Incoraggiare la partecipazione ai mercati dei capitali italiani, inclusi i private markets, da parte degli investitori e valorizzare e potenzialità del digitale ai fini dell’accesso al mercato per imprese e investitori sono due delle principali direttrici tracciate dal governo nel suo Libro Verde su La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita, presentato lo scorso 2 marzo con una tavola rotonda online, alla presenza del ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco e ora disponibile per consultazione sino al prossimo 25 marzo (si veda qui il comunicato stampa, qui il Libro verde e qui info per partecipare alla consultazione pubblica).
Gli altri temi sotto la lente sono la facilitazione del processo di listing e la permanenza nei mercati, in particolare da parte delle pmi e un sistema di applicazione delle regole più efficiente ed efficace .Obiettivo del governo con questa iniziativa è individuare le strade migliori per accelerare il processo di riforma del mercato dei capitali italiano e accrescere l’attrattività del sistema Italia, sostenendo la crescita e gli investimenti, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Ma vediamo ora nel dettaglio che cosa propone il Libro Verde per quanto riguarda i due temi cari ai lettori di BeBeez, cioé quell dell’ampliamento della platea degli investitori sui private markets e l’utilizzo del fintech nei processi di investimento.
Sul primo fronte, si legge, “alcuni profili del quadro normativo, insieme a meccanismi insufficienti a promuovere la partecipazione al mercato da parte degli investitori privati, limitano ancora il mercato dei collocamenti privati ai grandi investitori istituzionali e privano un considerevole numero di potenziali investitori privati di opportunità di investimento in imprese in rapida crescita che, dal canto loro, soffrono un problema di carenza di capitali o di eccessiva dipendenza dai canali tradizionali per le proprie esigenze di finanziamento”. Per questo motivo, prosegue il Libro Verde, è emersa la necessità di intervenire con alcuni chiarimenti interpretativi su:
- Inclusione delle casse di previdenza tra i clienti professionali: a questo proposito l’idea sarebbe “includere gli Enti previdenziali privati e privatizzati tra i clienti professionali di diritto privato, in modo da evitare a tali soggetti, ed alle controparti con cui interagiscono, le procedure e i costi connessi alla necessità di vedersi riconosciuti come clienti professionali su richiesta e a cui non corrispondono effettivi benefici in termini di protezione e tutela, così riconoscendo in via definitiva le conoscenze e le esperienze di mercato che li contraddistinguono”.
- Distribuzione di prodotti illiquidi e/o complessi nell’ambito della prestazione di servizi di investimento alla clientela da parte degli intermediari: a questo proposito l’idea è proseguire lungo la linea già tracciata nel 2019, quando Consob nel suo ultimo Regolamento sull’equity crowdfunding (si veda altro articolo di BeBeez) ha recepito le ultime novità normative sul settore previste dalla Legge di Bilancio 2019 e in particolare l’ampliamento dell’attività dei portali al collocamento di strumenti di debito e per esercitare la delega per prevedere nuovi tipi di investitori diversi da quelli professionali e professionali su richiesta, che siano abilitati alla sottoscrizione di questi strumenti (si veda altro articolo di BeBeez);
- Possibilità per i gestori attivi di investire, per conto di clienti retail e con le adeguate tutele, in mercati riservati ai professionali: un simile approccio è quello che è ha già deciso di applicare il governo anche nella revisione delle modalità di accesso all’investimento in fondi di investimento alternativi riservati (FIA), con un intervento in corso di pubblicazione che appunto prevederà una riduzione della soglia d’ingresso ai FIA per gli investitori non professionali, prevista ora a 500 mila euro dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 marzo 2015, n. 30 (si veda altro articolo di BeBeez), prevedendo, al contempo, taluni presidi di tutela: ad esempio, che la sottoscrizione di tali prodotti sia affiancata alla contemporanea prestazione di servizi di investimento (quale la consulenza o la gestione di portafogli), contraddistinti da elevati presidi di tutela a favore della clientela non professionale e da rigorose regole di condotta. Proprio in vista dell’entrata in vigore di questo provvedimento, è in corso di approfondimento la revisione delle modalità di rimborso delle quote dei FIA chiusi, in modo da garantire maggiore flessibilità nella definizione delle modalità di rimborso anticipato delle quote: lo scopo ultimo della proposta sarebbe quello di prevedere formule più flessibili e ibride di fondi chiusi, senza tuttavia snaturarli, al fine di renderli più “attraenti” e quindi incentivare gli investimenti nei fondi stessi. In sostanza, la modifica oggetto di studio sarebbe volta a conciliare due opposte esigenze: quella di garantire un investimento a lungo termine e più redditizio e quella di avere la possibilità di modalità di rimborso più flessibili. Analogamente, è emersa l’esigenza di ulteriori approfondimenti in merito alla possibilità di ampliare le attività di investimento dei FIA aperti retail e meglio caratterizzarli rispetto agli OICVM, prevedendo la possibilità per tali fondi di investire in quote di prestiti bancari sindacati (syndicated loans) che, in virtù della loro negoziabilità nel mercato OTC, presentano caratteristiche simili a quelle degli strumenti finanziari ad essi contigui, cioè i corporate bond. In particolare si è proposto di valutare se consentire la sottoscrizione diretta da parte degli OICR (specie ove si tratti di FIA) in titoli di debito di società a responsabilità limitata o in obbligazioni.
Sul fronte dello sviluppo della finanza digitale, invece, il LIbro Verde sottolinea che “sta rivoluzionando l’intero settore finanziario con l’introduzione di nuovi modelli di business, operatori, servizi e prodotti, nonché nuove forme di user experience. La crescente diffusione di questo fenomeno pone in egual modo nuove sfide per le istituzioni, chiamate a definire un approccio regolamentare e di vigilanza coordinato e condiviso a livello nazionale ed europeo, per promuovere l’innovazione e rimuovere gli ostacoli al suo sviluppo, assicurando al contempo l’integrità dei mercati e la tutela di utenti e risparmiatori”.
In questo contesto, si legge ancora nel Libro Verde, “unitamente all’obiettivo di promuovere l’innovazione tecnologica applicata al settore finanziario grazie al Comitato Fintech e alla regulatory sandbox, è emersa l’esigenza di dotare l’Italia, al pari di altri Stati europei (quali Francia e Germania), di una cornice legislativa che consenta l’emissione e la circolazione in forma digitale di strumenti finanziari tramite tecnologie
basate su registri distribuiti (c.d. distributed ledger technology – DLT), anche in vista della futura applicazione del regolamento UE relativo al c.d. regime pilota DLT”.
Più nel dettaglio, “sono attualmente all’esame possibili opzioni di intervento normativo per sperimentare un nuovo regime di emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari che si aggiungerebbe a quelli già esistenti (cartolare e gestione accentrata/dematerializzata. Considerati i profili di novità e i possibili impatti sul sistema bancario e finanziario attuale, in linea con l’approccio graduale adottato a livello europeo nel regime pilota DLT, è allo studio l’introduzione in una prima fase di un regime normativo a carattere transitorio che consenta l’applicazione delle tecnologie DLT solo ad alcuni strumenti finanziari a circolazione limitata (obbligazioni emesse dalle spa). Per mitigare i possibili rischi legati alla sottoscrizione di questi prodotti digitalizzati da parte delle fasce più vulnerabili della clientela, in questa prima fase tali strumenti finanziari potrebbero essere emessi e circolare solo tra investitori professional”. Dopodiché, in “una seconda fase sarebbe poi definita la cornice normativa volta a consentire, a regime, l’emissione e la circolazione in forma digitale di tutti gli strumenti finanziari”. Il tutto con l’obiettivo di “favorire nuovi meccanismi di raccolta di capitali a beneficio dell’economia reale e nuove forme di circolazione degli strumenti finanziari, in un contesto di sicurezza tecnologica e nell’ambito di quadro giuridico solido e certo a
tutela degli investitori, per permettere al sistema economico-finanziario italiano di essere al passo con l’evoluzione tecnologica nello scenario competitivo globale. In questo ambito sarebbe opportuno favorire DLT sufficientemente decentrate, sicure, e robuste sotto il profilo della governance e del rispetto dell’ambiente,
al fine di evitare, nel lungo periodo, che l’industria debba sostenere complesse e costose transizioni verso modelli più sostenibili”.
Alessandro M. Lerro, presidente del Comitato Scientifico di Assofintech e fondatore di Avvocati.net, che ha partecipato alla tavola rotonda del 2 marzo, ha sottolineato che la misura proposta si inquadra nel cosiddetto Pilot Regime lanciato dall’Unione Europea e si affianca a una serie di altre iniziative per facilitare l’utilizzo delle cripto-attività in vista dell’entrata in vigore del relativo Regolamento Europeo (MiCAR). Tra queste, è appena stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che prevede l’iscrizione all’Organismo degli Agenti e Mediatori creditizi (OAM) per gli erogatori di servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da, ovvero in, valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore. Si tratta di una misura che consente la costruzione di adeguati presidi per la lotta al riciclaggio, depotenziando alcune tra le principali riserve contrapposte allo sviluppo delle valute virtuali e delle tokenizzazioni, contribuendo al relativo sdoganamento.