La Commissione europea ha ufficializzato ieri le sue proposte sulla gestione dei crediti deteriorati delle banche e sui metodi di prevenzione di un loro futuro riaccumulo. Il pacchetto integra i lavori sulla Capital Markets Union ed è inserito nella Seconda relazione sui progressi compiuti nella riduzione dei crediti deteriorati in Europa, che evidenzia una diminuzione continuata del volume dei crediti deteriorati (scarica qui il comunicato stampa e per discutere tra addetti ai lavori su questi temi, iscriviti al nuovo Forum di discussione Npl di BeBeez).
Lo scorso gennaio la Commissione Ue aveva pubblicato il Primo Rapporto sui progressi delle banche europee in tema di Npl (si veda altro articolo di BeBeez) e aveva detto di essere in linea con l’avvio in primavera di proposte legislative che dovranno poi essere approvate da Consiglio e Parlamento Ue (si veda altro articolo di BeBeez).
In base alla proposta della Commissione, le banche avranno due anni per raggiungere la copertura totale delle perdite potenziali dei nuovi crediti non garantiti con una copertura minima del 35% entro il primo anno. Per i crediti garantiti, invece, le banche dovranno arrivare a una copertura integrale in otto anni con un minimo del 5% nel primo anno, del 27,4% entro il quarto e del 75% entro il settimo (si veda qui il Memo della Commissione Ue).
Ieri Ignazio Angeloni, membro del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea, ha detto di apprezzare la proposta legislativa della Commissione europea sulla gestione dei non performing loan che, dice, “si combina” con quella della vigilanza unica la cui pubblicazione è attesa oggi (si veda Reuters). Le linee guida della Bce prevedono finora la svalutazione al 100% in 7 anni per i crediti assistiti da garanzia e in 2 anni per quelli non garantiti, con una progressione lineare.
Sempre ieri Andrea Enria, a capo della European Banking Authority (Eba), ha commentato che le proposte dell’Unione europea, che imporranno alle banche maggiori accantonamenti per contribuire a frenare l’accumulo di sofferenze, avranno solo un piccolo impatto sui requisiti patrimoniali complessivi (si veda Reuters). L’impatto cumulativo delle nuove regole in un orizzonte di sette anni, considerato come massimo periodo di tempo dato alle banche per adeguarsi, arriverebbe a 56 punti base o il 10% degli utili trattenuti, dice l’Eba, che ieri ha pubblicato il suo documento di commento sull’impatto dei diversi livelli di copertura dei crediti, in risposta a una richiesta della Commissione dello scorso novembre (scarica qui il comunicato stampa e qui il documento di analisi dell’Eba).
Martedì 13 marzo il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, parlando al termine dell’Ecofin (si veda altro articolo di BeBeez), aveva a sua volta commentato che le proposte della Commissione attenuano la polemica che si era aperta con la Bce per il suo addendum sullo stesso argomento (si veda altro articolo di BeBeez). “Il documento, possiamo anticipare, smussa sicuramente gli angoli di quella polemica, rende il processo a nostro avviso molto più gestibile”, ha detto infatti il ministro.
Oggi comunque sono in arrivo i provvedimenti sullo stesso tema da parte della vigilanza della Bce, che non solo dovrà pubblicare una versione definitiva del “famigerato” addendum alle linee guida operative di trattamento dei nuovi crediti deteriorati, ma dovrà anche precisare che tipo di approccio dovranno avere le banche per trattare lo stock dei crediti deteriorati già in portafoglio (sul tema si veda una intervista della responsabile della vigilanza della Bce, Danièle Nouy, al quotidiano portoghese Pùblico e l’intervento della Nouy al Delphi Economic Forum lo scorso 1° marzo). Il tutto, tenendo conto del fatto che l’adozione del nuovo principio contabile internazionale IFRS9 obbliga ora le banche a ragionare sulla probabilità di default prospettica dei crediti in portafoglio e quindi anche a introdurre una nuova macro-categoria di crediti, quella dei sub-performing, cioé dei crediti in bonis che potrebbero però diventare deteriorati. Con la conseguenza che aumenterà i peso dei crediti deteriorati diversi dalle sofferenze in termini di patrimonio di vigilanza da accantonare.
Il pacchetto di misure pubblicato ieri dalla Commissione riguarda nel dettaglio quattro obiettivi fondamentali:
- assicurare che le banche accantonino fondi a copertura dei rischi insiti nei prestiti futuri che potrebbero deteriorarsi;
- incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari sui quali le banche possano vendere i crediti deteriorati a soggetti attivi nella gestione dei crediti (“servicer“) e a investitori;
- agevolare il recupero crediti a complemento della proposta su insolvenza e ristrutturazione delle imprese presentata a novembre 2016;
- assistere gli Stati membri che lo desiderano nel processo di ristrutturazione delle banche, fornendo orientamenti non vincolanti, sotto forma di schema orientativo, per l’istituzione di società di gestione di attivi o per altre misure in materia di crediti deteriorati.
Le proposte comprendono in particolare i seguenti elementi fondamentali.
1. Garantire la disponibilità nelle banche di una copertura sufficiente delle perdite sui crediti deteriorati futuri
- Mediante un regolamento modificativo del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) sono introdotti livelli comuni di copertura minima per i prestiti di nuova erogazione che si deteriorano. Se la banca non rispetta il livello minimo applicabile sono operate deduzioni dai suoi fondi propri.
- La misura intende sventare il rischio che manchino fondi sufficienti a coprire le perdite sui crediti deteriorati futuri ed evitarne l’accumulo.
2. Permettere un’esecuzione extragiudiziale accelerata dei prestiti coperti da garanzia reale
- Le proposte prevedono che banca e debitore possano concordare in anticipo un meccanismo accelerato di recupero del valore dei prestiti coperti da garanzia reale.
- In caso di inadempimento del debitore, la banca o altro creditore garantito è in grado di recuperare rapidamente la garanzia del prestito senza adire le vie legali.
- L’escussione della garanzia in sede extragiudiziale è limitata esclusivamente ai prestiti erogati alle imprese ed è protetta da salvaguardie. Il credito al consumo è escluso.
3. Sviluppare ulteriormente i mercati secondari dei crediti deteriorati
- La proposta favorirà lo sviluppo dei mercati secondari dei crediti deteriorati armonizzandone i requisiti e instaurando un mercato unico della gestione del credito e della cessione a terzi di prestiti bancari nell’UE.
- La direttiva proposta determina le attività dei servicer, fissa norme comuni per l’autorizzazione e la vigilanza e impone norme di condotta in tutta l’UE. Chi rispetta queste regole può quindi operare in tutta l’UE senza dover soddisfare requisiti nazionali diversi per ottenere l’autorizzazione.
- Chi acquista un credito bancario deve comunicarlo alle autorità al momento dell’acquisto. I soggetti di paesi terzi che acquistano crediti al consumo sono tenuti a valersi di servicer dell’UE autorizzati. I consumatori sono tutelati da garanzie di legge e da norme sulla trasparenza, così che la cessione del credito non leda i diritti ed interessi legittimi del debitore.
4. Schema tecnico orientativo per l’istituzione di società nazionali di gestione di attivi
- Lo schema orientativo non vincolante offre agli Stati membri una guida all’istituzione, se la ritengono utile, di società nazionali di gestione di attivi nel pieno rispetto delle norme UE vigenti nel settore bancario e in materia di aiuti di Stato.
- Fermo restando che una società di gestione di attivi comprensiva di un elemento di aiuto di Stato rappresenta una soluzione eccezionale, lo schema orientativo precisa quale sia l’assetto consentito di una tale società che beneficia di sostegno pubblico. Lo schema orientativo prevede altresì misure alternative per le attività deteriorate.
- Lo schema orientativo indica una serie di principi comuni per l’istituzione, la gestione e il funzionamento delle società di gestione di attivi, muovendo dall’esperienza e dalle migliori pratiche ricavabili dalle società di questo tipo già operative negli Stati membri.
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