Oggi, pensando di fare un grande regalo ai nostri lettori, riportiamo il dotto intervento dell’Avv. Annapaola Negri-Clementi sul “diritto d’autore” nell’opera fotografica comparso sul numero 2 di quest’anno di Art&Law.
L’OPERA FOTOGRAFICA PROTETTA DAL DIRITTO D’AUTORE
di Annapaola Negri-Clementi
“Un giorno, molto tempo fa, mi capitò sottomano una fotografia dell’ultimo fratello di Napoleone, Girolamo. In quel momento, con uno stupore che da allora non ho mai potuto ridurre, mi dissi “Sto vedendo gli occhi che hanno visto l’Imperatore”
(Roland Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Einaudi, 1980)
I – BREVI CENNI INTRODUTTIVI SULLA PROTEZIONE GIURIDICA DEL- LA FOTOGRAFIA
La Legge sul Diritto d’Autore, L. n. 633/1941 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, testo consolidato da ultimo al 6 febbraio 2016 ex D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (di seguito “LDA”) prevede tre diverse categorie di fotografie:
(a) le opere fotografiche, in quanto opere dell’ingegno dotate di carattere creativo, ossia di tratti individuali così marcati da far riconoscere l’impronta personale dell’autore stesso; sono oggetto di un diritto primario d’autore ai sensi dell’art. 2, n. 7, LDA “le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II”;
(b) le semplici fotografie, definite dall’art. 87, comma 1, LDA come “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute con processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche”;
(c) le riproduzioni fotografiche (o fotografia documentale) ai sensi dell’art.87, comma 2, LDA non costituiscono semplice fotografie; esse consistono in fotografie di scritti, documenti, carte d’affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
L’opera fotografica
La LDA attribuisce all’autore di un’opera fotografica sia i diritti di utilizzazione economica di cui agli artt. 12-19 LDA (Sezione I – Protezione della utilizzazione economica dell’opera; CAPO III – Contenuto e durata del diritto di autore) sia i diritti morali di cui agli artt. 20-24 LDA (Sezione II – Protezione dei diritti sull’opera a difesa della personalità dell’autore. Diritto morale dell’autore).
I diritti di utilizzazione economica dell’opera fotografica durano per tutta la vita dell’autore e sino al settantesimo anno solare dopo la morte dell’autore (ex art. 25 LDA e art. 32 bis LDA).
Le semplici fotografie
L’ampia portata della nozione opere dell’ingegno di carattere creativo (che contraddistingue l’opera fotografica) trova un limite nella stessa LDA, che prevede al Titolo II “Disposizioni sui diritti connessi all’esercizio del diritto di autore” (artt. 72-102 LDA disciplinano i cd. “diritti connessi al diritto d’autore”).
La semplice fotografia è oggetto di diritto connesso e trova protezione nel Capo V della LDA (ex artt. 87-92).
In capo all’autore la LDA riconosce alcuni diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera che sono elencati all’art. 88 LDA: “spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia”. È fatto salvo il consenso della persona ritratta. Inoltre relativamente a fotografie riproducenti opere dell’arte figurativa, sono fatti salvi i diritti d’autore sull’opera riprodotta.
Regole particolari si applicano alla semplice fotografia “ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo spetta al datore di lavoro” (art. 88, comma 2, LDA).
Lo stesso principio si applica, “salvo patto contrario a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo paga- mento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo” (art. 88, comma 3, LDA).
La cessione del negativo (o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia) comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio, sempreché tali diritti spettino al cedente (art. 89 LDA).
Se nel mondo della fotografia analogica la cessione del negativo implica la cessione contestuale dei diritti, nel mondo digitale la prova della titolarità della foto è il possesso del formato RAW, che equivale al possesso del negativo1.
L’art. 90 LDA prevede che gli esemplari della semplice fotografia debbano portare le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo, o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2) la data dell’anno di produzione della fotografia; 3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
La mancanza di questi dati non si ripercuote sulla riproduzione degli esemplari della semplice fotografia, che non è considerata abusiva e non sono dunque dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 LDA (ossia il pagamento di un equo compenso), a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent’anni dalla produzione della fotografia (ex art. 92 LDA).
Le riproduzioni fotografiche
Le riproduzioni fotografiche non godono di una particolare protezione e sono liberamente utilizzabili.
II – LA TUTELA GIURIDICA DELL’OPERA FOTOGRAFICA: LA RICERCA DEL CARATTERE CREATIVO
Come sopra detto, l’art. 2 al n. 7 della LDA tutela la fotografia – come opera d’arte fotografica – quando essa abbia carattere creativo2. Tale disciplina che prevede una piena tutela d’autore per le opere fotografiche è stata introdotta in Italia con il D.P.R. n. 19/1979. È utile mantenere a mente che la ratio della LDA è la protezione del fotografo, in quanto artista, non in quanto tecnico e professionista della fotografia.
[1 A. De Robbio, Fotografie di opere d’arte: tra titolarità, pubblico dominio, diritti di riproduzione, privacy, in DigItalia, p. 19. È controverso se poi il le originario RAW sia unico o meno in quanto già il trasferimento, il download, del le dalla camera al computer si sostanzierebbe in una copia del le RAW originale che resterebbe nella macchina fotografica no alla cancellazione.
2 Prima del DPR 8 gennaio 1979 n. 19, che recepisce le norme della Convenzione di Berna nel testo di Parigi, ratificato dall’Italia nel 1978, le fotografie erano protette dalla LDA solo come oggetto di diritto connesso. Questo fatto aveva creato una discordanza tra la protezione accordata alle fotografie dalla legge italiana e quella riconosciuta in sede internazionale, superata dal recepimento delle norme della Convenzione di Berna Il testo originario della LDA non ricomprendeva nessun tipo di opera fotografica fra le categorie di opere elencate all’art. 2 LDA, a causa della difficoltà di accertare l’esistenza del carattere creativo o meno in una fotografia. Le opere fotografiche pertanto erano definite e protette dagli artt. 87 e ss. LDA, che tuttavia non consideravano la differenza fra le fotografie dotate di un carattere creativo e le fotografie semplici. Soltanto nel 1979 il legislatore italiano ha inserito espressamente le opere fotografiche nell’elenco di cui all’art. 2 LDA, ma ha mantenuto la tutela speciale prevista dagli artt. 87 ss. LDA per le semplici fotografie prive di carattere creativo.)
A tale proposito la dottrina ha subito chiarito cosa debba intendersi per carattere creativo. È stato suggerito che “per valutare il carattere creativo di una fotografia bisogna porsi idealmente davanti allo stesso soggetto [fotografato] e chiedersi se l’autore abbia aggiunto all’immagine fissata nel negativo qualcosa che non ci sarebbe se la fotografia fosse stata fatta da un altro, con la precisazione che si deve trattare di qualcosa di significativo che riveli l’intendimento espressivo dell’autore”3.
Aderente a tale interpretazione è quella giurisprudenza che considera “caratteristica particolare della fotografia” quella di “essere prodotto di un duplice processo meccanico–chimico ed intellettuale, dato che grazie al primo si procede ad una riproduzione della realtà mentre, grazie al secondo, viene in considerazione un’operazione concettuale del suo autore attraverso la quale questi determina il modo di utilizzazione del mezzo meccanico scegliendo l’inquadratura, la composizione, le condizioni di luce, l’attimo dello scatto, etc.”4.
In questo contesto, al ne di quali care la fotografia come opera dell’ingegno a pieno diritto tutelata ex art. 2 della LDA, “occorre individuare il momento creativo […] nell’attimo che precede lo scatto, nel quale si attua – appunto – la scelta degli elementi essenziali dell’immagine: attimo nel quale il fotografo ha l’intuizione della fotografia che intende realizzare e nel quale si esplica l’attività creativa espressione della sua personalità”5.
Determinante ai ni della concessione della tutela d’autore è apparsa la possibilità di rinvenire segni percepibili della fantasia del fotografo nelle modalità di realizzazione dell’immagine, di volta in volta identificate con la particolare ricerca cromatica, la scelta della prospettiva, la capacità di cogliere al volo le espressioni o gli atteggiamenti delle persone fotografate, il particolare taglio dell’immagine; o, talvolta, con elementi meno facili da determinare in concreto, quali la capacità della fotografia di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata.
In sintesi “l’apporto creativo è da riscontrarsi non nel soggetto ritratto, quanto piuttosto nella soggettiva rappresentazione del soggetto medesimo6. Deve esprimere una “reinterpretazione soggettiva della realtà”7, una “personalità della visione”8.
È infatti filone dottrinale e giurisprudenziale ormai prevalente quello secondo il quale costituisce opera dell’ingegno, e quindi opera fotografica tutelabile dal diritto d’autore, una fotografia che “per l’originalità dell’inquadratura, l’impostazione dell’immagine e la capacità stessa di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata, rappresenta una realizzazione artistica e non costituisce un mero fatto riproduttivo idoneo soltanto a documentare determinate azioni o situazioni reali”9.
(3 P. Auteri, Diritto di autore, in Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2009, p. 537 4 Tribunale di Catania 27 agosto 2001 in Dir. Industriale, 2001, p. 97. 5 Cit. Tribunale di Catania 27 agosto 2001. 6 P. Cavallaro, Tutela dell’opera fotografica e il requisito del carattere creativo, in Pluris, 14 giugno 2016.7 App. Milano, 7 novembre 2000, in AIDA 2001, p. 565. 8 Trib. Catania 11 settembre 2001, in Foro It., 2002, p. 1236.)
Secondo questo indirizzo giurisprudenziale “il livello di tutela accordato alla fotografia dipende dal personale intervento creativo del fotografo: la soglia mini- ma di creatività richiesta al ne di riconoscere la piena tutela del diritto d’autore al fotografo è andata nel tempo abbassandosi, richiedendosi un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. Per l’ottenimento della protezione del diritto d’autore, la creatività non può essere esclusa per il solo fatto che l’opera consista in idee e nozioni semplici, oppure già riprese in altre opere; al contrario, essa può anche riguardare le modalità con cui l’opera viene realizzata, purché le stesse siano idonee a distinguerla sia dalla passiva raffigurazione tecnica, sia dalle altre creazioni esistenti. Nel caso specifico delle riproduzioni fotografiche, tali modalità di realizzazione, per poter dare origine ad un’opera creativa, devono concretarsi in un’attività di interpretazione del dato oggettuale, cioè in un’attività che, muovendo – anche (ma non necessariamente) mediante specifiche scelte tecniche – dalla lettura di quel dato secondo la personalità dell’autore, si proponga di isolare e di trasmettere al fruitore il nucleo comunicativo ed emotivo racchiuso nell’opera”10.
Sul punto la giurisprudenza11 ha precisato che “il carattere artistico presuppone l’esistenza di un atto creativo in quanto espressione di un’attività intellettuale preminente rispetto alla mera tecnica materiale: la modalità di riproduzione del fotografo deve trasmettere, cioè, un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla rappresentazione oggettiva cristallizzata, rendendo cioè una soggettiva interpretazione idonea a distinguere un’opera tra le altre analoghe aventi il medesimo oggetto. Esso sussiste ogni qualvolta l’autore non si sia limitato a una riproduzione della realtà, ma abbia inserito nello scatto la propria fantasia, il proprio gusto, la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni. Inoltre, esso prescinde dalla paternità delle riproduzioni a fotografi di fama, dal fatto che la fotografia sia tratta da un archivio e dalla notorietà del soggetto ritratto”.
La giurisprudenza italiana ha sino ad ora bandito dalla piena tutela autoriale le fotografie riproducenti opere delle arti figurative. Si è infatti ritenuto che non costituiscano opere dell’ingegno le fotografie che “ancorché di altissimo livello qualitativo, si limitino a riprodurre fedelmente le opere ritratte, senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione delle immagini da parte del fotografo”12 e che “nel campo delle fotografie che riproducono opere dell’arte figurativa (in cui uno sforzo creativo venne già a suo tempo compiuto dall’autore dell’opera fotografata) difficilmente la fotografia consegue carattere creativo, in quanto la necessaria fedeltà nella rappresentazione oggettiva del soggetto riprodotto, caratteristica naturale di tale tipo di fotografia, ne costituisce anche l’altrettanto necessario limite”13.
(9 P. Cavallaro, Tutela dell’opera fotografica e il requisito del carattere creativo, in Pluris, 14 giugno 2016. Cass. 21 giugno 2000, n. 8425, in Il diritto industriale on line e nota a commento di C. Quaranta in Il diritto industriale n. 2/2001, p. 202..
10App. di Milano, 20.05.2013, n. 2065, in Redazione Giuffré, 2013.
11Trib. Milano, 23.09.2011, in Pluris, Giurisprudenza di merito.)
Ciò considerato resta fermo che “la prevalenza del pro lo artistico e creativo sull’aspetto prettamente tecnico, da cui discende la tutelabilità dell’opera fotografica come opera dell’ingegno, emerge quando l’attimo fotografato coglie il momento significativo di un evento, ricorrendo ad un linguaggio connotativo che crea una composizione di prospetti, luci, ombre e colori del tutto peculiari”14. È degno di nota che la norma richiede necessariamente l’elemento dell’atto creativo e non richiede ontologicamente anche la qualificazione del valore artistico di quell’atto creativo”15.
(12Trib. Milano, 17.04.2008, n. 5417, in Riv. Dir. Ind., 2010, 2, p. 210. 13Pret. Saluzzo, 13.10.1993, in Dir. Autore, 1994, 484. 14Cit. Trib. Catania 11.09.2001, in Foro It., 2002, 1236. Nello stesso senso si veda anche Trib. Milano, 15.09.2015, n. 10279, in Giurisprudenza delle imprese, il quale sulla natura di una serie di ritratti di una nota cantante lirica le ha ritenute opere fotografiche, per aver riconosciuto in esse un personale apporto creativo dell’autore costituente quel quid pluris rispetto alla semplice riproduzione della realtà In particolare, le foto erano “connotate da indubbia accuratezza tecnica, erano arricchite da una spiccata caratterizzazione espressiva nitidamente percepibile grazie anche all’impostazione complessiva di ciascun ritratto, costituente un’originale combinazione di prospettive, proporzioni, colori, distanze, luci e ombre”. 15C.E. Mezzetti, Il caso Painer: una rivoluzione copernicana per la tutela della fotografia in Italia?, in Giurisprudenza italiana, 2012, p. 2563. “Infatti, anche prescindendo dall’elemento testuale per cui la presenza di un requisito di “valore artistico” è assente nel dettato della legge, esso non sarebbe condivisibile per le seguenti ragioni: in primo luogo, perché la valutazione dell’“artisticità” di un lavoro presenta un ineludibile elemento di provvisorietà se non di vera e propria arbitrarietà; in secondo luogo, perché in virtu` del suo stretto nesso con la libertà di espressione, di critica e di ricerca e quindi con l’inaccettabilità di qualsiasi intervento sulla creazione intellettuale che possa avere effetti in senso lato censorii, il diritto d’autore gode tradizionalmente, rispetto alle altre privative intellettuali, di uno statuto particolare, in virtu` del quale l’esclusiva prescinde dalla “meritevolezza” dell’opera; in ne, perché esplicitamente il diritto d’autore protegge opere che sono intrinsecamente estranee alla sfera dell’espressione artistica, quali le opere scienti che e didattiche, i programmi per elaboratore e le banche dati. Ugualmente criticabile sarebbe la tendenza, presente in alcune decisioni, a dare rilievo alla capacità delle fotografie di suscitare reazioni emotive in chi le guarda; cosı` si è ritenuto che “la fotografia è creativa quando evoca suggestioni”, o “induce in chi esamini tali fotografie una lettura emozionata”. Ma la capacità di suscitare emozioni, infatti, può risiedere nell’e vento o nel soggetto fotografato, piuttosto che nella creatività del fotografo. La giurisprudenza maggioritaria italiana, nei suoi vari orientamenti appare quindi incompatibile con i principi recentemente dettati dalla Corte di Giustizia [Unione Europea Sez. III, 01.12.2011, n. 145] dove, premesso che la nozione di “creazione intellettuale originale” è una nozione di diritto dell’Unione che deve essere interpretata autonomamente, si precisa: “A certain degree of artistic quality or novelty are not therefore required. The purpose of the creation, expenditure and costs are also immaterial. Accordingly, the requirements governing copyright protection of a photo under Article 6 of Directive 93/98 and of Directive 2006/116 are not excessively high”.)
III – IL PROGETTO COMPOSITIVO SOTTOSTANTE L’OPERA FOTOGRAFICA. INDICI E RACCOMANDAZIONI PRATICI PER UNA PREVENTIVA INDIVIDUAZIONE, VALORIZZAZIONE E PROTEZIONE DEL CARATTERE CREATIVO DELLA FOTOGRAFIA
Il fotografo che intenda produrre immagini che possano essere tutelabili dalla LDA con la natura giuridica di “opera fotografica” non deve fare nulla di particolare.
Non deve depositare le fotografie presso l’Ufficio della proprietà artistica, scientifica e letteraria, non deve essere iscritto ad alcun elenco specifico per essere considerato “autore” di un’opera fotografica.
Semplicemente, occorre che egli l’abbia fatta e che si curi di scrivere sulla fotografia il proprio nome e cognome e l’anno di produzione; per le diffusioni all’estero, il nome e cognome va accompagnato dal simbolo internazionale di copyright ©, che è di uso libero.
A questo punto, per tutto quanto sopra detto, il fotografo dovrebbe – in via preventiva – avere cura di porre in essere alcuni accorgimenti al ne di ottenere che l’immagine possa essere tutelabile dalla LDA, con la possibilità per l’autore di cedere, relativamente alla sua opera, non solo il diritto di pubblicazione o, genericamente, di utilizzo, ma tutta una serie di possibilità fra loro distinte, ed autonomamente esercitabili, come previsto dagli artt. 12 e ss LDA. A tale riguardo, è bene precisare che per un’efficace tutela dei diritti autoriali, si precisa, che gli originali delle immagini non dovrebbero mai essere ceduti senza una prova scritta del motivo della consegna e che la fattura dovrebbe riportare non una generica indicazione di “fotografie”, ma la descrizione proprio di quello specifico diritto di utilizzo che si sta cedendo.
In via preventiva, e senza alcuna pretesa di esaustività, si evidenziano alcuni indici (elaborati sulla base degli orientamenti giurisprudenziali) che consento di evidenziare una traccia del gusto stilistico del fotografo o del suo progetto compositivo.
Sempre in via di tutela preventiva, oltre a scrivere sulla fotografia il nome e co- gnome dell’autore (accompagnato per le diffusioni all’estero dal simbolo internazionale di copyright ©) e l’anno di produzione l’autore può procurarsi prove della paternità degli scatti, come ad esempio marchiare i bordi del fotogramma, incidere tacche di identificazione sui bordi della finestrella di esposizione delle proprie fotocamere, effettuare foto di scena nel caso di set complessi. È degno di nota che l’American Institute for Conservation e il Photographic Ma- terials Group ha creato ed approvato (oltre ad avere tradotto in varie lingue del mondo, inclusa la versione italiana) una “Scheda Informativa dell’Opera Fotografica” che si ottiene rispondendo ad uno specifico questionario. La Scheda è utilizzata da diversi operatori istituzionali nel mondo17; può essere liberamente accessibile ed utilizzabile da artisti, gallerie e istituzioni senza richiedere ulteriore autorizzazione. La “Scheda” recita espressamente che essa “è utilizzata a livello internazionale per raccogliere le informazioni essenziali relative ai materiali e alle tecniche delle fotografie e la loro storia. La raccolta di questi dati permette alle istituzioni e agli operatori che conservano opere fotografiche di catalogarle, comprenderle e con- servarle al meglio. Si prega di fornire quante più informazioni possibili e di utilizza- re lo spazio aggiuntivo disponibile a ne scheda qualora necessario”. Solo a titolo esemplificativo, e seguendo il fil rouge di quest’articolo sull’elemento creativo dell’opera fotografica, si rileva che la “Scheda” impone all’autore di rispondere ad alcune domande che un domani lo potranno ben aiutare nel tracciare la propria opera fotografica e gli elementi di creatività in essa contenuti.
Ad esempio:
- Se non è edita, ci sono altre stampe conosciute di questa immagine? (1.6)
- Specificare eventuali manipolazioni dell’immagine prima della stampa (3.2)
- Se il supporto principale (carta o altro) è un prodotto commerciale, specificare il produttore e il nome del prodotto. Se è prodotto a mano, specificare materiali e tecniche utilizzate (3.4)
- Se la stampa è a getto d’inchiostro, si prega di fornire informazioni sulla cartuccia inchiostri (ad esempio: inchiostri Epson Ultra-Chrome K3). Specificare se gli inchiostri sono alterati o mescolati dall’artista o dalla stampante. (3.5)
- Una volta stampata, l’opera è stata: virata? Spuntinata? Ritoccata? Verniciata? Trattata con altri media? Incorniciata? Laminata con pellicola plastica montata con supporto trasparente applicato sul recto? Montata con un sup- porto solido applicato sul verso? Controfondata su un supporto in carta o tessuto? Altro? Per ogni procedura individuata sopra, specificare i materiali, le tecniche di applicazione, il nome del montatore e le relative informazioni di contatto se pertinente (4.1.)
- Ci sono elementi di presentazione (inquadratura, dettagli di installazione) che sono considerati parte integrante dell’opera? (4.2)
- Ci sono nell’opera elementi fragili o vulnerabili e che hanno bisogno di cure particolari? (4.3).
Ciò brevemente sopra delineato pensiamo quindi a quanto si può – e si deve – ancora fare in termini di valorizzazione e di protezione del carattere creativo.
Noi operatori del diritto dell’arte possiamo applicare gli stessi criteri di asset e property management di un bene che potremmo applicare per un dipinto o per un bene immobile. Possiamo ragionare in termini di processo di due diligence dell’o- pera anche fotografica. Possiamo raccogliere la storia di quello scatto, il progetto che “sta dietro” quella fotografia, gli elementi creativi ed anche gli elementi materici utilizzati. Ed in ne possiamo passare la fotografia alla conservazione e al restauro, se vogliamo mantenere il valore della stessa e prevenire eventuali danneggiamenti e/o manipolazioni.
(17 La scheda è reperibile sul sito internet al link http://www.conservation-us.org/docs/default-source/forms/italian-scarica-il-modulo-informazioni-fotogra ca.pdf?sfvrsn=6. È utilizzata dall’Art Institute of Chicago; Atelier de Restau- ration et de Conservation des Photographies de la Ville de Paris; George Eastman House, Rochester, New York; High Museum of Art, Atlanta; J. Paul Getty Museum, Los Angeles; Los Angeles County Mu- seum of Art; Metropolitan Museum of Art, New York; Milwaukee Art Museum; Museum of Fine Arts, Bo- ston; Museum of Fine Arts, Houston; Museum of Modern Art, New York; National Gallery of Art, Washin- gton, DC; National Gallery of Australia, Canberra; National Gallery of Canada, Ottawa; New York Public Library; Philadelphia Museum of Art; Rijksmuseum, Amsterdam; San Francisco Museum of Modern Art; (lista in formazione). Cfr. www.conservation-us.org/PIR. Il testo italiano è stato predisposto da Daniele Alif , Silvia Berselli, Simona Casarano, Tatiana Cole, Laura Gasparini, Roberta Piantavigna, Stefania Ruello.)
IV – “È STATO” (ROLAND BARTHES)
Così tracciato, in via di estrema sintesi, il discorso giuridico sul requisito minimo necessario perché uno scatto fotografico possa essere considerato opera foto- grafica – ossia la sussistenza del carattere creativo – non si può che tornare indietro all’inizio di quest’articolo e rileggere il saggio di Roland Barthes (La camera chiara. Nota sulla fotografia, 1980 Einaudi).
E resto incantata, forse anche a causa della particolare vicinanza in cui mi trovo con l’autore nel momento in cui egli “cercando la verità del volto che avevo amato”18 descrive la “Fotografia del Giardino d’Inverno”. È il lento svilupparsi del cordone ombelicale che lega l’autore con la tenerezza di sua madre bambina e con la foto della madre scattata l’estate prima della sua morte. In un capovolgimento di ruoli e di tempi la madre “era diventata la mia figlioletta, era tornata a essere per me la bambina essenziale che essa era sulla sua prima foto”19.
Anche nelle mie mani appare una foto “supererogatoria”20 che contiene più di quanto l’essere tecnico della fotografia può ragionevolmente promettere… si armonizza al tempo stesso con l’essere del mio amato padre e con il dolore che la sua morte mi dà.
(18Roland Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, p. 69, 1980 Einaudi. 19Roland Barthes, op. cit., p. 73, 1980 Einaudi. 20Roland Barthes, op. cit., p. 72, 1980 Einaudi.)
La Fotografia (con la “F” maiuscola), infatti, secondo Barthes dice con certezza, soltanto e sicuramente, “ciò che è stato”. E mio padre “era stato là”…nella foto. Ed è vero, quella foto non esiste che per me. A me quella foto suscita il senso dell’amore e della morte.
Sento la ferita, il “punctum”, secondo Barthes21, il corpo molle di dolore, secondo me. Ecco, che nella ricerca del carattere creativo ho trovato il “nucleo comunicativo ed emotivo racchiuso nell’opera” e l’“avventura” che la fotografia esprime.
(21Roland Barthes, op. cit., p. 23-24 e 43, 1980 Einaudi, relativamente alla fotografia di K. Wessing, Nicaragua: L’esercito pattuglia le strade, 1979, dove espressamente dice “Capii subito che l’esistenza di quella foto (la sua “avventura”) era dovuta alla co-presenza di due elementi discontinui, eterogenei in quanto non appartenevano allo stesso mondo […] i soldati e le suore”. )