operano attraverso la tecnologia (cd. fintech), con una regolamentazione semplificata, assicurando un livello di protezione adeguata per gli investitori”.
La sandbox prevede un modello trasversale, che coinvolge il settore bancario, finanziario e assicurativo, rivolto sia a operatori fintech sia a intermediari vigilati, italiani e esteri, con un coordinamento tra le autorità accentrato nel Comitato Fintech, istituito dal Decreto e cui partecipano il Ministro dello sviluppo economico, l’autorità politica delegata per gli affari europei, il Governatore della Banca d’Italia, il Presidente della Consob, il Presidente dell’IVASS, il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, il Direttore dell’Agenzia per l’Italia digitale e il Direttore dell’Agenzia delle entrate.
La sperimentazione può essere richiesta per un’attività di innovazione tecnologica che incide sul settore bancario, finanziario o assicurativo e che, alternativamente:
- è soggetta ad autorizzazione o iscrizione ad albo/registro/elenco di almeno una delle autorità di vigilanza (o soggetta in astratto ma rientrante in casi di esclusione previsti dalla legge);
- viene prestata in favore di un soggetto vigilato o regolamentato da almeno una autorità di vigilanza (anche operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi o tramite succursale);
- viene svolta da un soggetto vigilato o regolamentato da almeno una delle autorità di vigilanza o da un soggetto estero operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi o tramite succursale.
I progetti, per essere ammessi alla sperimentazione, dovranno rispettare tutti i seguenti presupposti che andranno attestati mediante documentazione specifica:
- l’attività è significativamente innovativa;
- per le modalità con cui è prospettata richiede la deroga a norme emanate dalle autorità di vigilanza oppure per gli elementi di novità necessita di sperimentazione ed esame congiunto con l’autorità;
- apporta valore aggiunto agli utenti finali, all’efficienza del sistema finanziario, etc.;
- è in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione;
- è sostenibile dal punto di vista economico e finanziario o comunque gode di copertura finanziaria adeguata.