Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle disposizioni UE in tema di distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento (si veda qui il comunicato stampa).
Nel dettaglio, nella seduta del 29 ottobre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alla Direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, e al Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, che modifica i Regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014. Il provvedimento del governo introduce quindi disposizioni integrative e correttive al Testo Unico della Finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17 di adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento prospetto.
In particolare, si legge nella nota del governo, il provvedimento introduce la nozione di “pre-commercializzazione”, che consiste nel fornire informazioni e comunicazioni su strategie o su idee di investimento da parte di una società di gestione del risparmio o di un gestore di fondi di investimento alternativi ai potenziali investitori professionali. Si chiarisce che la pre-commercializzazione non costituisce offerta al pubblico.
Come ricorda il governo nella Relazione illustrativa del provvedimento, pubblicata lo scorso luglio, “nonostante gli sforzi compiuti, il mercato UE dei fondi di investimento è ancora prevalentemente organizzato su base nazionale: il 70% delle attività è gestito da fondi registrati esclusivamente per la vendita nel mercato nazionale, mentre soltanto il 37% degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e circa il 3% dei fondi di investimento alternativi (FIA) sono registrati per la vendita in più di tre Stati membri. Inoltre, anche se il mercato dell’UE è più piccolo, vi sono molti più fond nell’UE che negli Stati Uniti, il che significa che i fondi dell ‘UE sono in media significativamente più piccoli, caratteristica che ha ripercussioni negative sulle economie di scala che i gestori di attività possono realizzare e su spese e oneri pagati dagli
investitori”. Quindi, “in linea con il progetto di realizzare un’autentica Unione dei mercati dei capitali, che
consente la mobilità degli stessi su base transfrontaliera e ne consenta ì’efficiente allocazione, la direttiva e il regolamento muovono dal presupposto che la frammentazione a livello nazionale sia un elemento da rimuovere, in quanto esclude gli attori operanti su mercati locali più piccoli dal godere dei benefici dell’integrazione, in particolare dell’accesso a un’ampia base di investitori”.
L’intervento normativo, quindi, punta a “eliminare i suddetti ostacoli normativi alla distribuzione transfrontaliera di fondi, con particolare riguardo ai requisiti per la commercializzazione, aìle spese e oneri regolamentari, nonché alle procedure di notifica e agli obblighi amministrativi a livello nazionale. Tali ostacoli vengono superati garantendo una maggior trasparenza e armonizzazione della normativa tra gli Stati membri”.
In particolare, il provvedimento del governo introduce nel TUF l’articolo 42-bis in materia di pre-commercializzazione di FIA riservati. La nozione, spiega la Relazione Illustrativa, “è stata armonizzata dalla disciplina europea, in quanto su di essa le discipline nazionali degli Stati membri risultavano molto divergenti tra loro e addirittura in alcuni casi , tra cui quello dell’Italia, tale nozione non esisteva neppure. Tale articolo dunque inserisce nel .nostro ordinamento, in attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettera g) della legge delegà, la definizione di pre-commerciàlizzazione quale fornitura di informazioni e comunicazioni su strategie o su idee di investimento da parte di una sgr o di un GEFIA UE ai potenziali investitori professionali residenti o aventi sede legale nel territorio dell’Unione Europea, al fine di sondare l’interesse dei medesimi verso un FIA italiano o del l’Unione Europea o un comparto non ancora istituito o istituito ma per il quale non è stata ancora avviata la procedura di notifica prevista dall’ articolo 43, commi 2 e 8, nello Stato membro i cui i potenziali investitori risiedono o hanno la sede legale. Questa attività viene chiaramente distinta dall’offerta ai sensi dell’articolo 43, comma 1″. Inoltre, “Il comma 9 dell ‘articolo in esame attribuisce alla Consob il compito di individuare i soggetti terzi che possono svolgere attività cli pre-commercializzazione per conto di una sgr”.