di Giorgio Dall’Olio
senior partner, CDR Tax & Legal
Gli ambiti familiari possono essere ambienti sereni oppure conflittuali, ristretti oppure articolati, omogenei nelle caratteristiche personali dei vari componenti oppure no: di conseguenza la gestione del passaggio generazionale in presenza di un patrimonio importante e non facilmente frazionabile, per struttura o convenienza gestionale, com’è tipicamente nel caso di aziende, rappresenta un momento particolarmente critico e problematico.
Il passaggio generazionale incide infatti non solo sul “controllo” del patrimonio societario, immobiliare o finanziario, ma, per naturale conseguenza, anche sulla gestione dello stesso. È di tutta evidenza che il tema del controllo e della gestione di una società o di un gruppo ponga problemi ben più articolati rispetto al controllo e alla gestione di patrimoni immobiliari o finanziari.
Il trust può rappresentare una adeguata soluzione alle principali criticità sopra accennate: si tratta infatti di uno strumento giuridico dinamico che consente la segregazione di un patrimonio ed al contempo permette di trasferire beni, compreso aziende e partecipazioni societarie, a una terza parte, detta Trustee che agisce, per un tempo determinato, nell’interesse dei beneficiari designati e secondo le regole e prescrizioni dettate dal disponente in sede di costituzione del trust.
L’utilizzo del trust nel programmare il passaggio generazione in ambito aziendale assicura da un lato la continuità di gestione nell’impresa e dall’altro consente di mantenere l’unitarietà della titolarità del patrimonio e dei singoli assets, regolando la gestione degli stessi ed eventualmente identificando, oltre ai beneficiari finali, anche i “beneficiari di reddito”, potendosi regolare in tal modo anche il flusso dei redditi da distribuire periodicamente.
Il trust consente inoltre, con la segregazione dei patrimoni conferiti, di essere “indifferenti” rispetto alle vicende dei singoli beneficiari e del disponente, caratteristica particolarmente importante laddove vi sia la presenza di eredi minorenni o in conflitto tra loro o con situazioni personali problematiche o semplicemente eredi che il disponente ritenga di dover “tutelare” rispetto alla loro situazione personale o a quella generale.
Nel caso in cui il passaggio generazionale riguardi un’azienda o le partecipazioni sociali che la rappresentano, il trust risulta lo strumento particolarmente indicato per consentire, come si è detto, il passaggio del controllo aziendale agli eredi, ma anche di valutare correttamente e con i tempi adeguati il soggetto o i soggetti a cui affidare la gestione aziendale e comunque garantire che, in tutti i casi, la società possa sempre e comunque assumere quelle eventuali decisioni di carattere strategico che si rendessero necessarie per garantire la crescita ottimale del progetto imprenditoriale.
Il trust può essere utile anche in presenza di soli due eredi non in conflitto tra loro e già ben inseriti operativamente in azienda; proprio per evitare che future conflittualità possano pregiudicare la corretta gestione delll’azienda basterà disporre in trust una partecipazione minima ma con funzione “antistallo”; in pratica ai due eredi possono essere lasciate due partecipazioni paritetiche (i.e. 49% cadauno) lasciando in gestione al trustee una partecipazione minima (i.e. 2%) che diventerà appunto determinante solo nel caso in cui i due soci assumano posizioni assembleari non concilianti, così che il trust diventi in sostanza l’ago della bilancia decisionale.
La gestione del passaggio generazionale, mediante l’utilizzo del trust, deve in ogni caso rispettare, in sede di conferimento dei beni al trust, i diritti degli eredi legittimari e la disposizione va preliminarmente ben studiata, anche per evitare che, alla morte del disponente, alcuni eredi legittimari, ritenendosi lesi nei loro diritti, possano agire a tutela degli stessi anche mediante l’azione di riduzione.
Infine, il disponente deve ben valutare il rischio che alla sua morte tutti i beneficiari concordemente tra loro, se incontrovertibilmente definiti ed individuati, maggiorenni, capaci e titolari di disposizioni beneficiarie, cioè aventi il diritto di pretendere qualcosa dal trustee, possano optare per lo scioglimento anticipato del trust, venendo meno, in tal modo, alla sua volontà di gestione unitaria del patrimonio disposto in trust. Alcune legislazioni, tipicamente anglosassoni, a cui si può rimandare in sede di atto istitutivo, limitano tale facoltà dei beneficiari. In alternativa è necessario che le clausole dell’atto costitutivo di trust non disciplinino la categoria dei beneficiari come categoria “chiusa”, vale a dire già determinata ed individuata nei suoi possibili oggetti.