Sarà online a partire da questa mattina, all’indirizzo www.composizionenegoziata.camcom.it, la piattaforma telematica nazionale delle Camere di commercio per la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, l’istituto previsto dalla Legge 21 ottobre 2021 n. 147, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118. Lo ricorda in una nota diffusa venerdì 12 novembre Unioncamere, dato che proprio le Camere di Commercio sono state deputate a ricevere dagli imprenditori in crisi le richieste di accesso al nuovo istituto (si veda qui il comunicato stampa).
Più nel dettaglio, l’art. 2 della Legge stabilisce che “l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. (…) L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa”.
Ricordiamo che il Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118, oltre a introdurre la procedura di composizione negoziata, aveva spostato l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa al 16 maggio 2022, a eccezione delle procedure di allerta e della composizione assistita della crisi d’impresa la cui entrata in vigore è stata spostata addirittura al 31 dicembre 2023 (si veda altro articolo di BeBeez), una decisione quest’ultima che è stata presa proprio per sperimentare nel frattempo l’efficacia del nuovo istituto della composizione negoziata e rivedere eventualmente i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa. Le indicazioni operative per accedere al nuovo istituto sono state dettagliate in un Decreto del Ministero della Giustizia pubblicato lo scorso 28 settembre, che in particolare definisce il contenuto della piattaforma telematica nazionale.
La piattaforma camerale è composta da due aree, una pubblica di tipo informativo e l’altra “riservata” alle istanze formali, che guidano passo dopo passo, l’imprenditore nel percorso individuato dalle misure attuative messe a punto dal ministero della Giustizia, per cercare di raggiungere, se ne esistono le condizioni, il punto di equilibrio migliore tra le diverse esigenze dei creditori e del debitore.
L’accesso alla sezione pubblica permette all’imprenditore di svolgere il test facoltativo sulla perseguibilità o meno del possibile risanamento aziendale e di ottenere tutti gli altri elementi informativi relativi al nuovo strumento stragiudiziale. Attraverso l’area riservata, invece, l’impresa può presentare l’istanza, farsi assistere da un esperto e continuare l’iter mantenendo intatta, seguendo alcune specifiche regole, la continuità aziendale.
Se l’esperto, convocato l’imprenditore, riterrà che sussistono concrete prospettive di risanamento, le parti si incontreranno e inizierà un percorso alla ricerca di un accordo, per il quale però è prevista una durata di soli 180 giorni. Se decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina dell’esperto le parti non individuano una soluzione adeguata, l’esperto dichiarerà la chiusura del procedimento. L’art. 11 della Legge prevede che, se viceversa verrà individuata una soluzione, questa sarà ratificata con la stipula di un contratto (anche con un solo creditore), una convenzione in moratoria ex art. 182 octies della Legge Fallimentare (introdotta dall’art. 20 della nuova Legge e che disciplina la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti oppure la sospensione delle azioni esecutive o conservative) oppure con un accordo ex art. 67 della Legge Fallimentare o in alternativa l’imprenditore potrà domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182 bis.
Al termine della procedura, nei casi più gravi e se la condotta dell’imprenditore è stata corretta, potrà essere previsto l’accesso al concordato semplificato, una nuova forma di concordato, appunto semplificata e con finalità solo di liquidazione (art. 18 della Legge), che, a differenza che nelle procedure concordatarie già previste nella Legge Fallimentare, non richiede alcuna adesione dei creditori, né una soglia minima di soddisfazione degli stessi.
Oltre alla gestione della piattaforma, ricorda Unioncamere nella sua nota, al sistema camerale spetta anche la tenuta degli elenchi regionali degli esperti, la nomina diretta degli esperti per le imprese di dimensioni più piccole (quelle che hanno un attivo patrimoniale inferiore a 300mila euro, ricavi lordi sotto i 200mila euro e debiti inferiori a 500mila euro) ospitando le commissioni regionali cui spetterà, invece, l’onere di scegliere il miglior esperto per le imprese di dimensione maggiore.
E’ proprio l’assegnazione dell’esperto, infatti, uno dei punti cardine per la riuscita di questo processo: a lui è assegnato il compito di assistere l’imprenditore nel percorso di risanamento ed a lui sta gran parte del successo della procedura, sulla base delle competenze specifiche, dell’esperienza ricoperta e della capacità di mediazione da cui dipendono il successo del procedimento. Anche per questo le Camere di commercio hanno formato oltre 150 dipendenti in grado di supportare le imprese che faranno domanda, ma anche gli esperti nello svolgimento del proprio ruolo e le stesse commissioni regionali che li nomineranno.
A regime, dopo 6 mesi circa dalla partenza del 15 novembre, ci si attende che siano circa 40mila i professionisti abilitati che alimenteranno gli elenchi regionali degli esperti (concluso l’iter formativo di 55 ore stabilito dal ministero): un numero questo che consentirà di avere una scelta più ampia per l’individuazione del giusto professionista, a tutto vantaggio del buon esito finale del provvedimento.
il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, ha commentato: “Permettere alle imprese di riconoscere i segnali di crisi prima che si arrivi all’insolvenza, è fondamentale sia per le imprese interessate, ma anche per i creditori e l’indotto. Attraverso questo strumento, già nel giro di un anno e mezzo, si conta di potere contribuire a ridurre del 10% le oltre 48mila procedure concorsuali presentate tra il 2019 e il 2020. E a regime stimiamo che la nostra piattaforma posa essere utilizzata da 10mila imprenditori che chiederanno la collaborazione di un esperto per ristrutturare l’azienda, redigere un piano di risanamento per evitare, così, di ricorrere alle tradizionali strade giudiziali, spesso anticamera del procedimento di liquidazione giudiziale”. E ha aggiunto Prete: “Le Camere di commercio sono state pioniere della digitalizzazione, e la realizzazione di questa piattaforma è il segno della nostra capacità di innovare gli strumenti con i quali aiutare le imprese a dialogare e utilizzare una PA più moderna, più attenta e utile ai bisogni degli imprenditori”.