Sono finalmente entrate in vigore le misure studiate dal governo per integrare le norme dedicate al credito alle piccole e medie imprese introdotte dal Decreto Sviluppo dell’autunno 2012 (si veda altro articolo di BeBeez).
Il Decreto legge 145/2013, “Destinazione Italia” è infatti stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 dicembre e lo stesso giorno è stato presentato per la conversione in legge alla Camera (scarica qui il testo del Disegno di legge del governo comprensivo di relazione tecnica e del testo del Decreto legge). Il Decreto è in vigore dal 24 dicembre.
L’articolo nel quale sono state fatte confluire le misure in questione è l’art. 12. Come già previsto nelle varie bozze circolate negli ultimi mesi, viene innanzitutto modificata la legge 130/99, quella che regolamenta le cartolarizzazioni, con l’obiettivo di velocizzare e semplificare i processi di strutturazione e di gestione dei portafogli crediti cartolarizzati e di incentivare da parte degli investitori istituzionali la sottoscrizione di titoli derivanti dalla cartolarizazzione di crediti alle pmi.
Nel dettaglio, si prevede che la legge 130/99 venga applicata anche nel caso di cartolarizzazione di obbligazioni e titoli similari (ma non titoli partecipativi, ibridi e convertibili). Questo intervento, si legge nella parte introduttiva al Disegno di legge, “consentirebbe di far sorgere nuovi veicoli di investimento operanti come sottoscrittori dei suddetti strumenti finanziari. Ciò dovrebbe aumentare il numero dei soggetti acquirenti titoli obbligazionari e aumentare la capacità di diffusione dei cosiddetti mini-bond”. Non solo. Il DL precisa anche che, “nel caso di cartolarizzazione l’investitore può anche essere unico, ove si tratti di investitore qualificato, senza impatti negativi di qualunque genere sulla natura e sulla qualificazione dell’operazione e dei soggetti coinvolti”.
Inoltre il comma 1, lettera e) dell’art. 12 incentiva l’investimento in titoli di cartolarizzazione con obbligazioni e titoli similari come sottostante, da parte delle assicurazioni e dei fondi pensione anche quando questi strumenti non siano negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating. Nel dettaglio, il Decreto Legge recita che i titoli in questione, “anche non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, l’IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L’investimento nei titoli di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione”. Inoltre lo stesso trattamento viene riservato anche alle “quote di fondi di investimento che investono prevalentemente negli anzidetti strumenti finanziari” (art. 12 comma 2).
Il comma 1, lettera h) introduce invece la possibilità per le banche di strutturare covered bond garantiti da minibond e altre tipologie di attivi creditizi, in particolare crediti alle pmi. Queste tipologie di attivi non erano infatti sinora sono comprese tra quelle ammissibili a garanzia di emissione di obbligazioni bancarie garantite. Il Disegno di lege spiega che “in tal modo, potendo costituire attivi a garanzia di emissioni di raccolta diretta (diversi dai covered bond) si intende incentivare l’investimento delle banche nei suddetti strumenti”.
Le misure di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 12 del Decreto Legge, nell’ottica di continuare un’azione di sostegno alle forme di finanziamento alternative a quelle concesse dal sistema bancario, puntano a eliminare balzelli e tasse che gravano sulle imprese ogni volta che devono fornire garanzie per accedere a finanziamenti in Italia. Si prevede, quindi, che il regime di imposta sostitutiva introdotto si applichi anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate all’atto dell’emissione di obbligazioni (o titoli similari), nonché alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e alla modificazione o estinzione di tali operazioni.
Non solo. Il comma 5 dell’art. 12 del Decreto prevede di eliminare la ritenuta del 20% sugli interessi e sui proventi relativi a obbligazioni e cambiali finanziarie corrisposti a fondi di investimento mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito interamente in tali titoli. Una norma che è volta ad agevolare gli investimenti da parte di tali fondi nelle emissioni di piccolo-medio taglio, anche con finalità di aggregazione di tali emissioni, rendendo neutrale ai fini fiscali l’interposizione di questi fondi. Nel testo del Disegno di legge viene spiegato infatti come “la ritenuta del 20 per cento di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, non si applichi sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, corrisposti a organismi di investiment0 collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie”.
Infine va segnalato che il Decreto Legge prevede anche misure che agevolano l’associazione di garanzie (non solo immobili, ma anche beni strumentali) ai nuovi strumenti di debito, in modo tale da rendere più attraenti gli strumenti per gli investitori. La modifica introdotta dal comma 6, lettera a) dell’art. 12, estende infatti il privilegio speciale sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa previsto dall’articolo 46 del testo unico anche a garanzia di obbligazioni e titoli similari emessi. Il Disegno di legge spiega che questa norma è studiata per “permettere all’impresa di utilizzare i beni destinati al proprio processo produttivo per ottenere i necessari finanziamenti, senza privarsi degli stessi (così fornendo una forma di garanzia più efficiente rispetto alle tipiche garanzie reali, cioè l’ipoteca, dato che spesso piccole e medie imprese o altre società che, pur non essendo pmi, hanno dimensioni ridotte, sono prive di beni immobili di particolare valore, e il pegno, dato che lo spossessamento è incompatibile con la necessità di servirsi del bene nel processo produttivo).