E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 marzo e sarà in vigore dal 25 marzo il Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) relativo alle regole di funzionamento del fondo Patrimonio Destinato, con una dotazione di 40 miliardi di euro, la cui costituzione è stata prevista come noto dall’art. 27 del Decreto Rilancio coordinato con la legge di conversione dello scorso luglio 2020, che ha stabilito che sarà gestito da Cassa Depositi e Prestiti con l’obiettivo di ricapitalizzare le medie e grandi imprese italiane, in difficoltà per colpa dell’emergenza Covid-19 (si veda altro articolo di BeBeez), ma non solo.
Lo schema di decreto era stato predisposto già a fine novembre 2020 (si veda qui l’Insight View di BeBeez del 3 dicembre 2020, disponibile per gli abbonati a BeBeez News Premium) e già allora era previsto un doppio binario: da un lato un’attività nell’ambito del cosiddetto Temporary Framework dell’Unione europea per supportare le aziende italiane entrate in crisi per gli effetti della pandemia e dall’altro lato un’attività di mercato che abbia come target aziende in bonis oppure ancora una volta aziende in difficoltà, ma non necessariamente per colpa del Covid, e in ottica di ristrutturazione. L’approccio all’investimento da parte del Patrimonio Destinato nei due casi, come già previsto nello schema di decreto, sarà diverso (sul tema si veda anche il Commento di oggi dell’avvocato Marco Franzini dello Studio Grimaldi) e, in particolare, quando si tratta di investimenti di mercato, è previsto il coinvolgimento di investitori privati con il ruolo di coinvestitori.
Da segnalare inoltre che il Decreto attuativo stabilisce esattamente i criteri di investimento nel caso in cui il Patrimonio Destinato debba investire in obbligazioni convertibili. In particolare, l’art. 19 precisa che gli interventi del Patrimonio Destinato possono essere effettuati “esclusivamente a favore di società per azioni alle quali è stato assegnato un rating rilasciato da un’agenzia di rating del credito esterna (ECAI) in data non precedente al 31 dicembre 2019″ e che “la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili è effettuata alle medesime condizioni contemporaneamente offerte al co-investitore privato”, comunque nel rispetto di una serie di condizioni.
Infine, l’art. 29 stabilisce che il Regolamento del Patrimonio Destinato che sarà definito da Cdp, disciplinerà. tra
l’altro:
“a) le caratteristiche degli strumenti finanziari di partecipazione emessi a fronte degli apporti del Ministero dell’economia e delle finanze;
b) le operazioni funzionali al reperimento della provvista da parte del Patrimonio Destinato, ivi inclusi i titoli obbligazionari e
gli altri strumenti finanziari di debito emessi in favore di investitori terzi, le anticipazioni di liquidità da parte di CDP spa e il regime delle relative garanzie;
c) la gestione e il deposito della liquidità del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti;
d) i criteri puntuali per la riconduzione delle imprese ai settori di cui all’articolo 5, comma 1, numeri 1) e 2);
e) i termini e le condizioni di dettaglio degli interventi disciplinati dal Titolo II;
f) la gestione e il deposito degli strumenti finanziari del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti;
g) l’eventuale reinvestimento delle somme derivanti dallavgestione, anche a valere sugli eventuali comparti diversi;
h) lo specifico sistema di gestione, organizzazione e di deleghe interne di CDP spa per la gestione del Patrimonio Destinato e
degli eventuali comparti, anche in deroga alle previsioni statutarie;
i) le operazioni in conflitto di interesse e con parti correlate;
l) i criteri e le priorità sulla base dei quali il Patrimonio Destinato esercita i diritti di voto connessi alle partecipazioni
detenute;
m) i limiti di concentrazione degli investimenti del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti;
n) i termini dell’istruttoria, i requisiti per l’accreditamento dei soggetti deputati all’istruttoria, le condizioni tecniche ed
economiche per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 26, comma 1, e le eventuali ipotesi di conflitto di interessi con
l’impresa richiedente;
o) i requisiti per l’accreditamento degli Esperti Indipendenti che devono rilasciare le valutazioni o attestazioni richieste dal
presente decreto;
p) i meccanismi di rimborso alle imprese beneficiarie dei costi dell’istruttoria sostenuti;
q) in caso di costituzione di comparti da parte del consiglio di amministrazione di CDP spa, le modalità di destinazione delle
risorse e di rimodulazione delle stesse, anche tra comparti;
r) le modalità attraverso le quali e’ valutata la coerenza degli investimenti con quanto previsto dall’articolo 15, comma 1;
s) le modalità di definizione del piano di utilizzo dei fondi di cui all’articolo 27, comma 4, lettera d);
t) le modalità con cui, in caso di finalizzazione dell’intervento, il Patrimonio Destinato rimborsa all’impresa beneficiaria i costi dell’istruttoria e di gestione della posizione sostenuti nei confronti dei soggetti accreditati di cui all’articolo 26, comma 4;
u) le modalità di rendicontazione degli interventi effettuati, ai sensi dell’articolo 31;
v) la liquidazione del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti e la destinazione degli avanzi di gestione”.