E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce le specifiche tecniche relative all’iscrizione al Registro dei pegni mobiliari non possessori e più in particolare le specifiche per la redazione delle domande e dei titoli correlati, per la trasmissione al conservatore, per la registrazione dei titoli, per il versamento dei tributi e dei diritti dovuti oltre che della nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno.
La pubblicazione del provvedimento rende così definitivamente operativo quanto previsto dal decreto n. 114 del 25 maggio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della giustizia, che ha istituito il Registro dei pegni mobiliari non possessori (si veda qui Fisco Oggi). Quel decreto era pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2021 dopo una lunghissima attesa ed era poi entrato in vigore il 25 agosto successivo (si veda altro articolo di BeBeez).
L’attesa, si diceva, è stata lunga perché l’istituto del pegno non possessorio è stato introdotto con il decreto legge del 29 aprile 2016 in materia di procedure esecutive e concorsuali poi convertito nella legge n. 119/2016 il 30 giugno successivo (si veda altro articolo di BeBeez). Sinora, però, quella legge era rimasta inapplicata perché la norma del 2016 prevede che il pegno non possessorio venga iscritto in apposito registro istituito presso l’Agenzia dell’Entrate, ma quel registro doveva essere istituto a sua volta con un apposito decreto ministeriale, di cui per anni non c’è stata traccia. Sino appunto al 2021.
L’istituto del pegno non possessorio prevede che il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all’esercizio dell’impresa (per esempio un macchinario oppure uno stock di prosciutti o di vino) possa continuare a utilizzarlo nel processo produttivo, mentre nell’ordinamento precedente perdeva l’uso del bene gravato da pegno, che veniva fisicamente consegnato al creditore. Lo spossessamento ha quindi sinora reso difficile, se non impossibile, utilizzare come garanzia i beni che l’imprenditore utilizza nell’ordinaria attività (i macchinari, le merci destinate alla lavorazione e i prodotti), rendendo particolarmente gravoso l’accesso al credito garantito.
Il settore alimentare faceva e fa comunque in parte eccezione, perché da tempo è in vigore una normativa speciale che consente la costituzione della garanzia pignoratizia su alcuni prodotti alimentari senza privare l’imprenditore della loro disponibilità materiale e in deroga alla normativa. Per esempio i prosciutti a denominazione di origine tutelata costituiti in pegno possono rimanere presso il produttore, purché soggetti a marchiatura e previa iscrizione del pegno in appositi registri e dal 2001 l’ambito di applicazione della normativa sui prosciutti è stato estese anche ai prodotti lattiero-caseari.
Tuttavia, questa normativa speciale prevede l’applicazione di limiti stringenti, come il fatto che possono costituire il pegno solo operatori qualificati come produttori ai sensi della normativa sulla tutela della denominazione d’origine e aderenti ai consorzi. Invece il decreto del 2016 ha introdotto in via generalizzata il pegno mobiliare non possessorio, superando anche i limiti della normativa speciale sui prodotti di origine tutelata, con ciò agevolando la concessione, in qualsiasi forma, di finanziamenti alle imprese. Alla pubblicazione del decreto nel 2016, il mercato aveva quindi accolto con grande favore la novità, perché significava in sostanza il via libera a cartolarizzazioni e covered bond su qualunque asset un’azienda possa detenere a magazzino e che abbia un qualche prezzo di mercato di riferimento (si veda altro articolo di BeBeez).
Ma appunto poi ci sono voluti 5 anni perché fosse pubblicato il decreto attuativo. Anche nel 2021, però, le cose erano state sbloccate soltanto in parte. Il decreto attuativo del 2021 istituiva infatti il Registro dei pegni non possessori, ma l’art. 12 del decreto interministeriale spiegava che “il sistema informatico di cui al presente regolamento è realizzato dall’Agenzia delle Entrate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro trenta giorni dalla data di cui al periodo precedente sono adottate le previste specifiche tecniche“. Queste ultime poi andavano appunto definite a loro volta nell’ambito di ulteriori provvedimenti attuativi. I tempi quindi si sono allungati ulteriormente. Oggi però questo iter si è concluso definitivamente.
La questione, anche se pare molto burocratica, è in realtà molto importante perché il numero delle aziende che potrebbero beneficiare del pegno non possessorio, e quindi nella pratica dell’utilizzo del proprio magazzino come garanzia per finanziare il proprio capitale circolante, è molto alto. E non stiamo parlando del solo settore agro-alimentare, che sinora, come detto, è stato l’unico a godere di normative speciali in tema di pegno rotativo. Ci sono vari settori che sono caratterizzati da lunghi cicli di magazzino e i tempi di giacenza delle scorte influenzano i valori della PFN, che si avvicina molto al valore delle rimanenze.
Sinora in questi casi si è fatto spesso ricorso all’art. 46 del Testo Unico Bancario, che ha introdotto il cosiddetto privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all’esercizio dell’impresa, non iscritti nei pubblici registri, come garanzia di finanziamenti bancari. Ma ora appunto si apre un mondo di possibilità. Di tutto questo si è parlato a suo tempo nell’appuntamento di BeBeez Academy nel novembre 2021, dedicato appunto a Pegno non possessorio, cosa cambierà davvero per le imprese? (qui disponibili slide e video del workshop).