“L’accordo politico sulle misure contenute nel decreto è stato raggiunto”. Lo si legge in una nota della Presidenza del Consiglio, diffusa ieri in tarda serata, quando ancora era in corso il pre-Consiglio che doveva ultimare l’esame delle varie norme del cosiddetto Decreto Rilancio (l’ex Decreto Aprile). Oggi si dovrebbe invece tenere il Consiglio dei ministri per il varo definitivo del decreto.
Fondi del Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno precisato all’ANSA che “tutti i nodi sono stati sciolti ed è in corso la predisposizione del testo finale del Decreto Rilancio che recepisce tutte le modifiche tecniche concordate al pre-consiglio. In merito ad alcune indiscrezioni circolate in queste ore, si precisa che non c’è alcun problema di coperture riguardo al decreto stesso”.
A parte tutte le misure a supporto delle imprese di cui si discute da giorni, sarà interessante vedere quale sarà la lettera definitiva dell’art. 35 Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS e dell’art.143 Incentivi per gli investimenti nell’economia reale. L’ultima bozza di decreto in circolazione, quella del tardo pomeriggio di lunedì 11 maggio, prevede, infatti, da un lato, l’ammorbidimento degli obiettivi di performance il cui mancato rispetto è causa di sostituzione del soggetto incaricato della riscossione dei crediti (servicer) oppure differimento della parte dei compensi dovuti condizionata agli obiettivi di performance; e dall’altro una nuova modifica alla normativa sui PIR, includendo tra gli asset investibili anche strumenti di finanziamento e non solo capitale di rischio, e inglobando anche gli Eltif, ragion per cui vengono abrogati gli incentivi fiscali previsti specificamente per gli Eltif, che verrebbero quindi a godere degli stessi incentivi previsti per i PIR. In sostanza la norme proposte andrebbero nella direzione richiesta da Assogestioni e da AIFI (si veda altro articolo di BeBeez).
Sul fronte GACS, nel dettaglio la relazione illustrativa dell’art. 35 ricorda che “il comma 1-bis dell’articolo 7 del Decreto GACS prevede che i pagamenti dovuti al servicer debbono essere ‘in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento’ di tali somme ‘il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall’agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all’articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti …. che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi …. , fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento”.
Ma, aggiunge la relazione illustrativa, dato che “i recenti provvedimenti assunti dal Governo per contrastare la crescita della curva pandemica hanno previsto, tra gli altri, una sospensione di termini e delle attività giudiziarie che ritarda corrispondentemente le procedure di recupero giudiziale che i servicers avevano già intentato o che si accingevano ad avviare” e “xonsiderata l’importanza del ruolo svolto dal servicer nell’operazione di cartolarizzazione a beneficio di tutti i portatori dei titoli e ritenendo che una subordinazione dei compensi dovuta esclusivamente a ritardi dovuti ai rinvii e alle sospensioni imposti per legge possa nel caso concreto costituire un disincentivo al più efficiente recupero dei crediti, la norma consente, subordinatamente all’accordo tra le parti del regolamento contrattuale, la temporanea disapplicazione del meccanismo di subordinazione e differimento previsto al comma 1-bis dell’articolo 7 del Decreto GACS”.
Quanto al fronte PIR ed Eltif, la relazione illustrativa dell’art. 143, spiega che “l’articolo introduce una misura di carattere strutturale volta ad incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell’economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese. La misura, basandosi sulla disciplina generale prevista per i PIR dall’art. 1, commi da 100 a 114 della legge di bilancio per il 2017, tende a convogliare in maniera consistente gli investimenti verso imprese di minori dimensioni concedendo la possibilità, agli investitori, di costituire un secondo PIR con dei vincoli di investimento più specifici. Gli investimenti qualificati, infatti, sono composti da strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, diverse da quelle i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, nonché da prestiti erogati alle predette imprese e da crediti delle medesime imprese. Tra gli investimenti qualificati, quindi, oltre agli strumenti finanziari, sono incluse anche fonti di finanziamento, alternative al canale bancario, quali la concessione di prestiti e l’acquisizione dei crediti delle imprese a cui il piano è rivolto”.
La relazione illustrativa sottolinea poi che “le disposizioni in commento prevedono, inoltre:
– un vincolo di concentrazione degli investimenti pari al 20 per cento;
– limiti all’entità degli investimenti pari a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivamente”.
La bozza di articolo inoltre “consente la costituzione del nuovo PIR attraverso un’ampia categoria di intermediari. Gli investimenti qualificati di tale nuova tipologia di PIR, infatti, possono essere effettuati, oltre che tramite OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite FIA, quali, a mero titolo semplificativo: ELTIF, fondi di private equity, fondi di private debt e fondi di credito. In considerazione di tale circostanza, l’agevolazione prevista in favore degli ELTIF dall’art. 36-bis del decreto legge n. 34 del 2019 (si veda altro articolo di BeBeez) è abrogata”.
La nuova disciplina verrebbe “inserita nell’art. 13-bis del d.l. n. 124 del 2019, il quale contiene le disposizioni relative agli investimenti qualificati per i PIR costituiti dal 1° gennaio 2020. L’introducendo comma 2-bis, in particolare, contiene le disposizioni in materia di investimenti qualificati ed il limite di concentrazione sopra illustrati”.