di Marco Franzini,
partner Grimaldi Studio Legale
Un altro passo in avanti per il Patrimonio Destinato al sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 27 del c.d. Decreto Rilancio). Il Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 10 marzo e sarà vigente dal 25 marzo (sullo schema di decreto predisposto già a fine novembre 2020, si veda qui l’Insight View di BeBeez del 3 dicembre 2020, disponibile per gli abbonati a BeBeez News Premium).
Per la effettiva operatività il processo dovrà comunque essere completato con gli apporti stabiliti con decreto del MEF e con il Regolamento operativo da deliberarsi da parte di CDP: il loro studio è in atto da tempo e sono in fase di finalizzazione.
Le società per azioni italiane, anche quotate e anche se in forma di cooperativa (con esclusione delle società di partecipazioni e assimilate, delle società assicurative e degli istituti di pagamento) avranno così a disposizione un pacchetto di strumenti per il rafforzamento della struttura patrimoniale e di investimento dell’importo massimo complessivo potenziale di circa 40 miliardi di euro (dei 44 complessivi inizialmente stanziati, un parte già sarebbe stata utilizzata per SACE).
Le tre “gambe” su cui poggerà il Patrimonio destinato sono:
(i) gli interventi disponibili (fino al 31.12.2021, salvo altre proroghe) nel quadro del cosiddetto Temporary Framework della Commissione UE per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, sotto forma di aumento di capitale, prestito obbligazionario subordinato convertendo, prestito obbligazionario subordinato convertibile e prestito obbligazionario subordinato;
(ii) gli interventi a condizioni di mercato, sotto forma di aumento di capitale e prestito obbligazionario convertibile;
e (iii) sempre a condizioni di mercato, gli interventi di acquisto diretto o indiretto (questi tramite Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) e interventi di turnaround diretto o indiretto (anche qui tramite OICR).
Le imprese interessate potranno accedere agli interventi con modalità di accesso e di istruttoria standardizzate, che prevedono auto-dichiarazioni dell’impresa stessa e l’intervento di operatori accreditati (per il Temporary Framework, banche e altri soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, accreditati presso CDP) che attestino sotto la loro responsabilità di aver svolto regolarmente l’istruttoria.
Tra i requisiti di accesso, la soglia dimensionale è un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro (voce di conto economico “ricavi” o equivalente in caso di uso dei principi contabili internazionali), in base all’ultimo bilancio approvato e sottoposto a revisione legale, non anteriore a 18 mesi e in caso di gruppo societario valgono i ricavi su base consolidata al più elevato grado di consolidamento non tenendo conto dei ricavi infragruppo. In funzione della specifica tipologia di intervento sono poi richiesti altri requisiti: ad esempio per gli interventi di Temporary Framework è richiesto un calo di fatturato di almeno il 10% tra il 1° gennaio 2020 e la data della richiesta mentre per gli interventi a condizione di mercato è richiesto l’intervento di un altro investitore privato non inferiore al 30% del totale dell’intervento richiesto e, sempre per esempio, per gli interventi di turnaround in aumento di capitale è richiesto un co-investimento, contemporaneo e alle stesse condizioni, di uno o più co-investitori privati, inclusi gli azionisti esistenti, che co-investano nuove risorse per cassa di importo non inferiore a quello investito dal Patrimonio Destinato.
Là dove è richiesto almeno un altro “investitore privato”, tale deve ritenersi colui che soddisfa il cosiddetto “market economy operator test” o anche “meo test”, secondo il quale si deve valutare se, in circostanze analoghe, un investitore con dimensioni e informazioni paragonabili a quelle dell’ente erogante e che opera alle normali condizioni di un’economia di mercato, avrebbe effettuato un investimento nell’impresa di entità equivalente o di entità comunque significativa, ovvero, ragionando a contrario, se l’impresa beneficiaria avrebbe ottenuto le medesime somme sul mercato dei capitali.
Secondo la qualità del co-investitore privato (imprenditore titolare, socio già presente, nuovo socio, investitore finanziario indipendente), sembra ragionevole aspettarsi che pricing, remuneration, life period, corporate governance, exit package dello strumento finanziario d’intervento possano variare. Questa potrebbe anche essere un’opportunità per co-investimenti tra Patrimonio Destinato e investitori finanziari indipendenti.
Nel Decreto Attuativo sono anche date regole (di dettaglio o di principio) su pricing, remuneration, life period, corporate governance, exit package relativi alle diverse tipologie di intervento e di strumento finanziario e il quadro delineato è ispirato alla migliore prassi “di mercato”: per esempio, in tema di exit da imprese non quotate, si prevedono meccanismi di acceleration incentivanti, ipo con corsie preferenziali, tag-along, drag-along, put option, diritti di recesso e così via.
Dalla teoria alla pratica, spesso, il passo non è scontato, se vale il detto che “la realtà supera la fantasia”, quindi alto è l’interesse di conoscere le scelte di CDP nella relativa contrattualistica d’investimento. Utili potranno risultare, al riguardo, le migliori esperienze, soprattutto estere, di chi ha già affrontato questi temi e dalle quali anche noi italiani possiamo attingere, magari migliorandole, come ad esempio l’esperienza della britannica 3i (o Investors In Industries), grande fondo d’investimento di private equity costituito tra la Bank of England, la Bank of Scotland e altre istituzioni finanziarie inglesi per il rilancio della loro economia dopo la seconda guerra mondiale, uno dei casi di successo tra gli investitori istituzionali nelle minoranze di capitale in società non quotate in Regno Unito, ma anche nell’Europa continentale (Italia inclusa).