E’ pronta la bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione delle nuove norme sul golden power contenute del Decreto Liquidità (si veda qui lo schema di DCPM), che nel frattempo lo scorso 27 maggio è stato approvato dalla Camera con una serie di modifiche (si veda qui il testo approvato dalla Camera).
Come noto in via temporanea gli artt. 15-16 e 17 del Decreto Liquidità (si veda altro articolo di BeBeez) hanno ampliato in maniera orizzontale i settori oggetto del controllo governativo, ma anche in maniera verticale, includendo anche aziende non quotate e di qualunque dimensione.
Il sistema di speciali poteri di intervento dello Stato erano stati introdotticon il Decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 dell’11 maggio 2012), con lo scopo di salvaguardare i settori strategici e di interesse nazionale ed era poi stato modificato nel 2019 con il Decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41 del 20 maggio 2019 ). Quest’ultimo decreto ha introdotto la disciplina dell’esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. Sempre nnel 2019, poi, il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 18 novembre 2019 ) ha esteso l’ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori strategici, coordinandolo con l’attuazione del Regolamento (UE) 2019/452 in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione europea.
Ora il Decreto Liquidità ha ampliato il perimetro del golden power, estendendo i poteri di veto e interdizione del governo a tutti i settori strategici individuati nell’art. 4 comma 1 del Regolamento UE 2019/452, cioè quelli:
- assicurativo;
- del credito;
- della finanza;
- dell’acqua;
- della salute;
- della cybersicurezza;
- delle nano- e bio-tecnolgie;
- delle comunicazioni e dei media;
- del trattamento o archiviazione di dati;
- delle infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie;
- delle strutture sensibili;
- degli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture.
In sede di approvazione alla Camera, è stato specificato inoltre che devono intendersi compresi nel settore finanziario, i settori creditizio e assicurativo e nel settore sanitario, la produzione, l’importazione e la distribuzione all’ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale.
Infine, lo schema di decreto attuativo è ancora più dettagliato e per esempio, sul fronte delle attività finanziarie, all’art. 8 precisa che sono sottoposte alla nuova disciplina:
“a) le infrastrutture critiche, incluse le piattaforme, per la negoziazione multilaterale di strumenti finanziari o di depositi monetari, per l’offerta di servizi di base dei depositari centrali di titoli e di servizi di compensazione in qualità di controparte centrale nonché per la compensazione o il regolamento dei pagamenti;
b) le tecnologie critiche:
1. quali l’intelligenza artificiale e i registri distribuiti, funzionali all’innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati, di cui all’articolo 36, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
2. digitali relative a sistemi e servizi di pagamento, di moneta elettronica e di trasferimento di denaro, gestione della liquidità, attività di prestito, factoring, trading, gestione di investimenti;
3. digitali applicate in ambito assicurativo (Insurtech);
4. per lo sviluppo di software per la protezione dei dati relativi alla persona, alla negoziazione e allo scambio di dati e prodotti, nonché alla gestione documentale nell’ambito della gestione delle attività finanziarie;
5. “basate su registri distribuiti” (blockchain) di cui all’articolo 8-ter, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, su cui operano “smart contract” come definiti al secondo comma del medesimo articolo;
c) le attività economiche di rilevanza strategica finanziarie, creditizie e assicurative, anche se svolte da intermediari, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a trecento milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiori a duecentocinquanta unità”.
Di questi temi (si veda anche Beez Peak del 1° giugno 2020), visto anche l’acceso dibattito che si è sviluppato negli ultimi giorni a valle della richiesta di Leonardo Del Vecchio di salire al 20% nel capitale di Mediobanca (che a sua volta possiede il 13% di Generali) e visto il dibattito anche a proposito del futuro di Borsa Italiana, oggi controllata dal London Stock Exchange, ma che a valle di Brexit potrebbe tornare italiana, si parlerà in maniera diffusa oggi alle ore 18.00 in occasione del XXX Talk Resiliente da organizzato su Zoom da Vento&Associati in collaborazione con BeBeez. Parteciperanno come relatori Raffaele Volpi (presidente del Copasir), Giampio Bracchi (presidente di Intesa Private Banking), Antonio Rizzo (consigliere per gli Affari Economici della Presidenza del Consiglio), Paolo Calderaro (avvocato partner studio legale RCCD) e Sergio Vento (presidente di V&A ed ex ambasciatore italiano a Parigi e Washington). Per informazioni e iscrizioni, clicca qui.
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